Decisione di esecuzione (UE) 2021/157
Decisione di esecuzione (UE) 2021/157 della Commissione del 9 febbraio 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 per quanto riguarda le valvole industriali, i procedimenti di saldatura, le attrezzature per sistemi di refrigerazione e per pompe di calore, le caldaie a tubi da fumo, le tubazioni industriali metalliche, il rame e le leghe di rame, le attrezzature e gli accessori per GPL e i dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrappressioni
(GU L 46/40 del 10.02.2021)
Entrata in vigore: 10.02.2021
Vedi Elenco completo norme armonizzate PED
_______
La Commissione Europeo,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 12 della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio le attrezzature a pressione e gli insiemi di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all’allegato I di tale direttiva.
(2) Con il mandato M/071 dell’1 agosto 1994 la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) di redigere, per le attrezzature a pressione, norme di prodotto e norme orizzontali a sostegno della direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2014/68/UE senza che venissero modificati i requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I della direttiva 97/23/CE.
(3) In base alle richieste di cui al mandato M/071 e per rispecchiare lo stato dell’arte il CEN ha rivisto e modificato alcune delle norme armonizzate esistenti. In particolare il CEN ha rivisto le norme armonizzate EN ISO 4126-3:2006, EN 12542:2010 e EN 13175:2014, adottando di conseguenza le norme armonizzate EN ISO 4126-3:2020 per i dispositivi di sicurezza, EN 12542:2020 e EN 13175:2019+A1:2020 per le attrezzature e gli accessori per GPL; la norma armonizzata EN 12735-1:2016, adottando di conseguenza la norma armonizzata EN 12735-1:2020 per il rame e le leghe di rame; e la norma armonizzata EN 12953-5:2002, adottando di conseguenza la norma armonizzata EN 12953-5:2020 per le caldaie a tubi da fumo. Il CEN ha inoltre rivisto le norme armonizzate EN 14276-1:2006+A1:2011 e EN 14276-2:2007+A1:2011, adottando di conseguenza le norme armonizzate EN 14276-1:2020 e EN 14276-2:2020 per le attrezzature a pressione per sistemi di refrigerazione e per pompe di calore; nonché la norma armonizzata EN ISO 15620:2000, adottando di conseguenza la norma armonizzata EN ISO 15620:2019 per la saldatura.
(4) Inoltre il CEN ha rivisto e modificato una serie di norme armonizzate per le valvole industriali. In particolare, il CEN ha modificato le norme armonizzate EN ISO 16135:2006, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16139:2006 e EN ISO 21787:2006. Ha rivisto anche la norma armonizzata EN 16767:2016 adottando di conseguenza la norma armonizzata EN 16767:2020 per le valvole industriali.
(5) Il CEN ha inoltre modificato le norme armonizzate EN 13480-2:2017 e EN 13480-3:2017 per le tubazioni industriali metalliche.
(6) Unitamente al CEN la Commissione ha valutato la conformità delle norme relative alle attrezzature a pressione modificate o riviste dal CEN al mandato M/071.
(7) Le norme relative alle attrezzature a pressione modificate o riviste dal CEN soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, indicati nell’allegato I della direttiva 2014/68/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(8) È opportuno pubblicare i riferimenti delle versioni modificate o riviste delle norme EN 12542:2010, EN 12735-1:2016, EN 12953-5:2002, EN 13175:2014, EN 13480-2:2017, EN 13480-3:2017, EN 14276-1:2006+A1:2011, EN 14276-2:2007+A1:2011, EN 16767:2016, EN ISO 15620:2000, EN ISO 16135:2006, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16139:2006, EN ISO 21787:2006 e EN ISO 4126-3:2006. È pertanto necessario ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti delle norme EN 12542:2010, EN 12735-1:2016, EN 12953-5:2002, EN 13175:2014, EN 13480-3:2017, EN 14276-1:2006+A1:2011, EN 14276-2:2007+A1:2011, EN 16767:2016, EN ISO 15620:2000, EN ISO 16135:2006, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16139:2006, EN ISO 21787:2006 e EN ISO 4126-3:2006.
(9) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare i loro prodotti alle versioni modificate o rivedute delle norme armonizzate per le valvole industriali, i procedimenti di saldatura, le attrezzature per sistemi di refrigerazione e per pompe di calore, le caldaie a tubi da fumo, le tubazioni industriali metalliche, il rame e le leghe di rame, le attrezzature e gli accessori per GPL e i dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrappressioni, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti a tali norme.
(10) L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 della Commissione elenca i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE. È opportuno includere in tale allegato i riferimenti delle norme armonizzate EN ISO 4126-3:2020, EN 12542:2020, EN 12735-1:2020, EN 12953-5:2020, EN 13175:2019+A1:2020, EN 13480-3:2017, EN 13480-3:2017/A2:2020, EN 13480-3:2017/A3:2020, EN 14276-1:2020, EN 14276-2:2020, EN ISO 15620:2019, EN ISO 16135:2006, EN ISO 16135:2006/A1:2019, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16136:2006/A1:2019, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16137:2006/A1:2019, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16138:2006/A1:2019, EN ISO 16139:2006, EN ISO 16139:2006/A1:2019, EN 16767:2020, EN ISO 21787:2006 e EN ISO 21787:2006/A1:2019.
