Macchine: Fabbricante e Datore di Lavoro - Responsabilità
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Macchine: Fabbricante e Datore di Lavoro - Responsabilità
ID 10060 | 08.02.2020 - Documento completo allegato
Il presente approfondimento (Documento completo allegato) con Diagrammi, Sentenze Cassazione in merito e Modello Comunicazione modifica macchine DL / Fabbricante, intende chiarire gli Obblighi e Responsabilità:
- del Fabbricante di una macchina di cui alla Direttiva macchine 2006/42/CE e attuazione D.Lgs. 17/2010 al momento della sua immissione nel mercato/messa in servizio;
- del Datore di Lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, che riceve la macchina e la inserisce nel ciclo produttivo e la mette a disposizione lavoratori.
- del Datore di Lavoro che intende effettuare modifiche alle macchine già marcate CE inserite nel ciclo produttivo, per aggiornamento tecnico/miglioramenti di sicurezza/altre (allegato Modello modifica macchine Comunicazione DL / Fabbricante).
Nel momento in cui il DL inserisce la macchina nel suo ciclo produttivo, diventa responsabile in primis, (vedi sentenze segnalate), della messa a disposizione dei lavoratori di macchine conformi ai requisiti di sicurezza e deve garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza. Tale responsabilità è avvallata in generale, con eccezioni, vedasi alcune sentenze segnale in calce (Cassazione penale sez. III, 14/03/1997, n.3865).
Non è previsto dal D.Lgs. 81/2008 automatico esonero di responsabilità del DL di macchine marcate CE messe a disposizione dei lavoratori; eventuali responsabilità per infortuni dovute a carenza di sicurezza, ricadono sul DL stesso, che non è esonerato da verifiche prima della messa in servizio; altre “eventuali” corresponsabilità, possono ricadere sul Fabbricante.
Vari, in giurisprudenza, sono i casi sulle responsabilità dei due attori, con diverse sfaccettature, ma vige di prassi che è sempre il DL responsabile della messa a disposizione dei lavoratori di macchine conformi, il CE diventa una condizione necessaria ma non sufficiente.
Nel momento in cui avviene un infortunio su una macchina, non sempre è semplice individuare se la responsabilità è solamente in capo al Datore di Lavoro o se esista una corresponsabilità del Fabbricante.
In alcuni casi, in giurisprudenza, difatti, la responsabilità per infortuni su macchine non conformi è ricaduta sia in capo al Datore di lavoro e che al Fabbricante.
Si pensi ad un infortunio dove è stato eluso un dispositivo di sicurezza, le valutazioni in ordine alla dinamica dell’infortunio potrebbero non solo coinvolgere come responsabile il Datore di Lavoro, ma anche il Fabbricante, ad esempio per la scelta di un dispositivo di sicurezza facilmente eludibile*.
*Si rimanda alle Sentenze segnalate per una quadro più ampio di quanto qui esposto.
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Flusso temporale obblighi Fabbricante di una macchina ed Datore di lavoro
Nel Diagramma che segue, è schematizzato il flusso temporale degli obblighi del Fabbricante di una macchina che la immette sul mercato/in servizio e del Datore di lavoro che la mette a disposizione dei lavoratori:
Fig. 1 Flusso temporale degli obblighi del Fabbricante di una macchina ed Datore di lavoro
Il momento dell’immissione nel mercato/messa in servizio di una macchina - t0– costituisce uno spartiacque fra gli obblighi del Fabbricante della macchina e gli obblighi del Datore di Lavoro.
A. Il Fabbricante immette sul mercato/mette in servizio macchina conforme RESS della Direttiva macchine;
B. Il Datore di Lavoro mette a disposizione dei lavoratori macchine conformi ai requisiti sicurezza.
Al t0 il DL diventa responsabile della permanenza dei requisiti di sicurezza nel tempo, in relazione a:
- modifiche modalità di utilizzo e prestazioni della macchina (nuovo CE)
- modifiche per miglioramenti di sicurezza (segnalare Fabbricante)*
- modifiche di sicurezza per nuove norme di buona tecnica (segnalare Fabbricante)*
- adempimenti per nuovi provvedimenti regolamentari.
