Nota MIT prot. 40141 del 21.12.2022

Nota MIT prot. 40141 del 21.12.2022 / Nota esenzione Speditori nomina Consulente merci pericolose ADR - Non più pertinente
ID 18444 | 22.12.2022 / In allegato
Oggetto: nota esplicativa sui casi di non ...
Deroghe interne ADR | Modifiche all. I, II e III Direttiva 2008/68/CE
Decisione di esecuzione (UE) 2022/1095 della Commissione del 29 giugno 2022 che modifica la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose al fine di autorizzare determinate deroghe nazionali
GU L 176/33 del 1.7.2022
...
La Commissione Europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose, in particolare l’articolo 6, paragrafi 2 e 4,
considerando quanto segue:
(1) L’allegato I, capo I.3, l’allegato II, capo II.3, e l’allegato III, capo III.3, della direttiva 2008/68/CE elencano deroghe nazionali, che consentono di tener conto di specificità nazionali. Alcuni Stati membri hanno chiesto varie modifiche delle deroghe autorizzate.
(2) La Commissione ha esaminato o riesaminato tali richieste di deroghe e constatato che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2008/68/CE. Tali deroghe dovrebbero pertanto essere autorizzate.
(3) L’allegato I, capo I.3 e l’allegato II, capo II.3 della direttiva 2008/68/CE dovrebbero quindi essere adattati e, in considerazione di ciò, è opportuno sostituirli per motivi di chiarezza.
(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2008/68/CE.
(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose,
Ha adottato la prersente decisione:
Articolo 1
Gli Stati membri elencati nell’allegato sono autorizzati ad applicare le deroghe ivi previste relative al trasporto di merci pericolose all’interno del loro territorio.
Articolo 2
Gli allegati I e II della direttiva 2008/68/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
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