Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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ID 24568 | 11.09.2025 / In allegato
Decisione di esecuzione (UE) 2025/1793 della Commissione, del 10 settembre 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/2944 per quanto riguarda le norme armonizzate per apparecchi di cottura a gas per uso domestico, regolatori di pressione e dispositivi di sicurezza associata per apparecchi a gas, dispositivi termoelettrici di sicurezza all’accensione e allo spegnimento, caldaie per riscaldamento a gas e valvole automatiche di sfiato per bruciatori a gas e apparecchi a gas
GU L 2025/1793 dell'11.9.2025
Entrata in vigore: 11.09.2025
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, apparecchi e accessori conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti siano stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea devono essere ritenuti conformi ai requisiti essenziali disciplinati da tali norme o parti di esse stabiliti in tale regolamento.
(2) Con decisione di esecuzione C(2023)4789 della Commissione la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC) di rivedere le norme armonizzate esistenti elaborate sulla base del mandato di normazione M/BC/CEN/06-89 del 29 aprile 1990 per fare sì che continuino a rispecchiare lo stato dell’arte generalmente riconosciuto al fine di soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza e di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2016/426.
(3) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2023)4789, il CEN ha rivisto varie norme armonizzate esistenti. Di conseguenza il CEN ha adottato le seguenti norme armonizzate riviste a sostegno del regolamento (UE) 2016/426: EN 30-2-1:2024 relativa agli apparecchi di cottura a gas per uso domestico per l’utilizzazione razionale dell’energia, EN 88-2:2022+A1:2024 ed EN 88-3:2022+A1:2024 relative ai regolatori di pressione e dispositivi di sicurezza associata per apparecchi a gas, EN 125:2022+A1:2024 relativa ai dispositivi termoelettrici di sicurezza all’accensione e allo spegnimento per apparecchi utilizzatori a gas, EN 15502-2-2:2024 relativa alle caldaie per riscaldamento a gas per gli apparecchi di tipo B1 ed EN 16304:2022+A1:2024 relativa alle valvole automatiche di sfiato per bruciatori a gas e apparecchi a gas.
(4) Insieme al CEN, la Commissione ha valutato se le norme EN 30-2-1:2024, EN 88-2:2022+A1:2024, EN 88-3:2022+A1:2024, EN 125:2022+A1:2024, EN 15502-2-2:2024 ed EN 16304:2022+A1:2024 siano conformi alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2023)4789.
(5) Le seguenti norme armonizzate soddisfano i requisiti essenziali cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nel regolamento (UE) 2016/426: EN 30-2-1:2024, EN 88-2:2022+A1:2024, EN 88-3:2022+A1:2024, EN 125:2022+A1:2024, EN 15502-2-2:2024 ed EN 16304:2022+A1:2024. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme armonizzate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(6) Il CEN ha inoltre emesso una rettifica della norma armonizzata EN 15502-2-1:2022+A1:2023 relativa a una norma specifica per le caldaie per riscaldamento a gas per gli apparecchi di tipo C ed apparecchi di tipo B2, B3 e B5 di portata termica nominale non maggiore di 1 000 kW, il cui riferimento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2024/2944 della Commissione (4). Ciò ha avuto per esito la norma EN 15502-2-1:2022+A1:2023 quale rettificata dalla norma EN 15502-2-1:2022+A1:2023/AC:2024. La rettifica EN 15502-2-1:2022+A1:2023/AC:2024 è indispensabile per la corretta applicazione della norma EN 15502-2-1:2022+A1:2023 in quanto norma armonizzata. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento della norma EN 15502-2-1:2022+A1:2023, quale rettificata dalla norma EN 15502-2-1:2022+A1:2023/AC:2024, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(7) Nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/2944 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità al regolamento (UE) 2016/426. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/426 siano elencati in un unico atto, è opportuno includere i riferimenti di tali norme e di una rettifica della norma EN 15502-2-1:2022+A1:2023 in detto allegato.
(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2024/2944.
(9) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/2944 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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ALLEGATO
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/2944 è così modificato:
(1) sono inserite in ordine sequenziale le righe seguenti:
«2 bis. |
EN 30-2-1:2024 |
«3 bis. |
EN 88-2:2022+A1:2024 |
«3 ter. |
EN 88-3:2022+A1:2024 |
«3 quater. |
EN 125:2022+A1:2024 |
«14 bis. |
EN 15502-2-2:2024 |
«14 ter. |
EN 16304:2022+A1:2024 |
«14. | EN 15502-2-1:2022+A1:2023 Caldaie per riscaldamento a gas - Parte 2-1: Norma specifica per gli apparecchi di tipo C ed apparecchi di tipo B2, B3 e B5 di portata termica nominale non maggiore di 1 000 kW EN 15502-2-1:2022+A1:2023/AC:2024». |
Foreword
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