Sistemi di contabilizzazione energia
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Sistemi di contabilizzazione energia: entro il 30.06.2017
Prorogato al 30.06.2017 (Decreto Milleproroghe 2017)
Prorogato, al 30 Giugno 2017 l’obbligo di dotare gli edifici pluri-residenziali, caratterizzati da impianti termici centralizzati, di sistemi atti alla contabilizzazione dell’energia termica consumata da ogni singolo utilizzatore.
Il Decreto Legislativo 102/2014, entrato in vigore il 19 Luglio 2014 ed emesso come recepimento della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, impone l’obbligo di installazione di dispositivi di contabilizzazione dei consumi di riscaldamento, raffrescamento e ACS entro il 31 Dicembre 2016, poi prorogato al 30 Giugno 2017 (Decreto Milleproroghe 2017).
L’art. 9 del D.Lgs 102/2014 prescrive l’obbligo di dotare gli edifici pluri-residenziali, caratterizzati da impianti termici centralizzati, di sistemi atti alla contabilizzazione dell’energia termica consumata da ogni singolo utilizzatore/proprietario, per una corretta ripartizione delle spese annue e nell’ottica delle progressiva riduzione dei consumi di combustibile con la conseguente riduzione degli inquinanti immessi in atmosfera. Ma la determinazione dei reali consumi di combustibile per ogni singolo proprietario o utilizzatore dell’impianto non è così semplice e immediata, perché ci sono numerose variabili che contribuiscono alla definizione dei costi complessivi sostenuti. Per questo motivo, il Decreto Legislativo 102/2014 prescrive di utilizzare come linea guida per ripartizione delle spese, la norma UNI 10200/2013 e smi.
D.Lgs 102/2014
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Art. 9 c. 5
Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale:
a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per un edificio siano effettuati da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 l’installazione da parte delle imprese di fornitura del servizio di un contatore di fornitura di calore in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura;
b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l’installazione entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.
L’efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459.
Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;
c) nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici, salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. In tali casi sono presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore. Il cliente finale può affi dare la gestione del servizio di termoregolazione e contabilizzazione del calore ad altro operatore diverso dall’impresa di fornitura, secondo modalità stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ferma restando la necessità di garantire la continuità nella misurazione del dato;
d) quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti.
È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.
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