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EN IEC 62061:2021 | ISO/TR 14121-2 Metodo ibrido SIL e PLr / Novità

ID 16004 | | Visite: 8157 | Documenti Riservati Direttiva macchine

ID 16004 Rev  1 0 2023 ISO TR 14121 2 SIL PLr

EN IEC 62061:2021 | ISO/TR 14121-2 Metodo ibrido SIL e PLrRev. 1.0 2023

ID 16004 | Rev. 1.0 2023 / Documento in allegato

Documento sulla corretta modalità per determinare il SIL richiesto (o il PLr) per una funzione di sicurezza secondo la nuova norma EN IEC 62061:2021 (CEI 2022), in relazione con l'applicazione del metodo ibrido (rif. cap. 6.5 ISO/TR 14121-2. “Metodo ibrido”) per la stima del rischio nella Valutazione dei rischi macchine.

A febbraio 2021 è stata pubblicata la nuova edizione della norma EN IEC 62061 ma non si tratta di un semplice aggiornamento della Norma esistente. Con la nuova edizione la norma non si applica più solo ai sistemi di comando elettrici ma può essere applicata anche per tutti i tipi di tecnologie, ad esempio per sistemi pneumatici o idraulici.

Altre modifiche rispetto l’edizione precedente sono le seguenti:

- modifiche apportate al metodo per la definizione del livello SIL necessario;
- necessità di creare specifiche dei requisiti di sicurezza;
- possibilità di utilizzare dispositivi che sono stati sviluppati secondo altre norme;
- ulteriori informazioni dettagliate sul software applicativo relativo alla sicurezza.

[box-info]Update Rev. 1.0 2023

Con la Decisione di esecuzione (UE) 2022/621 la norma EN IEC 62061:2021- Sicurezza del macchinario - Sicurezza funzionale dei sistemi di comando e controllo relativi alla sicurezza IEC 62061:2021 è entrata in regime di armonizzazione per la Direttiva 2006/42/CE Macchine.[/box-info]

[box-warning]EN IEC 62061:2021 (CEI 2022): SSC sistemi elettrici + pneumatici / idraulici (SIL / PL)

La nuova EN IEC 62061:2021 (CEI 2022) si applica anche ai sistemi pneumatici o idraulici oltre a quelli elettrici.[/box-warning]

La EN IEC 62061:2021 tratta il grado di affidabilità richiesto per un sistema di controllo rilevante per la sicurezza: in questo caso, la stima si basa su un metodo ibrido, una combinazione tra una matrice e un approccio quantitativo.

[box-note]Il metodo ibrido descritto nell’Allegato A della EN IEC 62061:2021 è equivalente al metodo ibrido descritto al cap. 6.5 della ISO/TR 14121-2. La matrice della tabella A.6 della IEC 62061:2021 indica anche come determinare il PLr e ne illustra la relazione con il SIL necessario.[/box-note]

La EN IEC 62061:2021 tratta il grado di affidabilità richiesto per un sistema di controllo rilevante per la sicurezza: in questo caso, la stima si basa su un metodo ibrido, una combinazione tra una matrice e un approccio quantitativo.

La determinazione del SIL richiesto per una funzione di sicurezza deve essere effettuato attraverso la matrice ibrida descritta nell’Allegato A della nuova EN IEC 62061:2021 che è, in effetti, equivalente alla matrice del metodo ibrido descritto al cap. 6.5 della ISO/TR 14121-2 per la valutazione dei rischi macchine.

La matrice della tabella A.6 della EN IEC 62061:2021 riporta anche come determinare il PLr e ne illustra la relazione con il SIL.

CEI EN IEC 62062 2022   UNI ISO TR 14121 2

Fig. 1 - Equivalenza tra la matrice per la determinazione del SIL (o PLr) nella EN IEC 62061:2021 e la matrice del metodo ibrido per la stima dei rischi nella ISO/TR 14121-2-2012
_
________

La EN IEC 62061:2021 tratta anche la validazione delle funzioni di sicurezza sulla base di metodi statistici e strutturali.

[panel]EN IEC 62061:2021 “Safety of machinery - Functional safety of safety-related control systems”

Data di pubblicazione: 2021-03

Recepita in Italia con la CEI EN IEC 62061:2022 “Sicurezza del macchinario - Sicurezza funzionale dei sistemi di comando e controllo relativi alla sicurezza”.

Data di pubblicazione IT: 2022-01

Con la Decisione di esecuzione (UE) 2022/621 la norma EN IEC 62061:2021- Sicurezza del macchinario - Sicurezza funzionale dei sistemi di comando e controllo relativi alla sicurezza IEC 62061:2021 è entrata in regime di armonizzazione per la Direttiva 2006/42/CE Macchine.

Con Decisione di esecuzione (UE) 2022/621 la norma EN 62061:2005 è ritirata dall’11.10.2023.

La Norma prescrive requisiti e fornisce raccomandazioni per la progettazione, l'integrazione e la convalida dei sistemi di controllo relativi alla sicurezza (SCS) per le macchine. È applicabile ai sistemi di controllo utilizzati, singolarmente o in combinazione, per svolgere funzioni di sicurezza su macchine non trasportabili manualmente durante il lavoro, compreso un gruppo di macchine che lavorano insieme in modo coordinato. La presente è una Norma specifica per il settore dei macchinari nell'ambito della serie di Norme CEI EN 61508 (tutte le parti). La progettazione di sottosistemi elettronici programmabili complessi o elementi di sottosistemi non rientra nell'ambito di questa Norma Questa Norma specifica i requisiti generali per la progettazione e la verifica di un sistema di controllo relativo alla sicurezza destinato ad essere utilizzato in modalità a domanda alta/continua La presente Norma affronta esclusivamente i requisiti di sicurezza funzionale volti a ridurre il rischio di situazioni pericolose e si applica ai rischi derivanti direttamente dai pericoli della macchina stessa o da un gruppo di macchine che lavorano insieme in modo coordinato.