(11) Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 figurano i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/68/UE che sono ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È opportuno includere in tale allegato i riferimenti delle norme armonizzate EN 12542:2010, EN 12735-1:2016, EN 12953-5:2002, EN 13175:2014, EN 13480-3:2017, EN 14276-1:2006+A1:2011, EN 14276-2:2007+A1:2011, EN 16767:2016, EN ISO 15620:2000, EN ISO 16135:2006, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16139:2006, EN ISO 21787:2006 e EN ISO 4126-3:2006.
(12) I riferimenti della norma armonizzata EN 13480-2:2017 e i riferimenti delle relative modifiche EN 13480-2:2017/A1:2018, EN 13480-2:2017/A2:2018 e EN 13480-2:2017/A3:2018 sono inclusi nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616. Sono state apportate ulteriori modifiche alla norma EN 13480-2:2017. È opportuno sostituire la voce in questione in tale allegato, aggiungendo il riferimento della modifica EN 13480-2:2017/A7:2020.
(13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1616.
(14) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
Ha adottato la presente decisione:
Articolo 1
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.
Articolo 2
L’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
...
ALLEGATO I
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 è così modificato:
1) |
la voce 11 è sostituita dalla seguente:
|
2) |
sono aggiunte le seguenti voci:
|
ALLEGATO II
Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 sono aggiunte le seguenti voci:
N. |
Riferimento della norma |
Data di ritiro |
«22. |
EN 12542:2010 Attrezzature e accessori per GPL — Serbatoi fissi cilindrici di acciaio saldato, per gas di petrolio liquefatti (GPL), prodotti in serie, di capacità geometrica fino a 13 m3 — Progettazione e fabbricazione |
10 agosto 2022 |
23. |
EN 12735-1:2016 Rame e leghe di rame — Tubi di rame tondi senza saldatura per condizionamento e refrigerazione — Parte 1: Tubi per sistemi di tubazioni |
10 agosto 2022 |
24. |
EN 12953-5:2002 Caldaie a tubi da fumo — Parte 5: Controllo di produzione, documentazione e marcatura delle parti in pressione della caldaia |
10 agosto 2022 |
25. |
EN 13175:2014 Attrezzature e accessori per GPL — Specifiche e prove delle valvole e degli accessori dei serbatoi per gas di petrolio liquefatto (GPL) |
10 agosto 2022 |
26. |
EN 13480-3:2017 Tubazioni industriali metalliche — Parte 3: Progettazione e calcolo |
10 agosto 2022 |
27. |
EN 14276-1:2006+A1:2011 Attrezzature a pressione per sistemi di refrigerazione e per pompe di calore — Parte 1: Recipienti — Requisiti generali |
10 agosto 2022 |
28. |
EN 14276-2:2007+A1:2011 Attrezzature a pressione per sistemi di refrigerazione e per pompe di calore — Parte 2: Tubazioni — Requisiti generali |
10 agosto 2022 |
29. |
EN 16767:2016 Valvole industriali — Valvole di ritegno di acciaio e di ghisa |
10 agosto 2022 |
30. |
EN ISO 15620:2000 Saldatura — Saldatura ad attrito dei materiali metallici (ISO 15620:2000) |
10 agosto 2022 |
31. |
EN ISO 16135:2006 Valvole industriali — Valvole a sfera di materiali termoplastici (ISO 16135:2006) |
10 agosto 2022 |
32. |
EN ISO 16136:2006 Valvole industriali — Valvole a farfalla di materiali termoplastici (ISO 16136:2006) |
10 agosto 2022 |
33. |
EN ISO 16137:2006 Valvole industriali — Valvole di ritegno di materiali termoplastici (ISO 16137:2006) |
10 agosto 2022 |
34. |
EN ISO 16138:2006 Valvole industriali — Valvole a membrana di materiali termoplastici (ISO 16138:2006) |
10 agosto 2022 |
35. |
EN ISO 16139:2006 Valvole industriali — Valvole a saracinesca di materiali termoplastici (ISO 16139:2006) |
10 agosto 2022 |
36. |
EN ISO 21787:2006 Valvole industriali — Valvole a globo di materiali termoplastici (ISO 21787:2006) |
10 agosto 2022 |
37. |
EN ISO 4126-3:2006 Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni — Parte 3: Valvole di sicurezza in combinazione con dispositivi di sicurezza a disco di rottura (ISO 4126-3:2006) |
10 agosto 2022» |
Tags: Marcatura CE Normazione Direttiva PED Norme armonizzate direttiva PED