Inoltre al t0 il DL “inserisce” nel DVR la macchina e:
- ne valuta la conformità iniziale (indipendentemente dalla DC fornita dal fabbricante), anche in relazione al suo inserimento nel ciclo produttivo e per l’obbligo della messa a disposizione dei lavoratori di macchine conformi **
- monitora il mantenimento nel tempo dei requisiti di sicurezza (es. Piano di miglioramento)***
D.Lgs. 81/2008
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Art. 71.Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
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4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);
b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.
5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3), non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.
Modifiche alle macchine per migliorarne le condizioni di sicurezza e non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano immissione sul mercato. Vedi anche chiarimenti nella Lettera Circolare 30 settembre 1999 - Prot. n.1067.
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Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
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Scambio informazioni Fabbricante / Datore di lavoro modifiche macchine CE
Nel diagramma che segue è descritta una procedura adottabile per scambio informazioni tra Datore di lavoro e Fabbricante per modifiche ad una macchina inserita in un ciclo produttivo, che potrebbe essere “modificata” nel tempo per esigenze produttive, miglioramenti di sicurezza, altro, al fine di rendere allineati gli Obblighi del DL e quelli già predisposti dal Fabbricante.
L’intento è che eventuali modifiche alla macchina da parte del Datore di Lavoro, possano essere allineate al Fascicolo Tecnico (di sicurezza) della macchina stessa custodito dal Fabbricante, e che tali modifiche non vadano ad inficiare o aprire contestazioni su tali modifiche tra DL e Fabbricante
In relazione alla modifica segnalata dal DL al FA, sono individuati 3 situazioni:
Fig. 2 - Esempio di Procedura per modifica a macchine e scambio di informazioni DL/Fabbricante. Attenzione non obbligatoria, da valutare caso per caso (applicata ad un caso Certifico).
Lettera Circolare 30 settembre 1999 - Prot. n.1067
OGGETTO: DPR 24 luglio 1996, n.459 - Direttiva macchine - Controlli di mercato - Primi chiarimenti operativi
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Sanzioni Direttiva macchine
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Art. 15 (Sanzioni)
1. Salvo che il fatto non costituisce reato, il fabbricante o il suo mandatario che immette sul mercato ovvero mette in servizio macchine non conformi ai requisiti di cui all'allegato I del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporta modifiche ad apparecchiature dotate della prescritta marcatura CE, che comportano la non conformità ai medesimi requisiti.
2. Salvo che il fatto non costituisce reato, il fabbricante di una quasi-macchina o il suo mandatario che contravviene alle prescrizioni di cui all'articolo 10 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.
3. Ferma restando l’applicazione dei commi 1 e 2, il fabbricante o il suo mandatario che a richiesta dell’autorità di sorveglianza di cui all’articolo 6, omette di esibire la documentazione di cui all’allegato VII del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.
4. Il fabbricante o il suo mandatario che immette sul mercato ovvero mette in servizio macchine che, seppure conformi ai requisiti di cui all'allegato I, sono sprovviste della dichiarazione di conformità di cui all'allegato II è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.
5. Salvo che il fatto non costituisce reato, chiunque appone o fa apporre marcature, segni ed iscrizioni che possono indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CE ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
6. Chiunque promuove pubblicità per macchine che non rispettano le prescrizioni del presente decreto legislativo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano se il 10 per cento del fatturato connesso a tutte le macchine o quasi-macchine per le quali la violazione è accertata è compreso tra il minimo ed il massimo della sanzione da applicare ovvero è inferiore al minimo. Se il 10 per cento di tale fatturato è superiore al massimo della sanzione da applicare, i relativi importi minimo e massimo sono rideterminati moltiplicandoli per cifre intere crescenti fino a che sia verificata la condizione di cui al periodo precedente. La sanzione è determinata secondo i criteri di cui all’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tenendo conto, in particolare, della pericolosità connessa alla non conformità rilevata. In ogni caso la sanzione applicata non può superare l’importo massimo di 150.000 euro.