La norma sostituisce completamente la Norma CEI EN 62061:2005-09, che rimane applicabile fino al 26-04-2024.[/panel]

Validit  EN 62061

Fig. 2 - Timeline validità CEI EN 62061:2005 / CEI EN IEC 62061:2022

Fig  3 Timeline presunzione di conformit

Fig. 3 - Timeline validità CEI EN 62061:2005 / CEI EN IEC 62061:2022 presunzione di conformità Direttiva 2006/42/CE Macchine
________

La norma EN IEC 62061:2021 contiene l’allegato ZZ che definisce la relazione tra la norma e la Direttiva 2006/42/CE (presunzione di conformità).

Table ZZ 1

Table ZZ.1 — Correspondence between this European standard and Annex 1 of Directive] 2006/42/EC [2006 OJ L 157]

[panel]EN ISO 13849-1:2015 “Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design”

Data entrata in vigore: 23 dicembre 2015

Recepita in Italia con la UNI EN ISO 13849-1:2016 “Sicurezza del macchinario - Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza - Parte 1: Principi generali per la progettazione”.

Data entrata in vigore IT: 28 gennaio 2016

La norma fa parte delle norme armonizzate per la Direttiva 2006/42/CE sulle macchine.

La norma specifica i requisiti di sicurezza e le linee guida sui principi di progettazione e integrazione di parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza, inclusa la progettazione del software.[/panel]

[panel]ISO/TR 14121-2:2012 “Safety of machinery - Risk assessment - Part 2: Practical guidance and examples of methods

Data entrata in vigore: 31 maggio 2012

Recepita in Italia con la UNI ISO/TR 14121-2:2013 “Sicurezza del macchinario - Valutazione del rischio - Parte 2: Guida pratica ed esempi di metodi”

Data entrata in vigore IT: 13 giugno 2013

Il rapporto tecnico fornisce una guida pratica per l'esecuzione della valutazione del rischio per il macchinario in conformità alla UNI EN ISO 12100 e descrive diversi metodi e strumenti per ogni fase del processo. Fornisce esempi di differenti misure che possono essere utilizzate per ridurre il rischio ed è destinata ad essere utilizzata per la valutazione del rischio di una estesa varietà di macchinari in termini di complessità e di potenziale di danno. I suoi utilizzatori previsti sono le persone coinvolte nella progettazione, installazione o modifica del macchinario. L'appendice A fornisce uno specifico esempio di valutazione del rischio e processo di riduzione del rischio.[/panel]

[...]

A.2.2 Risk estimation

Risk estimation should be carried out for each hazard by determining the risk parameters that as shown in Figure A.1 should be derived from the following:

- severity of harm, Se; and
- probability of occurrence of that harm, which is a function of:

-- frequency and duration of the exposure of persons to the hazard, Fr;
-- probability of occurrence of a hazardous event, Pr; and
-- possibilities to avoid or limit the harm, Av.

Figure A 1

Figure A.1 - Parameters used in risk estimation

[...]

A.2.4.2 Frequency and duration of exposure

On determination of the exposure level of people to a hazard, according to 5.5.2.3.1 of ISO 12100:2010, the work situation should be assessed considering factors such as:

- the mode of operation during the access (setting/automatic/manual/special mode);
- nature of access (feeding of materials, correction of malfunction, maintenance or repair);
- time spent in the hazardous area;
- frequency of access to the hazardous area.

The parameter Fr is defined by frequency of presence of the people in the hazardous area and by the average duration of presence.

It should then be possible to estimate the interval between accesses to a hazardous area and therefore the frequency of the exposure to a potential hazard (referred to a period ≥ to one year).

This factor does not include consideration of the failure of the SCS. Select the appropriate row for frequency and duration of exposure (Fr) of Table A.2. Insert the appropriate number under the Fr column in Table A.5.

Table A 2

Table A.2 - Frequency and duration of exposure (Fr) classification

[...]

A.2.6 SIL assignment

Using Table A.6, where the severity (Se) row crosses the relevant column (Cl), the intersection point indicates whether action is required. The black area indicates the SIL assigned as the target for the SCS. The lighter shaded areas should be used as a recommendation that other measures (OM) be used.

Where function(s) have safety implications but application leads to a required safety integrity less than that required by SIL 1 (OM or No SIL), compliance with the requirements of IEC 60204-1 or other relevant standards can lead to an adequate performance of the control system.

Matrice assegnazione SIL PLr

Table A.6 - Matrix assignment for determining the required SIL (or PLr) for a safety function
...

