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ID 18276 | 03.12.2022 / In allegato DM
Decreto 22 novembre 2022 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico.
(GU n. 282 del 02.12.2022)
Entrata in vigore: 01.01.2023
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Decreta:
Art. 1. Norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico
1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2. Campo di applicazione
1. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico, svolte al chiuso o all’aperto, di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 65, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione.
2. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attività di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno 19 agosto 1996.
3. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare anche alle attività di cui al comma 1 a carattere temporaneo.
Art. 3. Modifiche al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015
1. All’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo il numero «64;» è aggiunto il seguente: «65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento;».
2. All’art. 2 -bis , comma 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, prima della lettera a) è aggiunta la seguente «0a) 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento;».
3. All’art. 5, comma 1 -bis del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo la lettera aa) , è aggiunta la seguente: « bb) decreto del Ministro dell’interno 19 agosto 1996, recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”».
4. All’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.15 - Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di cui all’art. 1.
Art. 4. Norme finali
1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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