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Decisione di esecuzione (UE) 2024/1197

Norme armonizzate Direttiva imbarcazioni diporto 12 2017

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1197 / Norme armonizzate imb. da diporto Aprile 2024

ID 21757 | 25.04.2024

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1197 della Commissione, del 23 aprile 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 per quanto riguarda le norme armonizzate per i sistemi elettrici - impianti a corrente alternata e continua - e gli impianti di pompaggio di sentina

GU L 2024/1197 del 25.4.2024

Entrata in vigore: 25.04.2024

Il punto 1 dell'allegato si applica a decorrere dal 25 ottobre 2025.

__________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 14 della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i prodotti conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presumono conformi ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva e all'allegato I della stessa, qualora siano contemplati in tali norme o parti di esse.

(2) La Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di elaborare e rivedere le norme armonizzate a sostegno della direttiva 2013/53/UE («richiesta») mediante decisione di esecuzione C(2015) 8736 della Commissione. Le norme armonizzate richieste dovevano soddisfare i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/53/UE e all'allegato I della medesima direttiva, più rigorosi rispetto a quelli della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio abrogata.

(3) In base alla richiesta, il CEN ha rivisto le seguenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 della Commissione: EN ISO 10133:2017 sui sistemi elettrici - impianti a bassissima tensione in corrente continua per unità di piccole dimensioni, EN ISO 13297:2018 sui sistemi elettrici - impianti a corrente alternata per unità di piccole dimensioni, ed EN ISO 15083:2018 sugli impianti di pompaggio di sentina per unità di piccole dimensioni. Ciò ha portato all'adozione delle norme armonizzate seguenti: EN ISO 13297:2021 come modificata dalla norma EN ISO 13297:2021/A1:2022 e dalla norma EN ISO 13297:2021/A11:2023, ed EN ISO 15083:2020 come modificata dalla norma EN ISO 15083:2020/A1:2022 e dalla norma EN ISO 15083:2020/A11:2023.

(4) La Commissione, insieme al CEN, ha valutato se le norme armonizzate EN ISO 13297:2021 come modificata dalla norma EN ISO 13297:2021/A1:2022 e dalla norma EN ISO 13297:2021/A11:2023, ed EN ISO 15083:2020 come modificata dalla norma EN ISO 15083:2020/A1:2022 e dalla norma EN ISO 15083:2020/A11:2023, siano conformi alla richiesta.

(5) Le norme EN ISO 13297:2021 come modificata dalla norma EN ISO 13297:2021/A1:2022 e dalla norma EN ISO 13297:2021/A11:2023, ed EN ISO 15083:2020 come modificata dalla norma EN ISO 15083:2020/A1:2022 e dalla norma EN ISO 15083:2020/A11:2023 soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi e che sono stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/53/UE, nonché all'allegato I, parte A, di tale direttiva. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(6) Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2013/53/UE. Al fine di garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2013/53/UE siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme armonizzate EN ISO 13297:2021 come modificata dalla norma EN ISO 13297:2021/A1:2022 e dalla norma EN ISO 13297:2021/A11:2023, ed EN ISO 15083:2020 come modificata dalla norma EN ISO 15083:2020/A1:2022 e dalla norma EN ISO 15083:2020/A11:2023 dovrebbero essere inclusi in tale allegato.

(7) È necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN ISO 10133:2017, EN ISO 13297:2018 edEN ISO 15083:2018 dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in quanto le norme armonizzate EN ISO 10133:2017 ed EN ISO 13297:2018 sono state sostituite dalla norma EN ISO 13297:2021 come modificata dalla norma EN ISO 13297:2021/A1:2022 e dalla norma EN ISO 13297:2021/A11:2023, mentre la norma EN ISO 15083:2018 è stata sostituita dalla norma EN ISO 15083:2020 come modificata dalla norma EN ISO 15083:2020/A1:2022 e dalla norma EN ISO 15083:2020/A11:2023. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1954.

(8) La decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(9) Al fine di concedere ai fabbricanti tempo sufficiente per adeguare i loro prodotti alle versioni rivedute delle norme armonizzate EN ISO 10133:2017, EN ISO 13297:2018 ed EN ISO 15083:2018, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme.

(10) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il punto 1 dell'allegato si applica a decorrere dal 25 ottobre 2025.

...

ALLEGATO

L'allegato I è così modificato:

1) le righe 19, 40 e 48 sono soppresse;

2) sono inserite le seguenti righe in ordine sequenziale:

N.

Riferimento della norma

«40 bis

EN ISO 13297:2021

 

Unità di piccole dimensioni - Sistemi elettrici - Impianti a corrente alternata e continua (ISO 13297:2020)

EN ISO 13297:2021/A1:2022

EN ISO 13297:2021/A11:2023»;

«48 bis

EN ISO 15083:2020

 

Unità di piccole dimensioni - Impianti di pompaggio di sentina (ISO 15083:2020)

EN ISO 15083:2020/A1:2022

EN ISO 15083:2020/A11:2023».

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