Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza
È approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione del testo unico, in data 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, il quale regolamento sarà visto e sottoscritto, d'ordine nostro, dal Duce del fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno.
REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA
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PARAGRAFO 11 DELLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E DEI DISASTRI
81. Sono soggetti alle disposizioni degli articoli 46 e 57 della legge tutti i prodotti esplodenti, comunque composti, sia che possano agire da soli od uniti ad altre sostanze, sia che possano essere impiegati in macchine o congegni, o in qualsiasi altro modo disposti o adoperati. Sono altresì soggetti alle disposizioni degli articoli 46 e 47 della Legge i prodotti esplodenti indicati nell'allegato I al Decreto Legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successivi aggiornamenti e modificazioni, secondo quanto previsto dal successivo articolo 83.
82. I prodotti esplosivi, di cui al precedente articolo, sono classificati nelle seguenti categorie:
1. Polveri (11) e prodotti affini negli effetti esplodenti;
2. Dinamiti (12) e prodotti affini negli effetti esplodenti;
3. Detonanti (13) e prodotti affini negli effetti esplodenti;
4. Artifici (14) e prodotti affini negli effetti esplodenti;
5. Munizioni di sicurezza e giocattoli pirici
La categoria 5) “munizioni di sicurezza e giocattoli pirici” di cui al comma precedente si articola nei seguenti gruppi:(16)
GRUPPO A
1- bossoli innescati per artiglieria;
2- spolette a percussione con innesco amovibile o interno;
3- spolette a doppio effetto per artiglieria;
4- cartucce da salve per armi comuni e da guerra;
5- cartucce per armi comuni e da guerra;
GRUPPO B
1- micce a lenta combustione o di sicurezza;
2- cartuccia per pistola spegnitrice Wolf;
3- accenditori elettrici;
4- accenditori di sicurezza;
GRUPPO C
1- giocattoli pirici;
GRUPPO D:
1- manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto illuminante, fumogeno o misto destinati alla sicurezza in mare o in montagna, ovvero alle segnalazioni per la sicurezza nei trasporti ferroviari e stradali, nonché quelli analoghi destinati ad essere utilizzati dalle Forze Armate e ai Corpi Armati dello Stato;
2- manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto sonoro , compresi quelli destinati ad essere utilizzati dalle Forze Armate e ai Corpi Armati dello Stato;
3- manufatti pirotecnici destinati all’attivazione di apparecchiature per l’estinzione di incendi;
4- manufatti pirotecnici da divertimento, ad effetto di scoppio e/o ad effetto luminoso;
GRUPPO E:
1 - munizioni giocattolo;
2 - air bag, pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas od attuatori ricompresi nell’allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997 n. 7 e successive modificazioni e aggiornamenti;
3 - bossoli innescati per munizioni per armi di piccolo calibro;
4 - inneschi per munizioni per armi di piccolo calibro e per cartucce industriali;
5 - manufatti pirotecnici e cartucce per strumenti tecnici e industriali (es.: sparachiodi, per mattazione e cementeria);
6 - cartucce a salve ad effetto sonoro per armi di libera vendita.
83. I prodotti esplodenti riconosciuti e classificati ai sensi dell’articolo 53 della legge, nonché i prodotti esplodenti muniti dell’attestato di esame “CE del tipo” e della valutazione di conformità di cui all’allegato V al decreto legislativo 2 gennaio 1997 n. 7, certificati dagli “Organismi notificati” sono indicati nell'allegato A al presente regolamento. I prodotti esplodenti marcati CE sono classificati a seconda della loro tipologia nelle categorie di cui al precedente articolo 82 ed iscritti
d’ufficio nell'allegato A al presente regolamento, ai soli fini dell’applicazione delle norme tecniche inerenti alla sicurezza nell’attività di fabbricazione e di deposito di esplosivi contenute nell’allegato B al presente regolamento.
L'allegato B contiene le norme per l'impianto delle fabbriche e dei depositi delle materie esplodenti di ogni categoria, nonché le norme per l'impianto dei cantieri civili di scaricamento, ripristino e caricamento proiettili e per la lavorazione di materiale da guerra.
L'allegato C determina le norme per il trasporto degli esplosivi e le modalità per il rilascio delle relative licenze.
L'allegato D contiene le norme per la protezione contro le scariche elettriche atmosferiche degli edifici in cui si lavorano, si manipolano o si conservano sostanze infiammabili o esplosive.
Il Ministro dell'interno, sentito il parere della commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili, ha facoltà di apportare variazioni od aggiunte agli allegati stessi.
84. La commissione di cui all'articolo precedente è nominata dal Ministero dell'interno, e si compone di un presidente e di undici membri.
Di questi, uno deve appartenere al gruppo A dell'amministrazione dell'interno, di grado non inferiore al 6°; due possono essere scelti fra gli estranei all'amministrazione dello Stato; uno deve rappresentare la direzione generale dei servizi antincendi del Ministero dell'interno; sei sono designati, uno per ciascuno dai Ministri per la marina, per l'aeronautica, per le corporazioni e per le comunicazioni, e due dal Ministro per la guerra; uno è designato dal comitato centrale interministeriale di protezione antiaerea.
Uno dei delegati del Ministro per la guerra è scelto fra gli ufficiali generali o superiori del servizio chimico militare; l'altro fra gli ufficiali generali o superiori di artiglieria o genio in effettivo servizio o in congedo.
I delegati dei Ministri per le corporazioni e per le comunicazioni sono designati fra il personale tecnico superiore, rispettivamente del reale corpo delle miniere e della direzione generale delle ferrovie dello Stato.
Un funzionario di pubblica sicurezza addetto alla direzione generale della pubblica sicurezza, adempie alle funzioni di segretario della commissione. [...]