Decreto 2 febbraio 2021
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Decreto 2 febbraio 2021
Modalita' per la vigilanza sul mercato dell'equipaggiamento marittimo.
(GU n.67 del 18.03.2021)
Entrata in vigore: 19.03.2021
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Art. 1. Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce le modalità per la vigilanza sul mercato dell’equipaggiamento marittimo.
2. Il presente decreto si applica all’equipaggiamento marittimo di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) , presente sul mercato nazionale ovvero installato o in fase di installazione a bordo di unità nazionali.
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Art. 8. Identificazione dell’equipaggiamento da valutare e dell’attività di vigilanza da effettuare
1. L’autorità di vigilanza del mercato individua l’equipaggiamento marittimo da sottoporre a valutazione in accordo al programma nazionale di vigilanza o, nei casi di vigilanza di tipo reattivo, in accordo ai criteri di cui all’art. 6.
2. L’autorità di vigilanza del mercato, sulla base degli elementi di informazione acquisiti, decide di effettuare una o più attività di valutazione ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera c).
Art. 9. Acquisizione di documentazione, esemplari di prodotto e accesso alle strutture del fabbricante
1. Il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato e gli operatori economici individuati quali soggetti responsabili di un determinato equipaggiamento marittimo cooperano, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, con l’autorità di vigilanza del mercato e forniscono alla stessa, su richiesta, tutte le informazioni, la documentazione tecnica e, ove necessario, gli esemplari del prodotto richiesto e consentono l’accesso alle proprie sedi e impianti utilizzati nella filiera di produzione e di commercializzazione.
2. Qualora necessario e giustificato, gli esemplari dell’equipaggiamento marittimo da sottoporre a valutazione sono acquisiti dall’autorità di vigilanza del mercato a titolo gratuito, previa richiesta al fabbricante o agli operatori economici identificati, per l’esecuzione di prove ed esami. Nell’individuazione del numero di esemplari da acquisire, l’autorità di vigilanza del mercato tiene conto delle attività di valutazione da effettuare.
3. L’acquisizione di cui al comma 2 avviene, se necessario, anche attraverso operazioni di prelievo presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, i magazzini di stoccaggio e i magazzini di vendita, in relazione alle quali il personale dell’autorità di vigilanza operante redige apposito processo verbale.
4. Qualora il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato o l’operatore economico individuato rifiutano di cooperare, l’autorità di vigilanza del mercato adotta le misure restrittive previste all’art. 13.
Art. 10. Valutazione dell’equipaggiamento identificato
1. La valutazione degli equipaggiamenti marittimi è svolta dall’autorità di vigilanza del mercato.
2. L’autorità di vigilanza del mercato può disporre ed effettuare le attività di valutazione fino alla fase dell’utilizzo del prodotto, anche procedendo a ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, i magazzini di stoccaggio e i magazzini di vendita.
3. L’autorità di vigilanza del mercato ha accesso a tutte le informazioni necessarie sul prodotto e, qualora necessario, dispone di esemplari di prodotto per esaminare il fascicolo tecnico o effettuare le altre attività di ispezione,
di prova e verifica del sistema di produzione.
4. L’autorità di vigilanza del mercato, nell’espletamento dell’attività di valutazione degli equipaggiamenti marittimi, tiene conto:
a) della documentazione tecnica di riferimento che individua gli elementi identificativi del prodotto, come riportati nella dichiarazione di conformità UE e nei moduli in essa richiamati e, se del caso, che descrive le caratteristiche del prodotto, dei suoi componenti e di tutti gli aspetti relativi al suo funzionamento a bordo;
b) dei requisiti tecnici, previsti dagli strumenti internazionali applicabili all’equipaggiamento identificato, da verificare anche solo parzialmente;
c) della necessità di coinvolgere esperti del settore, interni o esterni all’autorità di vigilanza del mercato, o autorità di vigilanza del mercato di altri Stati membri;
d) di ogni altro elemento ritenuto necessario o utile al fine di una completa valutazione.
5. L’autorità di vigilanza del mercato effettua le attività di valutazione con proprie risorse interne o, qualora necessario, con risorse esterne, se disponibili, ferma restando la responsabilità dell’autorità di vigilanza anche in merito agli aspetti relativi alla riservatezza e al conflitto d’interessi.
6. Le attività di valutazione sono effettuate con le modalità di cui al capo IV e sono adeguatamente documentate.
7. Salvo i casi di urgenza, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato o l’operatore economico individuato possono prendere parte, in contraddittorio, alla valutazione dei prodotti dell’equipaggiamento marittimo. 8. Se durante l’attività di valutazione di uno specifico equipaggiamento marittimo emergono aspetti di sicurezza soggetti all’applicazione di altre direttive di settore, l’autorità di vigilanza del mercato comunica, senza ritardo, tale informazione all’autorità di vigilanza competente per materia.
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Collegati
Direttiva 2014/90/UE e Direttiva 2014/93/UE Equipaggiamento marittimo
D.P.R. 18 Settembre 2020 n. 171
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