Guida marcatura UKCA

Guida marcatura UKCA
Assolombarda, 31.12.2020
Guida realizzata dal ICE-Agenzia per la marcatura UKCA. Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito per determinate categorie di beni non accetterà più il marchio CE...

Report 18 del 07/05/2021 N. 10 A12/000614/21 Slovenia
Approfondimento tecnico: Bambola con accessori
Il prodotto, di marca Mia fashion, mod. B435, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme al Regolamento (CE) n.1907/2006 REACH del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
Il prodotto contiene Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) (valore misurato: 9,9% in peso), Dibutil ftalato (DBP) (valore misurato: 6,6% in peso) e Diisononilftalato (DINP) (valore misurato: 0,5% in peso).
Questi ftalati possono danneggiare la salute dei bambini, causando danni al sistema riproduttivo.
Regolamento (CE) n .1907/2006
Allegato XVII
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi
51. Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP), Dibutilftalato (DBP), Benzilbutilftalato (BBP), Diisobutilftalato (DIBP)
1. Non possono essere utilizzati nei giocattoli e negli articoli di puericultura, come sostanze o in miscele, singolarmente o in qualsiasi combinazione degli ftalati elencati nella colonna 1 della presente voce, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato.
2. Non possono essere immessi sul mercato nei giocattoli o negli articoli di puericultura, singolarmente o in qualsiasi combinazione dei primi tre ftalati elencati nella colonna 1 della presente voce, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato.
Inoltre, il DIBP non può essere immesso sul mercato dopo il 7 luglio 2020 nei giocattoli o negli articoli di puericultura, singolarmente o in qualsiasi combinazione dei primi tre ftalati elencati nella colonna 1 della presente voce, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato. […]
52. Diisononilftalato (DINP), Diisodecilftalato (DIDP), Ftalato di diottile (DNOP)
1. Non possono essere utilizzati come sostanze o in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso del materiale plastificato nei giocattoli e negli articoli di puericultura che possono essere messi in bocca dai bambini.
2. Tali giocattoli e articoli di puericultura contenenti tali ftalati in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato non possono essere immessi sul mercato.
4. Ai fini della presente voce, per «articoli di puericultura» si intende qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l’igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini.

Assolombarda, 31.12.2020
Guida realizzata dal ICE-Agenzia per la marcatura UKCA. Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito per determinate categorie di beni non accetterà più il marchio CE...

Report 26 del 29/06/2018 N.30 A12/0865/18 Finlandia
Approfondimento tecnico: Macchina da taglio pneumatica
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Decreto 20 febbraio 2007
Ministero della Salute
Approvazione della Classificazione Nazionale dei dispositivi medici (CND)
(GU n.6...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024