Sintesi CE e Stati membri sull'applicazione della Direttiva giocattoli
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Sintesi CE e Stati membri sull'applicazione della Direttiva giocattoli
CE, 15.07.2021
L'articolo 48 della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli dispone che, entro il 20 luglio 2014 e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri trasmettano alla Commissione una relazione sull'applicazione della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli.
Il 29 maggio 2019 la Commissione ha inviato agli Stati membri un questionario da compilare nelle rispettive lingue ufficiali ai fini della relazione. Lo stesso giorno il questionario è stato messo a disposizione del gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli, composto dagli Stati membri, dai paesi dello Spazio economico europeo (SEE) e dai paesi candidati e da rappresentanti dell'industria dei giocattoli, di associazioni di consumatori, di organismi di normalizzazione e laboratori di prova ("organismi notificati"), in tutte le lingue ufficiali, per essere opportunamente compilato.
27 Stati membri e due paesi del SEE hanno trasmesso il questionario compilato e la stragrande maggioranza ha inviato la propria risposta in una lingua nazionale. Anche varie organizzazioni delle parti interessate, l'ANEC, (Associazione europea per il coordinamento della rappresentanza dei consumatori in materia di normalizzazione), l'UEUC (Ufficio europeo delle unioni dei consumatori) e l'Associazione europea delle industrie del giocattolo (TIE), hanno apportato il loro contributo, esponendo il proprio punto di vista sull'applicazione della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli.
Nel dicembre 2020 un primo progetto della sintesi della Commissione è stato condiviso con i membri del gruppo ADCO; una versione riveduta è stata distribuita al gruppo di esperti per la discussione e l'approvazione in occasione della riunione del gruppo di esperti del 24 marzo 2021.
Il gruppo di esperti è stato invitato a inviare osservazioni scritte alla Commissione entro il 16 aprile 2021. Tali osservazioni sono state prese in considerazione nella stesura definitiva della sintesi della Commissione.
La presente sintesi della Commissione rispecchia le informazioni presentate dagli Stati membri, da altri paesi e dalle parti interessate. I riferimenti ad atti legislativi, ad altri atti o pratiche non devono essere interpretati come riconoscimento della conformità di tali normative, altri atti o pratiche alla direttiva sulla sicurezza dei giocattoli.
Attuazione della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli
Invitati a condividere le esperienze maturate durante l'attuazione della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli in generale, solo quattro dei 27 Stati membri hanno dichiarato di non aver riscontrato alcuna difficoltà sul piano dell'attuazione. La maggioranza degli Stati membri ha però convenuto che la direttiva funziona correttamente.
Quattro Stati membri hanno segnalato una mancanza di coerenza nell'attuazione/applicazione della direttiva negli Stati membri, nel senso che alcuni paesi sono più restrittivi rispetto a quanto
imposto dalle disposizioni della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli. In nessun paese sono state riscontrate vistose deviazioni rispetto alle disposizioni.
Il motivo più diffuso all'origine delle difficoltà di attuazione della direttiva è rappresentato, secondo quanto riportato, dalla mancanza di conoscenza da parte degli operatori economici dei requisiti stabiliti dalla direttiva. A giudizio di cinque Stati membri, gli operatori hanno scarsa conoscenza dei requisiti (in particolare di quelli connessi alla documentazione prescritta, quale la dichiarazione CE di conformità, o di quelli relativi alle sostanze chimiche) e in alcuni casi non li rispettano completamente. Due Stati membri hanno sottolineato che i piccoli operatori considerano i requisiti della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli troppo complessi e costosi, data la necessità di far svolgere prove a laboratori esterni. In tali due paesi, i piccoli partecipanti al mercato che producono giocattoli artigianali (in stoffa o in legno) ritengono che i propri prodotti non rientrino nell'ambito di applicazione della normativa.
Cinque Stati membri hanno segnalato difficoltà pratiche in merito alla definizione di giocattolo data dalla direttiva, e tre di essi hanno incontrato criticità legate alle cosiddette "zone grigie" che ne derivano. Queste zone comprendono prodotti come fasce decorative per capelli, borse, libri, matite o gomme da cancellare o abiti da travestimento destinati a bambini.
Un altro importante problema segnalato riguardava lo svolgimento di una valutazione della sicurezza dei giocattoli e dei materiali di cui erano fatti, nonché della valutazione dei rischi per la salute connessi al loro utilizzo. La valutazione ha posto problemi nei casi in cui mancavano dati validi per le opportune stime dell'esposizione. In particolare, tale criticità è stata avvertita per quanto attiene alla sicurezza chimica e microbiologica, settore in cui si registrano la mancanza o l'incompletezza di norme tecniche o di requisiti armonizzati dettagliati (tre Stati membri). Uno Stato membro che confina con paesi terzi ha segnalato tentativi di importare giocattoli che, pur recando la marcatura CE, non sono conformi alle norme in materia di salute e sicurezza.
È stato altresì riferito che i requisiti per determinate sostanze chimiche sono problematici. Uno Stato membro ha osservato che la direttiva sulla sicurezza dei giocattoli contempla solo una parte delle disposizioni di legge. Vi sono difficoltà specifiche concernenti la valutazione di sostanze altamente volatili come i solventi o di sostanze fortemente odorose (tre Stati membri) e delle CMR (sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione), poiché i valori limite generali stabiliti per tali sostanze sono considerati troppo elevati. Cinque Stati membri segnalano problemi in relazione alle prove, e lamentano che, per alcune sostanze chimiche pericolose, non esistono metodi di prova armonizzati. Uno Stato membro ha precisato che, a causa della carenza di risorse tecniche e umane, non tutti i laboratori di prova utilizzano gli stessi criteri o metodi di prova; si registrano pertanto casi in cui la decisione sull'eventuale conformità di un giocattolo dipende dal laboratorio in cui è stata svolta la prova.
Due Stati membri hanno rilevato problemi connessi ai requisiti in materia di rintracciabilità, segnalando casi in cui la rintracciabilità non si poteva stabilire poiché era impossibile identificare i giocattoli tramite i documenti di origine (fatture); uno Stato membro ha riportato un rilevante numero di casi in cui erano stati presentati documenti falsi. Due Stati membri hanno inoltre manifestato preoccupazioni per lo sviluppo del commercio elettronico e della vendita online di giocattoli; nella relazione del 2015 soltanto uno Stato membro aveva espresso preoccupazioni di tal genere. Gli Stati membri hanno rilevato anche un sensibile aumento delle vendite online di giocattoli, circostanza che pone nuove sfide all'applicazione della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli.
Due Stati membri hanno segnalato difficoltà inerenti all'indicazione della data di immissione sul mercato di un giocattolo, poiché ciò determina il momento in cui la direttiva sulla sicurezza dei giocattoli inizia ad applicarsi. Un altro Stato membro ha menzionato problemi connessi al flusso di informazioni nel sistema comunitario d'informazione rapida "RAPEX Safety gate" dell'Unione europea: cooperazione insufficiente tra gli Stati membri nei casi di non conformità e assenza di feedback sui risultati delle procedure di controllo. Altri tuttavia hanno espresso una valutazione molto positiva sul sistema comunitario d'informazione rapida.
[...] Segue in allegato
Fonte: CE
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Giocattoli | Direttiva 2009/48/CE e NTA
Norme armonizzate Direttiva 2009/48/CE Giocattoli
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