[...] segue in allegato

Fonti:
CEI EN IEC 62061:2022
UNI ISO/TR 14121-2:2013 
UNI EN ISO 13849-1:2016 
Direttiva 2006/42/CE

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 25.01.2023 Aggiornamento normativo Certifico Srl
0.0 09.03.2022 ---- Certifico Srl

Collegati
[box-note]EN ISO 12100 e ISO/TR 14121-2: Esempio Valutazione del rischio
ISO TR 14121-2: Metodi per l'analisi del rischio
ISO/TR 14121-2 Risk assessment Hybrid Tool - File CEM
Stima del Rischio ISO/TR 14121-2 p. 6.3 Metodo grafico - Esempio e scheda
PL ok: Esempi di calcolo del Performance Level (PL) EN ISO 13849-1
CEI EN IEC 62061:2022
Direttiva macchine 2006/42/CE
ebook Guida Tecnica Direttiva macchine Ed. 6.0 2020
ebook Direttiva macchine e Norme Tecniche Armonizzate[/box-note]

RAPEX Report 07 del 18/02/2022 N. 01 A11/00034/22 Germania

ID 15959 | | Visite: 1255 | RAPEX 2022


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 07 del 18/02/2022 N. 01 A11/00034/22 Germania

Approfondimento tecnico: Macchina per incisione laser

Macchina per incisione laser

Il prodotto, di marca Two Trees, mod. TT-5.5S / TOTEM S, è stato sottoposto alle misure di ritiro dal mercato e richiamo presso i consumatori  perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE.

Il prodotto non è dotato di involucro protettivo, mentre il coperchio protettivo sulla testa del laser lascia sempre uno spazio aperto tra il coperchio stesso e il pezzo in lavorazione, quando la testa del laser si trova nella posizione più alta o più bassa possibile. Gli occhi dell’utilizzatore, o di chiunque sia nelle vicinanze, possono così essere esposti al laser quando viene riflesso dal pezzo.

Direttiva 2006/42/CE
Allegato I

[…] 1.5.12 Radiazioni laser

In caso di impiego di dispositivi laser va tenuto conto delle seguenti disposizioni:

- i dispositivi laser montati su macchine devono essere progettati e costruiti in modo da evitare qualsiasi radiazione involontaria,
- i dispositivi laser montati sulle macchine debbono essere protetti in modo tale che né le radiazioni utili, né le radiazioni prodotte da riflessione o da diffusione e le radiazioni secondarie possano nuocere alla salute,
- i dispositivi ottici per l’osservazione o la regolazione di dispositivi laser montati sulle macchine devono essere tali che le radiazioni laser non creino alcun rischio per la salute. […]

Il rischio che comporta l’esposizione al laser dipende dalla lunghezza d’onda e dall’intensità della radiazione. L’esposizione alle radiazioni laser può causare lesioni e ustioni oculari o all’epidermide. Il requisito di cui al punto 1.5.12 prevede che i fabbricanti incorporino nella macchina generatori o fonti laser in modo che le radiazioni siano prodotte solo dove e quando necessario. Se del caso, si dovranno montare schermi o dispositivi di protezione contro le radiazioni dirette, riflesse, diffuse o disperse potenzialmente pericolose per le persone.

In generale, sulle macchine laser, durante il funzionamento della macchina deve essere vietato l’accesso alla zona di lavorazione. Laddove si richieda agli operatori di osservare i dispositivi laser, ad esempio, per la regolazione o la messa a punto, il fabbricante deve integrare le necessarie misure di protezione per evitare tutti i rischi dannosi per la salute.

Tutti i Report Rapex 2022

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

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Allegato riservato RAPEX Report 07 del 18_02_2022 N. 01 A11_00034_22 Germania.pdf
Macchina per incisione laser
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RAPEX Report 06 del 11/02/2022 N. 26 A12/00235/22 Paesi Bassi

ID 15899 | | Visite: 1624 | RAPEX 2022


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 06 del 11/02/2022 N. 26 A12/00235/22 Paesi Bassi

Approfondimento tecnico: Tamburello giocattolo

Tamburello giocattolo

Il prodotto, di marca Bambolino Toys / TM Essentials BV, mod. 17029, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme alla Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli ed alla norma tecnica EN 71-1:2018 “Sicurezza dei giocattoli - Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche”.

Il sonaglio può staccarsi dal tamburello ed il perno usato per bloccarlo, se messo in bocca, può causare il soffocamento del bambino.

La Direttiva 2009/48/CE, all’Allegato II, contenente i Requisiti Particolari di Sicurezza, stabilisce che:

4. […]

b) I giocattoli e le loro parti non devono presentare alcun rischio di asfissia per blocco del flusso d’aria a causa di un’ostruzione delle vie aeree all’esterno della bocca e del naso.

c) I giocattoli e le loro parti devono avere dimensioni tali da non comportare alcun rischio di asfissia per interruzione del flusso d’aria a seguito dell’ostruzione interna delle vie aeree causata da corpi incastrati nella bocca o nella faringe o introdotti all’ingresso delle vie respiratorie inferiori.

d) I giocattoli chiaramente destinati ad essere utilizzati da bambini di età inferiore a 36 mesi, i loro componenti e le eventuali parti staccabili devono avere dimensioni tali da prevenirne l’ingestione o inalazione. Questo requisito si applica anche agli altri giocattoli destinati a essere portati alla bocca, ai loro componenti e alle loro eventuali parti staccabili. […]

Inoltre, in accordo alla norma tecnica EN 71-1:2018, ogni giocattolo o suo componente deve superare la prova del cilindro per le piccole parti (Rif. paragrafo 8.2).

Ogni giocattolo o componente non deve entrare completamente nel cilindro di prova previsto dalla norma.

Cilindro di prova Report 06

Fig. 1 - Cilindro di prova

Tutti i Report Rapex 2022

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

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Allegato riservato RAPEX Report 06 del 11_02_2022 N. 26 A12_00235_22 Paesi Bassi.pdf
Tamburello giocattolo
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Direttiva delegata (UE) 2022/284

ID 15859 | | Visite: 2647 | Direttiva RoHS II

Direttiva delegata UE 2022 284

Direttiva delegata (UE) 2022/284 - Modifica Alleg. III Direttiva RoHS 

Direttiva delegata (UE) 2022/284 della Commissione del 16 dicembre 2021 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del mercurio in lampade fluorescenti lineari ad attacco doppio per usi generali di illuminazione

GU L 43/57 del 24.2.2022

...

