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della Commissione del 17 giugno 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per apparecchi di refrigerazione, apparecchi per gelati e produttori di ghiaccio, apparecchi da laboratorio per il riscaldamento di materiali, apparecchi automatici e semi-automatici da laboratorio per analisi ed altri usi, apparecchiature elettriche con i valori nominali relativi all’alimentazione elettrica, apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi, apparecchi elettrici di riscaldamento per locali, ferri da stiro, cucine, fornelli, forni ed apparecchi similari, apparecchi elettrici a vapore per tessuti, dispositivi elettromeccanici per circuiti di comando, coperte, termofori, abbigliamento ed apparecchi riscaldanti flessibili similari e altro materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione
GU L 222/40 del 22.6.2021
Entrata in vigore: 22.06.2021
Il punto 1) dell’allegato I si applica a decorrere dal 22 dicembre 2022.
Il punto 3) dell’allegato I si applica a decorrere dal 22 dicembre 2021.
Il punto 5) dell’allegato I si applica a decorrere dal 22 dicembre 2022.
______
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 è così modificata:
1) all’articolo 1 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«Il riferimento della norma armonizzata EN 60335-2-24:2010 redatta a sostegno della direttiva 2014/35/UE, riportato nell’allegato IA della presente decisione, è pubblicato con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
I riferimenti delle norme armonizzate relative al materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE, elencati nell’allegato IB della presente decisione, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tali riferimenti si considerano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a decorrere dalle date indicate nel suddetto allegato.
I riferimenti delle norme armonizzate relative al materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE, elencati nell’allegato IC della presente decisione, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tali riferimenti si considerano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per i periodi indicati nel suddetto allegato.»;
2) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione;
3) è inserito l’allegato IA di cui all’allegato II della presente decisione;
4) è inserito l’allegato IB di cui all’allegato III della presente decisione;
5) è inserito l’allegato IC di cui all’allegato IV della presente decisione;
6) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato V della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il punto 1) dell’allegato I si applica a decorrere dal 22 dicembre 2022.
Il punto 3) dell’allegato I si applica a decorrere dal 22 dicembre 2021.
Il punto 5) dell’allegato I si applica a decorrere dal 22 dicembre 2022.
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