8. Il responsabile delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a rifondere le spese sostenute per l’attuazione delle procedure di verifica sulle macchine o quasi-macchine. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione dei relativi importi che, versati all’entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa finalizzati a sostenere tali oneri.
9. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla competente Direzione generale del Ministero dello sviluppo economico. Le somme derivanti da tali sanzioni sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera c), ultimo periodo, della legge 7 luglio 2009, n. 88, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero dello sviluppo economico.
Riferimenti Artt. 70 e 71 DL D.Lgs. 81/2008
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Giurisprudenza
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Inosservanza delle cautele infortunistiche: responsabilità
In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità del costruttore, nel caso in cui l’evento dannoso sia provocato dall’inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l’obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare tale macchina e di adottare nell’impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori; a detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l’accertamento di un elemento di pericolo sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio di progettazione, che non consentano di apprezzarne la sussistenza con l’ordinaria diligenza. (Fattispecie relativa a macchinario privo di “carter” di protezione, in cui la Corte ha ritenuto che il pericolo era evidentemente riconoscibile con l’ordinaria diligenza, dovendo gli organi in movimento dei macchinari essere sempre segregati per evitare contatti pericolosi con la persona del lavoratore).
Cassazione penale sez. IV, 03/10/2018, n.1184
La responsabilità del costruttore della macchina non esclude quella del DL quando il problema è evidente
La responsabilità del costruttore, nel caso in cui l’evento dannoso sia provocato dall’inosservanza delle cautele antinfortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude peraltro la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l’obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare la predetta macchina e di adottare nell’impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori; a detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l’accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione di questa sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l’ordinaria diligenza (Cass., Sez. 4^, n. 26247 del 30/5/2013, Rv., 256948; in senso conforme, già, Cass. n. 1216 del 2006, Rv. 233175; n. 2630 del 2007, Rv. 236012; n. 37060 del 2008, Rv. 241020).
Cassazione Penale, Sez. 4, 29 settembre 2016, n. 40702
Responsabilità datore di lavoro macchinari e profili colposi addebitabili ad altri
Il datore di lavoro è tra l'altro tenuto a fornire ai lavoratori macchinari sicuri, mentre eventuali concorrenti profili colposi addebitabili ad altri [il fabbricante, il noleggiatore o, nel caso di specie, il precedente proprietario del macchinario] non elidono certamente il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo in danno del lavoratore, essendo quindi configurabile la responsabilità del datore di lavoro il quale introduce nell'azienda e mette a disposizione del lavoratore una macchina - che per vizi di costruzione possa essere fonte di danno per le persone- senza avere appositamente accertato che il proprio dante causa [costruttore, precedente proprietario, ecc.], abbia sottoposto la stessa macchina a tutti i controlli rilevanti per accertarne la resistenza e l'idoneità all'uso, non valendo ad escludere la propria responsabilità la mera dichiarazione di avere fatto "affidamento" sull'osservanza da parte di questi delle regole della migliore tecnica".
Cassazione Penale, Sez. 4, 14 marzo 2016, n. 10721
Sicurezza dei macchinari utilizzati dai lavoratori
Il datore di lavoro è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati e risponde dell’infortunio occorso a un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità “Ce” o l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano a esonerarlo dalla sua responsabilità; e ciò a prescindere dall’eventuale configurabilità di autonome concorrenti responsabilità del costruttore.
Cassazione penale sez. IV, 06/04/2011, n.33285
Responsabilità del costruttore e del datore di lavoro
Nel caso di infortunio sul lavoro determinato dall’utilizzo di un macchinario non munito all’origine dei necessari congegni di sicurezza, alla responsabilità del costruttore si aggiunge anche quella del datore di lavoro, giacché questi, che è il primo garante della sicurezza dei propri dipendenti, non è esonerato da responsabilità se non ha esercitato i dovuti controlli e la necessaria vigilanza in ordine alla fornitura di un macchinario non sicuro.