Collegati
[box-note]Direttiva RoHS III | Testo consolidato[/box-note]

Direttiva delegata (UE) 2022/282

ID 15857 | | Visite: 2771 | Direttiva RoHS II

Direttiva delegata UE 2022 282

Direttiva delegata (UE) 2022/282 - Modifica Alleg. III Direttiva RoHS

Direttiva delegata (UE) 2022/282 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso tecnico e scientifico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa all’uso di mercurio nelle lampade non lineari trifosforo 

GU L 43/51 del 24.2.2022

...

Collegati
[box-note]Direttiva RoHS III | Testo consolidato[/box-note]

Direttiva delegata (UE) 2022/280

ID 15855 | | Visite: 2595 | Direttiva RoHS II

Direttiva delegata UE 2022 280

Direttiva delegata (UE) 2022/280 - Modifica Alleg. III Direttiva RoHS

Direttiva delegata (UE) 2022/280 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del mercurio in altre lampade a scarica a bassa pressione

GU L 4344 del 24.2.2022

...

Collegati
[box-note]Direttiva RoHS III | Testo consolidato[/box-note]

Direttiva delegata (UE) 2022/278

ID 15853 | | Visite: 2446 | Direttiva RoHS II

Direttiva delegata UE 2022 278

Direttiva delegata (UE) 2022/278 - Modifica Alleg. III Direttiva RoHS

Direttiva delegata (UE) 2022/278 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa all’uso del mercurio nelle lampade ad alogenuri metallici

GU L 43/38 del 24.2.2022

...

Collegati
[box-note]Direttiva RoHS III | Testo consolidato[/box-note]

Direttiva delegata (UE) 2022/276

ID 15851 | | Visite: 2759 | Direttiva RoHS II

Direttiva delegata UE 2022 276

Direttiva delegata (UE) 2022/276 - Modifica Alleg. III Direttiva RoHS

Direttiva delegata (UE) 2022/276 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso tecnico e scientifico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa all’uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione 

GU/32 L 43 del 24.2.2022

...

Collegati
[box-note]Direttiva RoHS III | Testo consolidato[/box-note]

Direttiva delegata (UE) 2022/274

ID 15849 | | Visite: 2709 | Direttiva RoHS II

Direttiva delegata UE 2022 274

Direttiva delegata (UE) 2022/274 

Direttiva delegata (UE) 2022/274 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno per usi speciali 

GU L 43/25 del 24.2.2022

...

Collegati
[box-note]Direttiva RoHS III | Testo consolidato[/box-note]

Regolamento delegato (UE) 2018/543

ID 15804 | | Visite: 1655 | Direttiva Ecodesign

Regolamento delegato (UE) 2018/543

Regolamento delegato (UE) 2018/543 della Commissione, del 23 gennaio 2018, che rettifica la versione in lingua spagnola del regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l'acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari

(GU L 90 63 6.4.2018)

Regolamento delegato (UE) n. 518/2014

ID 15802 | | Visite: 1810 | Direttiva Ecodesign

Regolamento delegato (UE) n. 518/2014

Regolamento delegato (UE) n. 518/2014 della Commissione, del 5 marzo 2014, recante modifica dei regolamenti delegati (UE) della Commissione n. 1059/2010, n. 1060/2010, n. 1061/2010, n. 1062/2010, n. 626/2011, n. 392/2012, n. 874/2012, n. 665/2013, n. 811/2013 e n. 812/2013 per quanto attiene all'etichettatura dei prodotti connessi all'energia su Internet Testo rilevante ai fini del SEE

(GU L 147, 17.5.2014)

Barriere stradali: Quadro normativo IT e marcatura CE

ID 15772 | | Visite: 56079 | Documenti Riservati Marcatura CE

Barriere stradali   Quadro normativo IT e marcatura CE

Barriere stradali: Quadro normativo IT e marcatura CE

ID 15772 | Rev. 1.0 del 29.09.2023 / Documento allegato

Il Documento illustra il quadro normativo delle barriere di sicurezza stradali dal D.M 18 febbraio 1992 n. 223 Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza, alla marcatura CE di cui al Regolamento (UE) 305/2011 in accordo con la norma armonizzata UNI EN 1317-5.

Classificazione barriere di sicurezza stradali

È consuetudine, anche con riferimento a ciò che prescrive la normativa italiana (art. 1 D.M. 21/06/2004), classificare le barriere di sicurezza in relazione alla loro destinazione ed ubicazione.

Considerate le diverse zone che possono necessitare di una specifica protezione, le barriere si distinguono in: 

1. barriere centrali da spartitraffico;

Fig  1 Barriere centrali spartitraffico

2. barriere bordo laterale;

Fig  2 Barriere bordo laterale

3. barriere per opere d’arte (ponti, viadotti, sottovia, muri, ecc.);

Fig  3 Barriere per opere d arte

4. barriere, o dispositivi, per punti singolari come quelle utilizzate per la chiusura di varchi, attenuatori d’urto per ostacoli fissi, terminali speciali, dispositivi per zone di approccio ad opere d’arte, dispositivi per zone di transizione e simili.

[...]

Immissione nel mercato UE

L'immissione nel mercato UE delle barriere stradali di sicurezza presuppone la marcature CE di cui al Regolamento (UE) 305/2011 in accordo con la norma armonizzata UNI EN 1317-5.

