Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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Report 06 del 09/02/2018 N.18 A12/0160/18 Regno Unito
Approfondimento tecnico: Riscaldatore
Il prodotto, di marca Draper, mod. DSH-IR30 54046 è stato sottoposto alle procedure di richiamo presso i consumatori e ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE.
La combustione di gasolio incombusto può avvenire al di fuori della camera di combustione sulla piastra di riscaldamento.
Il carburante potrebbe divampare, creando un potenziale rischio di incendio.
https://www.drapertools.com/important-safety-notice.php
Allegato I Direttiva 2006/42/CE
1.5.6 Incendio
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare qualsiasi rischio d’incendio o di surriscaldamento provocato dalla macchina stessa o da gas, liquidi, polveri, vapori od altre sostanze, prodotti o utilizzati dalla macchina.
L’incendio provocato dalla macchina crea un grave rischio per le persone e per le cose, in quanto l’incendio può danneggiare o distruggere la macchina e gli impianti ed edifici circostanti. La valutazione del pericolo di incendio comporta l’individuazione e la valutazione di tre elementi essenziali necessari per appiccare un incendio: ossigeno, carburante, fonte di innesco.
Ridurre il rischio di incendio comporta l’adozione di una combinazione di misure rispetto ai tre elementi:
− evitare o ridurre l’incorporazione, l’uso o la produzione di materiali o sostanze combustibili;
− evitare il surriscaldamento della macchina stessa o dei materiali o sostanze utilizzati o prodotti dalla macchina e, nel caso si produca il surriscaldamento, individuarlo e attuare le misure correttive necessarie o segnalarlo all’operatore tramite un allarme prima che la situazione determini il rischio di incendio;
− evitare il contatto fra i materiali o sostanze combustibili e le fonti di innesco quali, ad esempio, le scintille d’origine meccanica o elettrica o le superfici calde;
− ridurre la concentrazione di ossigeno (nella misura in cui ciò non generi un ulteriore rischio per le persone) o evitare la presenza di sostanze ossidanti.
Nel caso in cui il rischio di incendio non possa essere adeguatamente ridotto con queste misure, si devono adottare misure di protezione complementari per limitare gli effetti di un incendio. Tali misure possono comprendere, ad esempio, la schermatura o la copertura di protezione della macchina e l’installazione di sistemi di rilevamento, allarme e/o estinzione degli incendi. Le misure necessarie devono essere definite sulla base della valutazione del rischio di incendio.
Report 09 del 01/03/2019 N. 29 A11/0010/19 Finlandia
Approfondimento tecnico: Paranco
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ID 2179 | Ultima Revisione 15.0 del 31.07.2023
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Direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 concernente i dispositivi medici.
(GU L 169 del 12.7.1993)
Attuata da Decreto Legislativo N. 46 del 24 Febbraio 1997
Decreto...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024