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ID 19278 | 21.03.2023
ADR 2023: applicabile ai trasporti nazionali di merci pericolose
Decreto 23 gennaio 2023 Recepimento della direttiva 2022/2407/UE della Commissione che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.
(GU n. 68 del 21.03.2023)
...
Art. 1. Modifiche all’art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35
1. Le lettere a), b) e c) dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono sostituite dalle seguenti:
a) negli allegati A e B dell’ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2023, restando inteso che i termini «parte contraente» sono sostituiti dai termini «Stato membro», ove opportuno;
b) nell’allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2023, restando inteso che i termini «Stato contraente del RID» sono sostituiti dai termini «Stato membro», ove opportuno;
c) nei regolamenti allegati all’ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023, così come l’art. 3, lettere f) ed h) e l’art. 8, paragrafi 1 e 3 dell’ADN, nei quali «parte contraente» è sostituito con «Stato membro».
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