ISO/DTR 21260

ISO/DTR 21260 / Mechanical limit determination for physical contacts from moving parts of machinery to persons
ID 24187 | 28.06.2025
ISO/DTR 21260
Safety of machinery - Mechanical limit determination fo...
ID 23550 | 03.03.2025 / In allegato Preview
UNI 11325-8:2025
Attrezzature a pressione - Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione - Parte 8: Pianificazione delle ispezioni e delle manutenzioni su attrezzature a pressione attraverso metodologie basate sulla valutazione del rischio (RBI)
Data disponibilità: 20 febbraio 2025
La norma fornisce indicazioni per la definizione della periodicità delle ispezioni e delle manutenzioni delle attrezzature a pressione sulla base della valutazione del rischio legato all'effettivo stato di conservazione ed efficienza delle attrezzature stesse.
La norma recepisce le linee guida per l'ispezione e la manutenzione basate sul rischio definite dalla UNI EN 16991:2018 e fornisce indicazioni per la sua applicazione specifica al settore delle attrezzature a pressione nel contesto legislativo nazionale italiano.
- richiedere la deroga di cui all'art. 10 comma 5 del D.M. n. 329/2004;I metodi riportati nella presente norma possono essere utilizzati allo scopo di:
- applicare una diversa periodicità di ispezione rispetto alle Tabelle A e B del D.M. n. 329/2004 per gli impianti di produzione a ciclo continuo e per quelli per la fornitura di servizi essenziali quando previsto dalla legislazione applicabile.
La presente norma può essere anche utilizzata dai fabbricanti di attrezzature a pressione per determinare gli intervalli ispettivi più idonei in relazione all'uso previsto a seguito dell'analisi dei rischi. La norma include, in appendice A, i requisiti che l'organizzazione che gestisce l'impianto sul quale si intende attuare l'analisi RBI dovrebbe preventivamente valutare, allo scopo di accertare l'idoneità del proprio sistema di gestione a procedere con l'applicazione del metodo RBI.
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La metodologia RBI differisce dalle tecniche ispettive cosiddette deterministiche, che prevedono controlli su base periodica regolare e definita con tempi stabiliti e date prefissate eguali per tutti i settori.
Tali tecniche, pur tenendo conto di tipiche caratteristiche progettuali dell’apparecchio e condizioni di esercizio, sono tuttavia basate su esperienze generalizzate e non specifiche dei singoli impianti, trascurando l’efficacia dei diversi sistemi di gestione.
Le frequenze dei controlli potrebbero risultare non ottimali e quindi inferiori o superiori alle reali necessità della specifica attrezzatura.
Nella definizione della metodologia RBI il termine inspection indica interventi di controllo, periodici e/o straordinari, volti a verificare il buono stato di conservazione ed efficienza dell’attrezzatura e dei componenti e finalizzati alla prevenzione di effetti dannosi o malfunzionamenti che possono provocare conseguenze pregiudizievoli per la produzione, per la sicurezza delle attrezzature, per la salute umana e per l’ambiente.
L’ispezione è particolarmente utile e necessaria per le attrezzature di cui non si conosce la storia operativa ed ispettiva, per quelle sottoposte a manutenzione inadeguata e/o per le quali non sono disponibili dati sufficienti.
La metodologia RBI prevede la pianificazione delle ispezioni sulla base anche delle informazioni ottenute dall’analisi del rischio, avente lo scopo di individuare i possibili meccanismi di degrado e qualunque minaccia che possa inficiare l’integrità di un’attrezzatura, valutando i rischi e le conseguenze di un eventuale guasto.
Partendo dall’identificazione di potenziali danneggiamenti, l’ispezione basata sul rischio aumenta le possibilità di intervenire con azioni di mitigazione del rischio e quindi ridurre la frequenza dei guasti o la severità delle loro conseguenze. Art. 10. Riqualificazione periodica 5. Ispezioni alternative e con periodicita' differenti da quelle elencate nelle tabelle di cui agli allegati A e B, ma tali da garantire un livello di protezione equivalente, possono essere accettate per casi specifici, nonche' per determinate tipologie, fatto salvo quanto previsto nelle istruzioni per l'uso rilasciate dal fabbricante dell'attrezzatura stessa e previa autorizzazione del Ministero delle attivita' produttive; la relativa richiesta di deroga dovra' essere presentata dall'utente corredata da un'adeguata relazione tecnica.
...Decreto 1 dicembre 2004 n. 329
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