Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1740
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Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1740
ID 22107 | 24.06.2024
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1740 della Commissione, del 21 giugno 2024, che stabilisce le regole di applicazione del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di segnalazione alla Commissione, da parte di consumatori e di altre parti interessate, di prodotti che possono presentare un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori, e di trasmissione di tali informazioni alle autorità nazionali interessate
GU L 2024/1740 del 24.6.2024
Entrata in vigore: 14.07.2024
Applicazione a decorrere dal 13 dicembre 2024
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Articolo 1 Informazioni che devono essere presentate dai consumatori e dalle altre parti interessate
1. La Commissione progetta il portale Safety Gate affinché i consumatori e le altre parti interessate possano segnalarle prodotti che possono presentare un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori e possano fornire le seguenti informazioni:
a) elementi che identifichino il prodotto che può presentare un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori;
b) ogni dato disponibile sulla catena di fornitura del prodotto in questione, in particolare l’operatore economico o il fornitore di un mercato online attraverso cui il prodotto è stato acquistato e il loro paese di stabilimento, e, se del caso, il responsabile del prodotto ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 o dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/988;
c) elementi a sostegno del sospetto rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori posto dal prodotto, comprese, ove rilevante, la descrizione e le circostanze dell’incidente e la descrizione delle lesioni o altri danni insorti;
d) il loro Stato membro di residenza o lo Stato membro in cui si trovano;
e) il loro nome e i loro recapiti;
f) ogni informazione sui contatti diretti avuti dal consumatore o altra parte interessata con l’operatore economico pertinente o il fornitore di un mercato online.
2. La Commissione progetta il portale Safety Gate in modo da evitare o ridurre al minimo un eventuale uso improprio o minacce alla sua sicurezza tecnica.
Articolo 2 Verifica dell’esattezza e della pertinenza delle informazioni presentate
La Commissione progetta un’apposita sezione del portale Safety Gate in modo che il portale filtri in maniera automatizzata le informazioni ricevute dal consumatore o altra parte interessata ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, per verificare se riguardano una questione inerente alla sicurezza dei prodotti.
Articolo 3 Trasmissione delle informazioni da parte della Commissione allo o agli Stati membri interessati
1. Se dalla verifica svolta ai sensi dell’articolo 2 risulta che le informazioni fornite dal consumatore o altra parte interessata riguardano una questione inerente alla sicurezza dei prodotti, la Commissione le trasmette senza indebito ritardo allo o agli Stati membri seguenti:
a) quello in cui risiede o, se del caso, si trova il consumatore o altra parte interessata che ha presentato le informazioni;
b) quello in cui il prodotto è stato acquistato, se del caso;
c) quello in cui è stabilito il responsabile del prodotto ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 o dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/988, o, se del caso, il rilevante fornitore di un mercato online.
2. La Commissione informa il consumatore o altra parte interessata della sua azione e, se del caso, dello o degli Stati membri a cui ha trasmesso le informazioni di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione progetta il portale Safety Gate in modo che tutti gli altri Stati membri abbiano accesso alle informazioni fornite dal consumatore o altra parte interessata nel momento in cui esse vengono trasmesse allo o agli Stati membri interessati conformemente al paragrafo 1.
Articolo 4 Conservazione dei dati
I dati personali forniti dal consumatore e altra parte interessata sono conservati nel portale Safety Gate e nei sistemi nazionali solo per il periodo in cui sono necessari per garantire un adeguato seguito dei casi. In ogni caso, tali dati sono conservati per un massimo di cinque anni a decorrere dal loro inserimento.
Articolo 5 Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 13 dicembre 2024.
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