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ID 25741 | 13.03.2026 / In allegato
Decisione di esecuzione (UE) 2026/546 della Commissione, del 12 marzo 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 per quanto riguarda le norme armonizzate per le macchine per imballare, i carrelli elevatori fuoristrada, le macchine per l’industria alimentare, gli apparecchi di sollevamento, gli impianti a fune, le macchine agricole e forestali, gli ascensori, gli strumenti di soccorso, gli utensili portatili, gli equipaggiamenti in applicazioni ferroviarie, le attrezzature per servizi aeroportuali di rampa, le macchine movimento terra e i veicoli raccolta rifiuti e che rettifica tale decisione
C/2026/1587
GU L 2026/546 del 13.3.2026
Entrata in vigore: 13.03.2026
L’articolo 2 si applica a decorrere dal 13 gennaio 2026
Il punto 1 dell’allegato si applica a decorrere dal 20 gennaio 2027
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Elenco Consolidato Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE
Vedi la sezione 2019/2026 "Norme armonizzate click"
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE, in particolare l’articolo 7, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 7 della direttiva 2006/42/CE, le macchine costruite in conformità delle norme armonizzate o di parti di esse, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute stabiliti nell’allegato I di tale direttiva e coperti da tali norme armonizzate o da parti di esse.
(2) Con il mandato M/396, del 19 dicembre 2006, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di redazione, revisione e completamento del lavoro sulle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2006/42/CE per tenere conto delle modifiche introdotte da tale direttiva rispetto alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio («prima richiesta»).
(3) Con il mandato M/471, del 29 giugno 2010, la Commissione ha inoltre presentato al CEN un’ulteriore richiesta («seconda richiesta») di redazione, revisione e completamento del lavoro sulle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2006/42/CE per tenere conto delle modifiche e delle aggiunte introdotte dalla direttiva 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) per quanto riguarda i requisiti essenziali per la protezione dell’ambiente cui devono conformarsi, in particolare, anche le macchine per l’applicazione di pesticidi.
(4) Sulla base della prima richiesta, il CEN ha elaborato le nuove norme armonizzate seguenti relative a disposizioni di sicurezza: EN 415-2:2025 per le macchine per imballare, EN 1459-4:2020+A1:2025 per i carrelli elevatori fuoristrada, EN 15180:2025 per le macchine per l’industria alimentare, EN 17076:2020+A1:2025 per le gru a torre, EN 17639:2025 per gli impianti a fune progettati per il trasporto di materiale e di persone appositamente designate e EN 17923:2025 per le attrezzature per la coltivazione della vite e la vinificazione.
(5) In base alla prima richiesta, il CEN ha rivisto le norme armonizzate seguenti, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 della Commissione: EN 81-43:2009 per gli ascensori, EN 415-8:2008 per le macchine per imballare, EN 1459-1:2017 per i carrelli elevatori fuoristrada, EN 13001-3-1:2012+A2:2018 per gli apparecchi di sollevamento, EN 13204:2016 per gli strumenti di soccorso motorizzati per servizi antincendio e di soccorso, EN 13852-1:2013 per le gru per l’utilizzo in mare aperto, EN 14439:2006+A2:2009 per le gru a torre, EN 15895:2011+A1:2018 per gli utensili portatili per il fissaggio e pistole marcatrici a massa battente azionati a polvere e EN 15954-2:2013 con EN 15955-2:2013 per determinati equipaggiamenti in applicazioni ferroviarie. Ciò ha portato all’adozione delle norme armonizzate riviste seguenti: EN 415-8:2025, EN 1459-1:2025, EN 13001-3-1:2025, EN 13204:2025, EN 13852-1:2025, EN 14439:2025, EN 15895:2025 ed EN 15955-2:2025.
(6) Inoltre, sempre sulla base della prima richiesta, il CEN ha modificato le norme armonizzate seguenti, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 della Commissione: EN 1459-5:2020 per i carrelli elevatori fuoristrada, EN 12312-15:2006+A1:2009 per le attrezzature per servizi aeroportuali di rampa, EN 12965:2019 per le trattrici e macchine agricole e forestali, EN 12999:2020 per le gru caricatrici e EN 13155:2003+A2:2009 per le attrezzature amovibili di presa del carico. Ciò ha portato all’adozione delle norme armonizzate consolidate seguenti: EN 1459-5:2020+A1:2025, EN 12312-15:2020+A2:2025, EN 12965:2019+A1:2025, EN 12999:2020+A1:2025 ed EN 13155:2020+A1:2025.