Analisi del quadro normativo italiano

L’iter normativo in ambito nazionale in materia di dispositivi di ritenuta stradale risulta alquanto complesso ed articolato in quanto si sono succedute nel corso degli anni numerosi decreti normativi oltre che diverse circolari ministeriali. Nel seguito si cercherà di sintetizzare il quadro normativo nazionale evidenziando gli aspetti e le parti normative di interesse.

D.M 18 febbraio 1992 n. 223

La prima vera regola tecnica per la progettazione, validazione ed installazione delle barriere di sicurezza risale al 1992, anno in cui fu emanato il “Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza”: D.M 18 febbraio 1992 n. 223.

Con il D.M. 223/92 il problema barriere di sicurezza viene affrontato per la prima volta da un punto di vista “prestazionale” in termini di:

- adeguatezza strutturale della barriera, senza distacco di elementi
- contenimento dei veicolo, senza ribaltamento a scavalcamento
- sicurezza per gli occupanti del veicolo
- traiettoria di rinvio del veicolo < 1/3 angolo di impatto

Di seguito vengono sintetizzati gli articoli di interesse per le finalità suesposte.

Art. 2 D.M. 223 del 18.02.1992

Un aspetto di fondamentale importanza che viene introdotto nel presente decreto prevede che, per le nuove strade pubbliche extraurbane e per quelle urbane con velocità di progetto maggiore o uguale a 70 km/h, nonché nei casi di adeguamento di tratti significativi di tronchi stradali esistenti, oppure nei casi di ricostruzione e riqualificazione di parapetti di ponti e viadotti situati in posizione “pericolosa per l’ambiente esterno alla strada e per l’utente stradale”, i progetti esecutivi debbano essere obbligatoriamente dotati di un elaborato progettuale redatto da un ingegnere professionista.

Allegato 1 del D.M. 223 del 18.02.1992

Di seguito sono sintetizzati i contenuti dell’allegato 1 del presente decreto utili al progettista del PSS.

Art 1. Classificazione delle barriere di sicurezza in Spartitraffico, Bordo Laterale, Bordo Ponte, punti singolari;
Art 2. Finalità delle barriere stradali “redirezione del mezzo e assorbimento della aliquota più alta possibile dell’energia nell’urto”;
Art 3. Individuazione delle zone da proteggere;
Art. 4. Indice di severità degli impatti, ossia l’energia cinetica posseduta dal mezzo all’atto dell’impatto calcolata con riferimento alla componente della velocità ortogonale alle barriere Is = ½ (P/g) (v sen θ)²;
Art 5. Materiali costituenti le barriere;
Art 6. Classificazione delle barriere in relazione all’ “Indice di severità” A1, A2, A3, B1, B2, B3 con Is tra 5 e 1000 KNm;
Art 7. Criteri di scelta delle barriere di sicurezza in ragione del Tipo di Traffico;
Art 8. Procedure per l’omologazione;
Art 9. Modalità di prova delle barriere e criteri di giudizio ai fini dell’omologazione.

Decreto 3 giugno 1998

Le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. del 3 giugno 1998 riguardano in particolare l’introduzione di nuovi sistemi di ritenuta quali gli attenuatori d’urto e i terminali speciali. Inoltre, vengono definiti nuovi indici e parametri per la classificazione e la valutazione prestazionale dei dispositivi, primi fra tutti il Livello di contenimento (Lc) e l’Indice di severità dell’accelerazione (ASI).

Decreto 21 giugno 2004

Con il Decreto 21 giugno 2004 viene introdotta una nuova integrazione della norma che comporta un aggiornamento delle precedenti istruzioni tecniche e il recepimento ufficiale delle norme UNI EN 1317 (nelle parti 1, 2, 3, 4) che individuano la “classificazione prestazionale dei dispositivi di sicurezza nelle costruzioni stradali, le modalità di esecuzione delle prove d’urto e i relativi criteri di accettazione”. Nello specifico, particolare attenzione va rivolta alla modifica dell’art. 4 che, ai fini della classificazione della severità degli impatti, prevede di utilizzare: 

- l’Indice di Severità della Accelerazione, A.S.I.; 
- l’Indice di Velocità Teorica della Testa, T.H.I.V.; 
- l’Indice di Decelerazione della Testa dopo l’Impatto, P.H.D., come definiti nelle norme UNI EN 1317, parte 1 e 2.

Art. 6 del DM n.2367 del 21/06/04

Con particolare riferimento alle attività e alle verifiche che devono essere sviluppate dall’ingegnere progettista della sistemazione dei dispositivi di ritenuta stradale, si richiama l’attenzione su quanto prescritto dall’art. 6 delle Istruzioni Tecniche allegate al DM n.2367 del 21/06/04. In particolare, il progettista deve porre attenzione, nella stesura degli elaborati a:

- Ubicazione delle protezioni; 
- Definizione delle classi di contenimento;
- Definizione del materiale;
- Definizione delle modalità di installazione;
- Definizione dei requisiti prestazionali;
- Scelta dei dispositivi accessori;
- Realizzazione dei drenaggi.

Circolare MIT n. 104862 del 15 novembre 2007

Nella Circolare MIT n. 104862 del 15 novembre 2007 vengono chiariti gli aspetti legati alla scadenza delle omologazioni dei dispositivi di ritenuta e della certificazione degli stessi. Nello specifico, i dispositivi di ritenuta, che dovranno rispondere alle norme UNI EN 1317, parti 1, 2, 3 e 4, vengono certificati tramite i rapporti di crash test rilasciati da campi prova dotati di certificazione secondo le norme ISO EN 17025.

