Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.003

/ Totale documenti scaricati: 26.700.940

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.003 *

/ Totale documenti scaricati: 26.700.940 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 41.003 *

/ Totale documenti scaricati: 26.700.940 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.003 *

/ Totale documenti scaricati: 26.700.940 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.003 *

/ Totale documenti scaricati: 26.700.940 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.003 *

/ Totale documenti scaricati: 26.700.940 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.003 *

/ Totale documenti scaricati: 26.700.940 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.003 *

/ Totale documenti scaricati: 26.700.940 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.003 *

/ Totale documenti scaricati: 26.700.940 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background







Europe, Rome

Guida CEI esposizione CEM luoghi di lavoro

ID 10670 | | Visite: 6064 | Documenti CEIPermalink: https://www.certifico.com/id/10670

Guida CEI esposizione CEM luoghi di lavoro

Guida CEI esposizione CEM luoghi di lavoro

Progetto C.1259 In inchiesta pubblica fino 19/06/2020
 
Guida CEM Guida alla valutazione dell’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (CEM) fra 0 Hz e 300 GHz nei luoghi di lavoro.
 
Pubblicata la CEI 106-45

CEI, 01.01.2021

CEI 106-45
Guida CEM - Guida alla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza derivante dall’ esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (CEM) fra 0 Hz e 300 GHz nei luoghi di lavoro

Vedi
 
La Guida CEM ha lo scopo di fornire un supporto operativo per l'identificazione dei rischi dei lavoratori associati all'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (CEM) nel campo di frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz, in conformita' alla Direttiva 2013/35/EU recepita dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. L'art. 209 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. individua le norme tecniche del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) come riferimento per la valutazione dei rischi e l'identificazione dell'esposizione ai CEM. In tal senso, il CEI ha redatto la Guida CEM al fine di fornire un supporto operativo per la corretta applicazione delle normative nazionali ed internazionali nella valutazione dei rischi e identificazione dell’esposizione dei lavoratori ai CEM.
 
La Guida CEM integra i contenuti della norma CEI EN 50499:2020 - Procedura per la valutazione dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, con le disposizioni sulla protezione dalle esposizioni ai CEM ai sensi della legislazione nazionale vigente. Allo stesso tempo, la Guida CEM intende fornire chiarimenti interpretativi agli operatori per la valutazione del rischio CEM nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., rivolgendosi anche a coloro che non hanno specifiche conoscenze e competenze tecniche in materia. Negli allegati alla Guida sono, inoltre, forniti approfondimenti su alcuni temi specifici, integrando i diversi riferimenti legislativi, tecnico-normativi e della letteratura scientifica italiana e internazionale secondo un approccio multidisciplinare.
 
La Guida CEM si applica a tutti gli ambienti di lavoro come definiti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
 
D.Lgs. 81/08
...
Art. 209. Valutazione dei rischi e identificazione dell'esposizione.

1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta tutti i rischi per i lavoratori derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati tenendo anche conto delle guide pratiche della Commissione europea, delle pertinenti norme tecniche europee e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), delle specifiche buone prassi individuate o emanate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 del presente decreto, e delle informazioni reperibili presso banche dati dell'INAIL o delle regioni. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati, inoltre, tenendo anche conto delle informazioni sull'uso e sulla sicurezza rilasciate dai fabbricanti o dai distributori delle attrezzature, ovvero dei livelli di emissione indicati in conformita' alla legislazione europea, ove applicabili alle condizioni di esposizione sul luogo di lavoro o sul luogo di installazione.
 
2. Qualora non sia possibile stabilire con certezza il rispetto dei VLE sulla base di informazioni facilmente accessibili, la valutazione dell'esposizione e' effettuata sulla base di misurazioni o calcoli. In tal caso si deve tenere conto delle incertezze riguardanti la misurazione o il calcolo, quali errori numerici, modellizzazione delle sorgenti, geometria del modello anatomico e proprieta' elettriche dei tessuti e dei materiali, determinate secondo la buona prassi metrologica.
 
3. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui al comma 1, non devono necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoro accessibili al pubblico, ove si sia gia' proceduto ad una valutazione conformemente alle disposizioni relative alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni previste dalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza.
 
4. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui al comma 1, non devono necessariamente essere effettuati ove siano utilizzate dai lavoratori, conformemente alla loro destinazione d'uso, attrezzature destinate al pubblico, conformi a norme di prodotto dell'Unione europea che stabiliscano livelli di sicurezza piu' rigorosi rispetto a quelli previsti dal presente capo, e non sia utilizzata nessun'altra attrezzatura.
 
5. Nell'ambito della valutazione del rischio di cui all'articolo 181, il datore di lavoro presta particolare attenzione ai seguenti elementi:

a) la frequenza, il livello, la durata e il tipo di esposizione, inclusa la distribuzione sul corpo del lavoratore e sul volume del luogo di lavoro;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 208;
c) effetti biofisici diretti;
d) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio; eventuali effetti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a rischi particolari, con particolare riferimento a soggetti portatori di dispositivi medici impiantati, attivi o passivi, o dispositivi medici portati sul corpo e le lavoratrici in stato di gravidanza;
e) qualsiasi effetto indiretto di cui all'articolo 207, comma 1, lettera c);
f) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
g) la disponibilita' di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici; h) informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 211;
i) informazioni fornite dal fabbricante delle attrezzature;
l) altre informazioni pertinenti relative a salute e sicurezza;
m) sorgenti multiple di esposizione;
n) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.

