Tabella equiparazione Attività soggette P.I. D.M. 16/2/1982 / D.P.R. 151/2011
ID 9162 | 6 ottobre 2019
In allegato Tabella di Equiparazione Attività soggette PI D.M. 16/2/1982 e D.P.R. 151/2011. La Tabella di raffronto è ancora utile, in quanto numerose RTV e Prassi fanno riferimento al D.M. 16/2/1982.
E' possibile individuare 5situazioni di confronto:
1.Attività non più presenti nel nuovo regolamento D.P.R. 151/2011 (es. att. n. 19, 20, 52, 95 dell'allegato al D.M. 16/2/1982):
2. Attività rese esenti per nuove riformulazioni o nuovi limiti (es. manifestazioni temporanee, autorimesse, locali adibiti a deposito, officine riparazione veicoli, ecc.).
3. Attività modificate per nuovi limiti (es Uffici da 500 a 300 addetti)
4.Attività accorpate es. 57 e 58 in 44 (Stabilimenti materie plastiche)
5. Attività nuove es. 80 (gallerie stradali)
Rinvii al D.M. 16/02/1982 (abrogato) effettuati da RT di prevenzione incendi: come agire
Es. Il nuovo regolamento D.P.R. 151/2011ha reso esenti alcune categorie di attività, prima soggette a controllo ai sensi del D.M. 16/2/1982.
Attività non più presenti nel nuovo regolamentoD.P.R. 151/2011 (es. att. n. 19, 20, 52, 95 dell'allegato al D.M. 16/2/1982):
Attività D.M. 16/2/1982
Descrizione
Attività Equiparata D.P.R 151/2011
19
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg
10
Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m3
20
Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili:
- con quantitativi da 500 a 1.000 kg - con quantitativi superiori a 1.000 kg
12
Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3
52
Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche
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95
Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497
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(*) I vecchi codici n. 19 e 20 del DM 16/2/1982 possono essere equiparati rispettivamente ai n. 10 e 12 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011, mentre i vecchi n. 52 e 95 sono stati eliminati.