Cassazione penale sez. IV, 10/06/2010, n.34774
Marchio CE di una macchina e il difetto di fabbrica
Il marchio Ce di una macchina e il difetto di fabbrica non esonerano l’impresa dalla responsabilità penale per l’infortunio sul lavoro occorso al dipendente. Eventuali concorrenti profili colposi addebitabili al fabbricante non elidono il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo in danno del lavoratore, atteso che è configurabile la responsabilità del datore che introduce in azienda una macchina – che per vizi di costruzione possa essere fonte di danno – senza avere appositamente accertato che il costruttore o il venditore abbia sottoposto la stessa a tutti i controlli rilevanti per accertarne la resistenza e l’idoneità all’uso.
Non sussiste neppure l’esonero da responsabilità sulla base del marchio Ce, non potendo a questo ricollegarsi una presunzione assoluta di conformità della macchina alle norme di sicurezza, proprio per la prevedibilità ed evitabilità, dell’evento lesivo.
Cassazione penale sez. fer., 26/08/2008, n.45335
Affidamento sulla presenza del marchio CE o sulla notorietà del costruttore
Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell’infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità “CE” o l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità .
Cassazione penale sez. IV, 12/06/2008, n.37060
Controllo del datore di lavoro e normativa antinfortunistica
In tema di normativa antinfortunistica, sussiste la responsabilità del datore di lavoro il quale introduce nell’azienda e mette a disposizione del lavoratore una macchina, che per vizi di costruzione possa essere fonte di danno per le persone, senza avere appositamente accertato che il costruttore, e l’eventuale diverso venditore, abbiano sottoposto la stessa macchina a tutti i controlli rilevanti per accertarne la resistenza e l’idoneità all’uso, non valendo ad escludere tale responsabilità la mera dichiarazione, resa dal datore di lavoro medesimo, di avere fatto affidamento sull’osservanza da parte del costruttore delle regole della migliore tecnica.
Cassazione penale sez. IV, 10/11/2005, n.2382
Adozione delle necessarie cautele e responsabilità per infortuni sul lavoro
In tema di responsabilità per infortuni sul lavoro, il datore di lavoro o il responsabile della sicurezza hanno l’obbligo di consegnare ai dipendenti macchinari e utensili provvisti di ogni opportuno, efficace dispositivo antinfortunistico e devono perciò apportare tutte le modifiche che si rendano necessarie per il loro sicuro funzionamento; tuttavia il diretto e principale destinatario della regola che impone l’adozione delle necessarie cautele è il costruttore della medesima, sicché non è imputabile alla responsabilità del datore di lavoro un incidente verificatosi nonostante la perfetta corrispondenza del macchinario, così come fornito dal costruttore, alle regole di prevenzione antinfortunistica secondo le prescrizioni di sicurezza delle norme comunitarie in materia.
(Principio affermato in relazione all’art. 77 d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 con riferimento ad un trapano a turbina al quale solo dopo il verificarsi dell’incidente era stato aggiunto un meccanismo a pedale come dispositivo di consenso per la sua messa in funzione).
Cassazione penale sez. III, 14/03/1997, n.3865
Responsabilità penale del costruttore
In caso di infortunio sul lavoro verificatosi per la mancanza delle prescritte misure protettive di macchina, la responsabilità penale del costruttore di quest’ultima ricorre anche quando il datore di lavoro ne abbia consentito l’uso, trattandosi di fatto privo di efficacia interruttiva del nesso di causalità tra il fatto illecito del costruttore e l’evento dannoso. (Fattispecie in tema di reato di lesioni colpose).
Cassazione penale sez. IV, 05/05/1987
Responsabilità del costruttore o del venditore dei macchinari privi dei requisiti di sicurezza
In tema di prevenzione infortuni sul lavoro, l’eventuale responsabilità del costruttore o venditore dei macchinari privi dei requisiti di sicurezza ex art. 7 del d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, non esclude quella di chi, a norma del precedente art. 4, è tenuto a verificare, prima dell’impiego, che essi siano rispondenti alla normativa antinfortunistica e non costituiscano fonte di pericolo per coloro che vi vengano a contatto.
Cassazione penale sez. IV, 07/04/1986
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Direttiva macchine 2006/42/CE
Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010 n. 17
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