Circolare MIT n. 62032 del 21 luglio 2010

Di notevole interesse è la Circolare MIT n. 62032 del 21 luglio 2010 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito alcune questioni sollevate dagli operatori del settore sulla corretta applicazione delle norme relative alla progettazione, omologazione e impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali. Gli aspetti trattati riguardano il campo di applicazione del D.M 18 febbraio 1992 n. 223, le tipologie di barriere, la destinazione e gli sviluppi minimi delle installazioni, la classe minima del dispositivo, la corretta applicazione della larghezza operativa e dello spazio di lavoro, la protezione di punti singolari, l’adattamento dei dispositivi alla sede stradale e la conformità degli stessi e delle modalità di installazione (Manuale per l’utilizzo e l’installazione del prodotto).

D.M. 28 giugno 2011  / Marcatura CE

Il D.M. 28 giugno 2011 “Disposizioni sull’uso e l’installazione dei dispositivi di ritenuta stradale”, è stato emanato per regolamentare la transizione verso la marcatura CE (Regolamento (UE) 305/2011) per la caratterizzazione dei prodotti. In esso si stabilisce che, in virtù della norma europea armonizzata EN 1317, dal 1/1/2011 i dispositivi di ritenuta utilizzati e installati debbono essere dotati di marcatura CE rilasciata da un organismo notificato e di dichiarazione CE di conformità rilasciata dal produttore o dal mandatario. Il Decreto prevede anche l’aggiornamento delle Istruzioni tecniche per l’uso e l’installazione dei dispositivi di ritenuta stradale, riguardante anche i controlli in fase di accettazione e di installazione dei dispositivi medesimi, precisando che nel frattempo restano in vigore le Istruzioni del D.M. 21/6/2004.

Dettagli normativa IT

Circolare LL.PP. del 11/07/1987 n.2337 “Legge 21 aprile 1962, n.181, art.1". Provvedimenti per la sicurezza stradale. Barriere stradali. Specifica per l’impiego delle barriere di acciaio.
D.M. LL.PP. del 18/02/1992 n. 223 “Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza.”
Circolare Ministero LL.PP. del 09/06/1995 n.2595 “Barriere stradali di sicurezza. Decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n.223.”
D.M. LL.PP. del 15/10/1996 “Aggiornamento del Decreto Ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, recante istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza.”
- Circolare Ministero LL.PP. del 15/10/1996 n.4622 “Istituti autorizzati all’esecuzione delle prove d’impatto in scala reale su barriere stradali di sicurezza.”
Circolare Ministero LL.PP. del 16/05/1996 n.2357 “Fornitura e posa in opera dei beni inerenti la sicurezza della circolazione stradale.”
D.M. LL.PP. del 03/06/1998 “Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e delle prescrizioni tecniche per le prove ai fini delle omologazioni.”
D.M. LL.PP. del 11/06/1999 “Integrazioni e modificazioni al Decreto Ministeriale 3 giugno 1998, recante: Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione, e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza.”
- Circolare Ministero LL.PP. del 06/04/2000 “Art. 9 del Decreto Ministeriale 18 febbraio 1992, n.223, e successive modificazioni: Aggiornamento delle circolare recante l’elenco degli istituti autorizzati alle prove di impatto al vero ai fini dell’omologazione.
D.M. LL.PP. del 21/06/2004 “Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale.”

Marcatura CE / UNI EN 1317-5

UNI EN 1317-5:2012 Sistemi di ritenuta stradali - Parte 5: Requisiti di prodotto e valutazione di conformità per sistemi di trattenimento veicoli

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 1317-5:2007+A1 (edizione marzo 2012) e tiene conto dell'errata corrige di agosto 2012 (AC:2012). La norma specifica i requisiti per la valutazione di conformità di barriere di sicurezza, attenuatori d'urto, terminali, elementi di transizione, parapetti per veicoli/pedoni.

La norma non si applica a barriere temporanee.

[...]

Sistema di attestazione di conformità

Il sistema di attestazione di conformità dei sistemi di trattenimento veicoli indicati nei prospetti da ZA.1.a a ZA.1.f, stabilito dalla Decisione della Commissione Europea 1996/579/CE (OJEU L254 dell'8.10.1996), come emendato dalla Decisione della Commissione Europea 1999/453/CE (OJEU L178 del 14.7.1999), è illustrato nel prospetto ZA.2 per gli impieghi previsti indicati e i livelli o le classi pertinenti.

Prospetto ZA 2

Prospetto ZA.2 Sistema(i) di attestazione di conformità

[...]

Marcatura CE ed etichettatura

Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato con sede nella EEA sono responsabili dell'apposizione della marcatura CE. Il simbolo di marcatura CE da applicare deve essere conforme del Regolamento (UE) 305/2011 e deve figurare sulla barriera di sicurezza stradale (oppure, quando questo non è possibile, sull'etichetta, sulla confezione o sui documenti commerciali di accompagnamento, per esempio sulla bolla di consegna). Le informazioni seguenti devono accompagnare il simbolo di marcatura CE:

a) numero di identificazione dell'organismo di certificazione, nome o marchio di identificazione e sede legale del produttore;
b) le ultime due cifre dell'anno in cui la marcatura è apposta;
c) numero del Certificato CE di conformità o del certificato di controllo di produzione in fabbrica (ove pertinente), riferimento alla EN 1317-5:2007+A2:2012;
d) descrizione del prodotto: nome generico, materiale, dimensioni e impiego previsto;
e) le informazioni elencate nel prospetto ZA.1, da presentare come classi uguali o superiori ai livelli di soglia dichiarati;
f) "nessuna prestazione determinata" quando pertinente come alternativa.

