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Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di autorimessa.
(GU Serie Generale n.132 del 23-05-2020)
Entrata in vigore: 19/11/2020
Art. 1. Modifiche all’allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015.
1. È approvato l’allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, che sostituisce integralmente il capitolo V.6 - Autorimesse della sezione V dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015..
Art. 2. Modifiche all’art. 2 -bis del decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015.
1. La lettera « e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili» dell’elenco delle attività riportato al comma 1 dell’art. 2 -bis del decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015. è soppressa.
Art. 3. Norme finali
1. Fatta salva la possibilità di applicare le disposizioni contenute nell’allegato I per l’intera autorimessa, il presente decreto non comporta adeguamenti per le autorimesse che, alla data di entrata in vigore dello stesso, ricadano in uno dei seguenti casi:
a) siano già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 o 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
b) siano state progettate sulla base dei provvedimenti normativi richiamati in premessa, comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti.
2. Sono abrogati il decreto del Ministro dell’interno 1° febbraio 1986 recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili» e il decreto del Ministro dell’interno 22 novembre 2002 recante «Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto», fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento delle autorimesse esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni previste dall’art. 2, commi 3 e 4 del decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015., come modificato dal decreto del Ministro dell’interno 12 aprile 2019.
4. Il presente decreto entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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