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Europe, Rome

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1616

ID 9185 | | Visite: 3988 | Norme armonizzate PED Attrezzature a pressionePermalink: https://www.certifico.com/id/9185

Direttiva PED norme armonizzate Novembre 2017

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1616  della Commissione del 27 settembre 2019 relativa alle norme armonizzate per le attrezzature a pressione redatte a sostegno della Direttiva PED 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

GU L250/95 del 30.09.2019

Entrata in vigore:30.09.2019

Vedi Elenco completo norme armonizzate PED

...

La Commissione Europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 12 della Direttiva PED 2014/68/UE  del Parlamento europeo e del Consiglio le attrezzature a pressione e gli insiemi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all'allegato I di tale direttiva.
(2) Con il mandato M/071, del 1o agosto 1994, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) di redigere, per le attrezzature a pressione, norme di prodotto e norme orizzontali a sostegno della direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2014/68/UE senza modificare i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 97/23/CE.
(3) Sulla base del mandato M/071, il CEN ha redatto le nuove norme armonizzate EN ISO 4126-2:2019 per i dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni, EN ISO 15494:2018 per i sistemi di tubazioni di materia plastica per applicazioni industriali e EN ISO 21028-2:2018 per i recipienti criogenici. La norma EN ISO 21028-2:2018 è una nuova norma che sostituisce la norma EN 1252-2:2001. Per rispecchiare lo stato dell'arte il CEN ha modificato e rivisto alcune delle norme esistenti. In particolare il CEN ha modificato le norme EN 13445-2:2014, EN 13445-3:2014, EN 13445-5:2014 e EN 13445-6:2014 per i recipienti a pressione non esposti a fiamma e le norme EN 13480-2:2017 e EN 13480-5:2017 per le tubazioni industriali metalliche. Il CEN ha anche rivisto le norme EN 1562:2012 e EN 1563:2011 per la ghisa, le norme EN 12516-1:2014 e EN 12516-4:2014 per le valvole industriali e la norma EN 13136:2013 per gli impianti di refrigerazione e le pompe di calore.
(4) Unitamente al CEN, la Commissione ha valutato la conformità al mandato M/071 delle norme relative alle attrezzature a pressione redatte, modificate o riviste dal CEN.
(5) Le norme relative alle attrezzature a pressione redatte, modificate o riviste dal CEN soddisfano i requisiti a cui intendono riferirsi, indicati nell'allegato I della Direttiva PED 2014/68/UE . È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(6) I riferimenti delle versioni modificate o riviste delle norme devono essere pubblicati per le norme EN 13445- 2:2014, EN 13445-3:2014, EN 13445-5:2014, EN 13445-6:2014, EN 13480-2:2017, EN 13480-5:2017, EN 1562:2012, EN 1563:2011, EN 12516-1:2014, EN 12516-4:2014 e EN 13136:2013. La norma EN 1252- 2:2001 deve essere sostituita da una nuova norma. È pertanto necessario ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i riferimenti delle norme EN 13445-2:2014, EN 13445-2:2014/A1:2016, EN 13445-2:2014/A2:2018, EN 13445-3:2014, EN 13445-3:2014/A1:2015, EN 13445-3:2014/A2:2016, EN 13445-3:2014/A3:2017, EN 13445-3:2014/A4:2018, EN 13445-5:2014, EN 13445-6:2014, EN 13480-2:2017, EN 13480-5:2017, EN 1252-2:2001, EN 1562:2012, EN 1563:2011, EN 12516-1:2014, EN 12516-4:2014 e EN 13136:2013. Per concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente ad adeguare i propri prodotti alle nuove norme per i recipienti criogenici e alle norme riviste per la ghisa, le valvole industriali e gli impianti di refrigerazione e le pompe di calore, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme.
(7) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

I riferimenti delle norme armonizzate per le attrezzature a pressione redatte a sostegno della Direttiva PED 2014/68/UE , che figurano nell'allegato I della presente decisione, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 2
I riferimenti delle norme armonizzate per le attrezzature a pressione redatte a sostegno della Direttiva PED 2014/68/UE , che figurano nell'allegato II della presente decisione, sono ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a decorrere dalle date stabilite in tale allegato.

Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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Tags: Marcatura CE Normazione Direttiva PED Norme armonizzate direttiva PED

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