L'opzione "nessuna prestazione determinata" (NPD) non può essere utilizzata quando la caratteristica è soggetta a un livello di soglia. Altrimenti, l'opzione NPD può essere utilizzata quando e dove la caratteristica, per un dato impiego previsto, non è soggetta a requisiti di regolamentazione nello Stato membro di destinazione.

La marcatura CE non è soggetta a limiti temporali, a meno che non intervengano modifiche della progettazione, dei materiali, delle costruzioni o dei criteri di prova.

Figura ZA 1

Figura ZA.1.a Esempio di informazioni sulla marcatura CE per le barriere di sicurezza. Informazioni da riportare sul prodotto, sull'etichetta, sulla confezione e/o sui documenti commerciali

[...] segue in allegato

Fonti:
I dispositivi di ritenuta stradale
Decreto 18 febbraio 1992 n. 223
Decreto 21 giugno 2004

Il CPR: Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011
I dispositivi di ritenuta stradale

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 29.09.2023 Decreto 1° aprile 2019 / DSM motociclisti
Elenco sistemi omologati Decreto 21 giugno 2004

Certifico Srl
0.0 18.02.2022 --- Certifico Srl

Collegati
[box-note]Decreto 1° aprile 2019
Sistemi di trattenimento stradale veicoli omologati Decreto 21 giugno 2004
Decreto 28 giugno 2011
Decreto 18 febbraio 1992 n. 223
Decreto 21 giugno 2004
Il CPR: Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011
I dispositivi di ritenuta stradale[/box-note]

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RAPEX Report 04 del 28/01/2022 N. 04 A12/00190/22 Ungheria

ID 15741 | | Visite: 1208 | RAPEX 2022


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 04 del 28/01/2022 N. 04 A12/00190/22 Ungheria

Approfondimento tecnico: Giocattolo in plastica

Giocattolo in plastica

Il prodotto, di marca Le Royal, mod. R18118-9, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli ed alla norma tecnica EN IEC 62115:2020 “Giocattoli elettrici - Sicurezza“.

La piccola luce e le batterie sono facilmente accessibili, un bambino potrebbe metterle in bocca con il rischio di soffocare o di causare dei danni al tratto gastrointestinale se ingeriti.

Direttiva 2009/48/CE
Allegato II
Requisiti particolari di sicurezza

[…] 4. a) I giocattoli e le loro parti non devono comportare un rischio di strangolamento.

b) I giocattoli e le loro parti non devono presentare alcun rischio di asfissia per blocco del flusso d’aria a causa di un’ostruzione delle vie aeree all’esterno della bocca e del naso.

c) I giocattoli e le loro parti devono avere dimensioni tali da non comportare alcun rischio di asfissia per interruzione del flusso d’aria a seguito dell’ostruzione interna delle vie aeree causata da corpi incastrati nella bocca o nella faringe o introdotti all’ingresso delle vie respiratorie inferiori. […]

EN IEC 62115:2020 “Giocattoli elettrici - Sicurezza“

13. Costruzione

[…] Per ridurre il rischio di ingestione delle batterie i componenti che le contengono non devo poter essere aperti senza l’uso di uno strumento. […]

Tutti i Report Rapex 2022

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

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Giocattolo in plastica
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Programma di lavoro annuale dell’Unione per la normazione europea per il 2022

ID 15695 | | Visite: 1708 | News Marcatura CE

Programma Unione normazione 2022

Programma di lavoro annuale dell’Unione per la normazione europea per il 2022

ID 15695 | 08.02.2022 / In allegato Com. CE Programma normazione 2022

Comunicazione della Commissione Programma di lavoro annuale dell’Unione per la normazione europea per il 2022 

(GU C 66/1 dell'8.2.2022)

_______

A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea, la Commissione deve adottare un «programma di lavoro annuale dell’Unione per la normazione europea».

La presente comunicazione della Commissione individua pertanto le norme europee e i prodotti della normazione europea che la Commissione intende chiedere per il 2022 e definisce gli obiettivi e le politiche specifici per tali norme e prodotti (cfr. allegato).

Tale azione in materia di normazione europea è integrata nelle politiche dell’Unione. Sostiene l’attuazione di politiche quali:

[box-info]- la duplice transizione verde e digitale;
- il mercato unico;
- il mercato unico digitale;
- il mercato unico dei servizi;
- il programma spaziale;
- i mercati interni dei gas rinnovabili e naturali e dell’idrogeno;
- l’efficienza energetica e il clima; e
- il commercio internazionale.[/box-info]

Le norme da un lato sostengono queste politiche affinché i prodotti e i servizi dell’UE siano competitivi in tutto il mondo e riflettano le considerazioni più avanzate in fatto di sicurezza, salute e ambiente e, dall’altro, favoriscono il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

La Commissione adotta la presente comunicazione insieme a una comunicazione sulla strategia di normazione.

Quest’ultima individua le priorità nell’ambito della normazione («questioni urgenti»). In questi settori infatti si impone la necessità urgente di norme e di prodotti della normazione per conseguire gli obiettivi strategici dell’UE per un mercato unico verde, digitale e resiliente.

Il programma di lavoro dell’UE di quest’anno si sofferma sulle priorità in materia di normazione, tra cui:

[box-info]- riesame delle norme esistenti per individuare le esigenze di revisione o elaborazione di nuove norme per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo e del decennio digitale europeo e sostenere la resilienza del mercato unico dell’UE
- produzione di vaccini e medicinali contro la COVID-19;
- materie prime critiche per batterie e rifiuti di batterie;
- resilienza delle infrastrutture ai cambiamenti climatici e cemento a basse emissioni di carbonio;
- tecnologie e componenti per l’idrogeno;
- trasporto e stoccaggio dell’idrogeno;
- norme per la certificazione dei chip in termini di sicurezza, autenticità e affidabilità;
- contratti intelligenti per spazi di dati.[/box-info]

Oltre alle questioni urgenti definite dalla comunicazione sulla strategia di normazione, l’allegato della presente comunicazione elenca le azioni per l’elaborazione e la revisione di norme europee e prodotti della normazione europea che sono necessarie e idonee a sostenere la legislazione e le politiche dell’Unione.