(7) Sulla base della seconda richiesta, il CEN ha elaborato la norma armonizzata EN 17744:2025 per le macchine agricole e forestali che consistono in impolveratrici al fine di ridurre al minimo il potenziale rischio di contaminazione ambientale durante l’uso.
(8) Insieme al CEN la Commissione ha valutato se tali norme armonizzate siano conformi alla richiesta pertinente.
(9) Le norme armonizzate seguenti soddisfano gli obiettivi di sicurezza cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2006/42/CE: EN 415-8:2025, EN 1459-1:2025, EN 1459-4:2020+A1:2025, EN 1459-5:2020+A1:2025, EN 12312-15:2020+A2:2025, EN 12965:2019+A1:2025, EN 12999:2020+A1:2025, EN 13001-3-1:2025, EN 13155:2020+A1:2025, EN 13204:2025, EN 13852-1:2025, EN 14439:2025, EN 15180:2025, EN 15895:2025, EN 15955-2:2025, EN 17076:2020+A1:2025, EN 17639:2025, EN 17744:2025 ed EN 17923:2025. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme e delle relative modifiche nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(10) Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2006/42/CE. Al fine di garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme armonizzate EN 81-43:2025, EN 415-2:2025, EN 415-8:2025, EN 1459-1:2025, EN 1459-4:2020+A1:2025, EN 1459-5:2020+A1:2025, EN 12312-15:2020+A2:2025, EN 12965:2019+A1:2025, EN 12999:2020+A1:2025, EN 13001-3-1:2025, EN 13155:2020+A1:2025, EN 13204:2025, EN 13852-1:2025, EN 14439:2025, EN 15180:2025, EN 15895:2025, EN 15955-2:2025, EN 17076:2020+A1:2025, EN 17639:2025, EN 17744:2025 ed EN 17923:2025 dovrebbero essere inclusi in tale allegato.
(11) È necessario ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti delle norme armonizzate EN 81-43:2009, EN 415-8:2008, EN 1459-1:2017, EN 1459-5:2020, EN 12312-15:2006+A1:2009, EN 12965:2019, EN 12999:2020, EN 13001-3-1:2012+A2:2018, EN 13155:2003+A2:2009, EN 13204:2016, EN 13852-1:2013, EN 14439:2006+A2:2009, EN 15895:2011+A1:2018, EN 15954-2:2013 ed EN 15955-2:2013, in quanto tali norme sono state riviste o modificate. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586.
(12) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare le proprie macchine contemplate dalle norme armonizzate EN 81-43:2009, EN 415-8:2008, EN 1459-1:2017, EN 1459-5:2020, EN 12312-15:2006+A1:2009, EN 12965:2019, EN 12999:2020, EN 13001-3-1:2012+A2:2018, EN 13155:2003+A2:2009, EN 13204:2016, EN 13852-1:2013, EN 14439:2006+A2:2009, EN 15895:2011+A1:2018, EN 15954-2:2013 o EN 15955-2:2013, è necessario posticipare il ritiro dei riferimenti di tali norme armonizzate.
(13) La norma armonizzata EN 474-1:2022, recante disposizioni generali di sicurezza per le macchine movimento terra, il cui riferimento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2023/1586, contiene un’imprecisione redazionale che penalizza i fabbricanti che possono aver applicato principi di limitazione del carico massimo intrinsecamente sicuri; la Commissione ritiene pertanto che tale questione debba essere affrontata. In particolare, i valori di cui ai punti 4.12.7.2 e 4.12.7.3 devono essere specificati con maggiore precisione in modo che possano essere applicati i valori appropriati ai fini della presunzione di conformità.