6. Il datore di lavoro precisa, nel documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 28, le misure adottate, previste dall'articolo 210.

7. Fatti salvi gli articoli 50, 184, 210 e 210-bis del presente decreto, il datore di lavoro privato puo' consentire l'accesso al documento di valutazione di cui al comma 1 in tutti i casi in cui vi sia interesse e in conformita' alle disposizioni vigenti e lo puo' negare qualora tale accesso pregiudichi la tutela dei propri interessi commerciali, compresi quelli relativi alla proprieta' intellettuale e in conformita' alle disposizioni vigenti. Per i documenti di valutazione dei rischi elaborati o detenuti da pubbliche amministrazioni, si applica la disciplina del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Qualora la valutazione contenga i dati personali dei lavoratori, l'accesso avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
...
 
DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Progetto C1259.pdf)Progetto C1259
CEI 2020
IT10208 kB2161

Tags: Sicurezza lavoro Rischio EMC lavoro

Ultimi inseriti

Nov 02, 2024 32

Decreto 25 settembre 2024

Decreto 25 settembre 2024 ID 22851 | 02.11.2024 Decreto 25 settembre 2024 Disposizioni circa le modalita' di raccolta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle infrazioni di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 144/2008 rilevate dagli organi di polizia stradale di… Leggi tutto
Nov 01, 2024 34

Accordo CSR n. 84 del 20 Marzo 2008

in News
Accordo CSR n. 84 del 20 Marzo 2008 ID 22850 | 01.11.2024 / In allegato Intesa tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'universita' e ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard… Leggi tutto
Certificato di Agibilita abitabilita
Nov 01, 2024 56

Sentenza CdS n. 7740 del 24 Settembre 2024

Sentenza CdS n. 7740 del 24 Settembre 2024 / Il certificato di agibilità è un indicatore della regolarità urbanistica di un edificio ID 22849 | 01.11.2024 / In allegato La Sentenza del Consiglio di Stato, numero 7740/2024, ha portato una significativa novità interpretativa: il certificato di… Leggi tutto
Nov 01, 2024 42

Regolamento delegato (UE) 2024/2787

Regolamento delegato (UE) 2024/2787 ID 22847 | 01.11.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/2787 della Commissione, del 23 luglio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inclusione dei teli pacciamanti nella categoria di materiali… Leggi tutto
Nov 01, 2024 41

Regolamento delegato (UE) 2024/2788

Regolamento delegato (UE) 2024/2788 ID 22846 | 01.11.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/2788 della Commissione, del 23 luglio 2024, che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i polimeri nella categoria di materiali… Leggi tutto
Nov 01, 2024 40

Regolamento delegato (UE) 2024/2786

Regolamento delegato (UE) 2024/2786 ID 22845 | 01.11.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/2786 della Commissione, del 23 luglio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le Enterococcaceae e la presunzione di conformità dei prodotti… Leggi tutto
Regolamento delegato  UE  2024 2790
Nov 01, 2024 52

Regolamento delegato (UE) 2024/2790

Regolamento delegato (UE) 2024/2790 / Reg. fertilizzanti: polimeri categoria di materiali costituenti 1 ID 22844 | 01.11.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/2790 della Commissione, del 23 luglio 2024, che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio… Leggi tutto
Ott 31, 2024 39

Delibera 22 ottobre 2024

Delibera 22 ottobre 2024 ID 22843 | 31.10.2024 Delibera 22 ottobre 2024 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Certificato di Agibilita abitabilita
Nov 01, 2024 56

Sentenza CdS n. 7740 del 24 Settembre 2024

Sentenza CdS n. 7740 del 24 Settembre 2024 / Il certificato di agibilità è un indicatore della regolarità urbanistica di un edificio ID 22849 | 01.11.2024 / In allegato La Sentenza del Consiglio di Stato, numero 7740/2024, ha portato una significativa novità interpretativa: il certificato di… Leggi tutto
UNI ISO 14009 2024  Linee guida circolazione dei materiali
Ott 31, 2024 61

UNI ISO 14009:2024 / (SGA) Linee guida circolazione dei materiali

UNI ISO 14009:2024 / (SGA) Linee guida circolazione dei materiali ID 22837 | 31.10.2024 / In allegato Preview UNI ISO 14009:2024 Sistemi di gestione ambientale - Linee guida per incorporare la circolazione dei materiali nella progettazione e sviluppo La norma fornisce linee guida per assistere le… Leggi tutto
ISO 16733 1 2024   FSE   Selection of design fire scenarios
Ott 30, 2024 65

ISO 16733-1:2024

ISO 16733-1:2024 / FSE Fire Safety Engineering - Selection of design fire scenarios (Edition 2, 2024) ID 22830 | 30.10.2024 / Preview attached ISO 16733-1:2024Fire safety engineering - Selection of design fire scenarios and design firesPart 1: Selection of design fire scenarios Publication… Leggi tutto
Guida pratica uso Ecolabel UE nei GPP prodotti assorbenti
Ott 30, 2024 85

Guida pratica uso Ecolabel UE nei GPP: prodotti assorbenti

Guida pratica uso Ecolabel UE nei GPP: prodotti assorbenti / JRC 2024 ID 22829 | 30.10.2024 / In allegato La guida pratica per l'uso del marchio Ecolabel UE negli appalti pubblici verdi di prodotti assorbenti per l'igiene personale include criteri ambientali raccomandati incentrati su: (i) polpa di… Leggi tutto