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ID 6379 | Update 11.03.2026
D.M. 18 marzo 1996 - Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi (GU n. 85 del 11.4.1996 S.O. n. 61).
Stato normativo
La norma che in modo più approfonditamente ha trattato per prima l’argomento è stata la Circolare n° 16 del 15/02/51. Varie volte modificata, essa, è stata quasi del tutto sostituita dal DM 19/08/96. Gli argomenti trattati dalla citata circolare, e non modificati dal decreto, sono ancora validi.
Per gli impianti sportivi il decreto vigente è il DM 18/03/1996. Precedentemente erano stati emanati il DM 10/09/1986 ed il DM 25/08/1989, entrambi non espressamente abrogati, per cui, per le zone spettatori, le disposizioni contenute nel DM 25/08/1989, più recente, devono ritenersi applicabili anche agli ippodromi come riporta l’art. 20 dello stesso decreto.
Essendo, la materia, di competenza anche dalle commissioni di vigilanza (provinciale o comunale) si ritiene utile conoscere le norme procedurali-amministrative che regolamentano il pubblico spettacolo alle quali si rimanda.
È opportuno precisare che l’obbligatorietà dell’applicazione del DM 18/03/1996 lo si ha per quegli impianti “… nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., riportate nell’allegato …”, come precisato nell’art. 1 dello stesso decreto; per cui negli impianti sportivi dove non si svolgono tali manifestazioni, e nelle palestre, il DM non può essere impiegato dovendosi utilizzare la RTO, e le prime tre RTV qualora necessarie, del DM 03/08/2015 (codice di prevenzione incendi) come previsto dal comma 3 dell’art. 3 del DM 03/09/2021.
Le norme di sicurezza per le piste e le strade sedi di competizioni velocistiche per auto e motoveicoli sono riportate nella circolare 02/07/1962, n. 68. Il decreto riporta pure le misure di prevenzione incendi per gli impianti sportivi con capienza non superiore a 100 spettatori, anche se non soggette a controllo da parte dei VV.F..
Esse dovranno essere adottate sotto la responsabilità del titolare e del progettista. A seguito dell’assegnazione come sedi per lo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio «UEFA Euro 2032» all’Italia, ed alla Turchia, è stato emanato il DM 24/12/2025 relativo alle norme tecniche per la sicurezza, l’accessibilità e l’esercizio degli impianti sportivi ritenuti funzionali a tale evento.
Al decreto del Ministro dell’interno 18 marzo 1996 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi», dopo l’art. 23 è aggiunto il seguente:
“23 -bis. Rinvio alle norme tecniche.
Ai fini dell’applicazione del presente decreto, il rinvio alle norme tecniche specificatamente richiamate è da intendersi come riferimento alla regola dell’arte vigente.”
In Allegato Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal Decreto 13 agosto 2024
Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, gli “impianti sportivi” sono ricompresi al punto 65 dell’allegato I al decreto, come di seguito riportato:
|
N. Attività |
Categoria |
|||
|
A |
B |
C |
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|
65 |
Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico |
|
Fino a 200 persone |
Oltre 200 persone |
Fonte: VVF
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