(14) La norma armonizzata EN 1501-5:2021 relativa alla sicurezza dei dispositivi di sollevamento per veicoli raccolta rifiuti, il cui riferimento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2023/1586, è stata ulteriormente valutata dalla Commissione, in collaborazione con il gruppo di esperti sulle macchine, il 7 novembre 2025. La Commissione ha concluso che la norma armonizzata EN 1501-5:2021 non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I, punti 1.1.7, 1.2.1 e 1.5.11, della direttiva 2006/42/CE. In particolare, per quanto riguarda il punto 1.1.7 di tale allegato, la norma armonizzata EN 1501-5:2021 non garantisce che, quando la macchina stessa genera un ambiente pericoloso, siano previsti i mezzi adeguati ad assicurare che l’operatore sia protetto da ogni pericolo prevedibile, in particolare quello di rimanere impigliato nel meccanismo di sollevamento durante compiti prevedibili quali la rimozione del materiale fuoriuscito o il carico manuale di rifiuti sovradimensionati, in particolare quando la macchina è in modalità automatica. Per quanto riguarda il punto 1.2.1 di tale allegato, la norma armonizzata EN 1501-5: 2021 non garantisce la sicurezza e l’affidabilità dei sistemi di comando, in particolare che errori umani ragionevolmente prevedibili nelle manovre non creino situazioni pericolose e che le parti del sistema di comando relative alla sicurezza si applichino in modo coerente all’interezza di un insieme di macchine Per quanto riguarda il punto 1.5.11 di tale allegato, la norma armonizzata EN 1501-5: 2021 non garantisce che la progettazione e la costruzione della macchina siano tali per cui le radiazioni esterne non ne perturbino il funzionamento.
(15) Le norme armonizzate EN 474-1:2022 ed EN 1501-5:2021 dovrebbero pertanto essere mantenute nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con una restrizione.
(16) È stato rilevato un errore nella restrizione di cui all’allegato I, parte terza, riga 622 bis, punto 2, della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 per quanto riguarda l’espressione «come gli alberi alti», utilizzata come esempio in tale restrizione. Tale errore dovrebbe essere rettificato con effetto retroattivo.
(17) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/1586.
(18) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1 Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586
La decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 è così modificata:
1) all’articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«I riferimenti delle norme elencate nell’allegato I, parte terza, punto 2, righe 24 bis, 121, 126 bis, 266, 324 bis, 343, 405, 495, 495 bis, 502 bis, 513 bis, 622 bis, 671 bis e 681 bis della presente decisione sono pubblicati o mantenuti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con restrizioni.»;
2) L’allegato I è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2 Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586
Nella restrizione di cui all’allegato I, parte terza, riga 622 bis, punto 2, della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 i termini «come gli alberi alti» sono sostituiti dai termini «come i rami alti».
Articolo 3 Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 2 si applica a decorrere dal 13 gennaio 2026.
Il punto 1 dell’allegato si applica a decorrere dal 20 gennaio 2027.
...
ALLEGATO
Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586, parte terza, il punto 2 è così modificato:
1) le righe 5, 18, 113, 115, 301, 365, 368, 372, 401, 403, 437, 457, 509, 511 e 512 sono soppresse;
2) le righe 24 e 126 sono soppresse;
3) sono inserite in ordine sequenziale le righe seguenti:
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«5 –bis. |
EN 81-43:2025 Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori - Ascensori speciali per il trasporto di persone e cose - parte 43: Ascensori per gru»; |
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«13 bis. |
EN 415-2:2025 Sicurezza delle macchine per imballare - parte 2: Macchinario per imballare in contenitori preformati rigidi»; |
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«18 bis. |
EN 415-8:2025 Sicurezza delle macchine per imballare - parte 8: Macchine reggiatrici»; |
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«24 bis. |
EN 474-1:2022 Macchine movimento terra - Sicurezza - parte 1: Requisiti generali Restrizione: ai fini della presunzione di conformità della presente norma armonizzata, il valore di cui al punto 4.12.7.2 ‘al 125 % di Q1 e Q2’ deve essere inteso come ‘almeno al 100 % o fino a un valore pari al 125 % di Q1 e Q2 nella misura in cui la macchina sottoposta a prova possa effettivamente raggiungere un carico più elevato’, mentre il valore di cui al punto 4.12.7.3 ‘al 110 % di Q1 e Q2’ deve essere inteso come ‘almeno al 100 % o fino a un valore pari al 110 % di Q1 e Q2 nella misura in cui la macchina sottoposta a prova possa effettivamente raggiungere un carico più elevato’»; |
