~ 2000 / 2026 ~
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Decisione di esecuzione della Commissione del 6 maggio 2013 che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe, a norma della Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose
[notificata con il numero C(2013) 2505]
(2013/218/UE)
Articolo 1
Gli Stati membri elencati in allegato alla presente decisione sono autorizzati ad applicare le deroghe di cui al medesimo allegato concernenti il trasporto di merci pericolose nel loro territorio.
Tali deroghe sono applicate senza discriminazioni.
Articolo 2
L’allegato I, capo I.3, l’allegato II, capo II.3, e l’allegato III, capo III.3, della Direttiva 2008/68/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.
GUUE L 130/26 del 15.5.2013
Collegati:

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Il volume è la traduzione,...

Attuazione della direttiva n. 238 dell’8 maggio 2018, recante: «Disposizioni in materia di trasporto per ferrovia di merci pericolose di cui al RID, allegato II della direttiva ...
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