Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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Decisione della Commissione del 4 marzo 2009 che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe, a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose
GUUE L 71/23 del 17.03.2009
Articolo 1
Gli Stati membri elencati in allegato alla presente decisione sono autorizzati ad applicare le deroghe di cui al medesimo allegato concernenti il trasporto di merci pericolose nel loro territorio.
Tali deroghe sono applicate senza discriminazioni.
Articolo 2
L’allegato I, capo I.3, l’allegato II, capo II.3, e l’allegato III, capo III.3, della direttiva 2008/68/CE sono modificati conformemente all’allegato alla presente decisione.
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Collegati:
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ADR 2017: applicabile ai trasporti nazionali di merci pericolose
Recepimento della direttiva 2016/2309 della Commissione del 16 dicembre 2016 che adegua per la quarta volta al pr...
COUNTRY |
SIGNED |
REVOKED |
Sweden |
9/12/2016 |
|
Spain |
30/01/2017 |
Date of expiry: 17 Decembe...
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