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«113 bis. |
EN 1459-1:2025 Carrelli elevatori fuoristrada - Requisiti di sicurezza e verifiche - parte 1: Carrelli a braccio telescopico»; |
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«114 bis. |
EN 1459-4:2020+A1:2025 Carrelli elevatori fuoristrada - Requisiti di sicurezza e verifiche - parte 4: Requisiti aggiuntivi per i carrelli a braccio telescopico che movimentano carichi sospesi»; |
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«115 bis. |
EN 1459-5:2020+A1:2025 Carrelli elevatori fuoristrada - Requisiti di sicurezza e verifiche - parte 5: Interfaccia per l’attrezzatura»; |
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«126 bis. |
EN 1501-5:2021 Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali e di sicurezza - parte 5: Dispositivi di sollevamento per veicoli raccolta rifiuti Restrizione: la presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui: all’allegato I, punto 1.1.7, della direttiva 2006/42/CE, a norma del quale la macchina deve essere progettata e costruita in modo che siano previsti i mezzi adeguati ad assicurare che l’operatore lavori in buone condizioni e sia protetto da ogni pericolo prevedibile; al punto 1.2.1 di tale allegato, a norma del quale la sicurezza e l’affidabilità dei sistemi di comando si devono applicare in modo coerente all’interezza di un insieme di macchine, in particolare in caso di errori umani ragionevolmente prevedibili nelle manovre, in modo che non si creino situazioni pericolose; e al punto 1.5.11 di tale allegato, a norma del quale ogni macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che il suo funzionamento non sia perturbato dalle radiazioni esterne.»; |
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«301 bis. |
EN 12312-15:2020+A2:2025 Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - parte 15: Trattori per traino carrelli»; |
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«365 bis. |
EN 12965:2019+A1:2025 Trattrici e macchine agricole e forestali - Alberi cardanici di trasmissione dalla presa di potenza (p.d.p.) e loro protezioni - Sicurezza»; |
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«368 bis. |
EN 12999:2020+A1:2025 Apparecchi di sollevamento - Gru caricatrici»; |
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«372 bis. |
EN 13001-3-1:2025 Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - parte 3-1: Stati limite e verifica della sicurezza delle strutture di acciaio»; |
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«401 bis. |
EN 13155:2020+A1:2025 Apparecchi di sollevamento - Sicurezza - Attrezzature amovibili di presa del carico»; |
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«403 bis. |
EN 13204:2025 Strumenti di soccorso motorizzati per servizi antincendio e di soccorso - Requisiti di sicurezza e di prestazione»; |
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«437 bis. |
EN 13852-1:2025 Apparecchi di sollevamento - Gru per l’utilizzo in mare aperto - parte 1: Gru per l’utilizzo in mare aperto per impieghi generali»; |
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«457 bis. |
EN 14439:2025 Apparecchi di sollevamento - Gru a torre»; |
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«494 bis. |
EN 15180:2025 Macchine per l’industria alimentare - Dosatrici per alimenti - Requisiti di sicurezza e di igiene»; |
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«509 bis. |
EN 15895:2025 Utensili portatili per il fissaggio e pistole marcatrici a massa battente azionati a polvere - Requisiti di sicurezza»; |
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«512 bis. |
EN 15955-2:2025 Applicazioni ferroviarie - Infrastruttura - Macchine smontabili, rimorchi ed equipaggiamenti associati - parte 2: Requisiti generali di sicurezza»; |
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«563 bis. |
EN 17076:2020+A1:2025 Gru a torre - Sistemi anticollisione - Requisiti di sicurezza»; |
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«572 –bis. |
EN 17639:2025 Sicurezza del macchinario - Impianti a fune progettati per il trasporto di materiale e di persone appositamente designate - Requisiti generali di sicurezza»; |
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«572 ter. |
EN 17744:2025 Macchine agricole e forestali - Requisiti ambientali per impolveratrici»; |
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«573 –bis. |
EN 17923:2025 Attrezzature per la coltivazione della vite e la vinificazione - Sicurezza - Pompe per uva, mosto e vinaccia». |
Elenco Consolidato Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE
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Disponibile il Draft Ed. Luglio 2015 della nuova norma sui ripari ISO 14120

Update 21.01.2023
Legge 1º marzo 1968 n. 186:
"...Tutte le apparecchiature e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere costruiti "a regola d'arte"; quelli realizzati sec...

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