A livello internazionale la Commissione proseguirà la cooperazione in materia di normazione con gli Stati Uniti, nell’ambito del gruppo di lavoro 1 – Norme tecnologiche del Consiglio UE-USA per il commercio e la tecnologia, e collaborerà sulle norme tecniche in seno al G7. La Commissione sostiene inoltre il lavoro della piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normalizzazione delle TIC nell’individuare le esigenze di normazione mediante il programma continuativo per la normazione delle TIC.

Infine la Commissione si impegnerà affinché, in ogni accordo di libero scambio che negozia, la normazione sia una parte essenziale del capitolo relativo agli ostacoli tecnici agli scambi.

[box-download]In calce all'articolo Documento "Programma di lavoro annuale dell’Unione per la normazione europea per il 2022"[/box-download]

...

ALLEGATO

Questioni urgenti in materia di normazione definite dalla comunicazione sulla strategia di normazione

 

Titolo

Riferimento

Norme europee/prodotti della normazione europea

Politiche e obiettivi specifici per le norme europee/i prodotti della normazione europea

1

Riesame delle norme esistenti per individuare le esigenze di revisione o elaborazione di nuove norme per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo e del decennio digitale europeo e sostenere la resilienza del mercato unico dell’UE.

Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).

Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale (COM(2021) 118 final).

Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell’Europa (COM(2021) 350 final).

Definizione di una metodologia, valutazione preliminare e selezione di un campione di norme esistenti da riesaminare alla luce degli obiettivi fissati nell’ambito del Green Deal europeo, del decennio digitale europeo e di un mercato unico resiliente.

Contribuire agli obiettivi della Commissione europea, ad esempio azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050 o consentire al 75 % delle imprese dell’UE di utilizzare strumenti digitali, come il cloud, l’intelligenza artificiale o i big data.

2

Produzione di vaccini e medicinali contro la COVID-19

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio, Fare fronte comune per sconfiggere la COVID-19

(COM(2021) 35 final).

Elaborazione di norme europee per definire una serie standard di dati da includere nel modulo contenente i risultati dei test per la COVID-19. Valutare la fattibilità dell’elaborazione di norme per gli articoli monouso necessari per la produzione di vaccini e farmaci al fine di migliorare l’interoperabilità dei principali componenti produttivi e ridurre al minimo il rischio di interruzioni della produzione qualora vi sia penuria di tali materiali.

Aumentare le capacità di produzione e fornitura di vaccini e farmaci contro la COVID-19 e la quantità di informazioni al riguardo.

3

Materie prime critiche per batterie e rifiuti di batterie

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020 (COM(2020) 798 final e 2020/0353(COD)).

Revisione delle norme europee esistenti ed elaborazione di nuove norme europee per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i rifiuti di batterie.

La revisione riguarderà: riciclaggio di alta qualità ed efficiente sotto il profilo dei materiali e preparazione al riutilizzo dei principali flussi di rifiuti (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, compresi i pannelli fotovoltaici), rifiuti di batterie, veicoli fuori uso e scarti delle turbine eoliche.

Requisiti di qualità a livello dell’UE per le materie prime riciclate.

Le norme contribuiranno a valorizzare, attraverso il riciclaggio, le materie prime presenti nei rifiuti, come nel caso delle batterie, e a ridurre il fabbisogno di nuove materie prime in applicazioni critiche: tale aspetto è particolarmente importante per poter rafforzare la resilienza dell’UE mitigando il rischio connesso all’approvvigionamento di materie prime.

4

Resilienza delle infrastrutture ai cambiamenti climatici e cemento a basse emissioni di carbonio

Plasmare un’Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici – punto 2.3.2 (COM(2021) 82 final), e Un’ondata di ristrutturazioni per l’Europa: inverdire gli edifici, creare posti di lavoro e migliorare la vita (COM(2020) 662 final).

Revisione di una gamma più ampia di norme per i beni (compresi quelli non connessi alle infrastrutture) vulnerabili agli impatti climatici, secondo le conoscenze più avanzate, al fine di migliorarne la resilienza ai cambiamenti climatici.

Elaborazione di norme a sostegno di soluzioni tecniche per l’adattamento ai cambiamenti climatici, al fine di facilitarne e accelerarne l’adozione in tutta l’UE.

Migliorare la resilienza ai cambiamenti climatici delle infrastrutture esistenti e dei nuovi grandi progetti infrastrutturali.

Poiché il cemento è una componente essenziale del settore edile, sarà effettuata una valutazione del suo potenziale di diventare un prodotto da costruzione a basse emissioni di carbonio, nel pieno rispetto del principio della neutralità tecnologica.

5

Tecnologie e componenti per l’idrogeno

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati interni dei gas rinnovabili e naturali e dell’idrogeno (rifusione)

(COM(2021) 804 final).

Elaborazione di norme europee in materia di qualità, tecnologia e sicurezza a sostegno dello sviluppo di un mercato unico dell’idrogeno.

Aumentare la disponibilità di punti di ricarica e migliorarne la manutenzione.

6

Trasporto e stoccaggio dell’idrogeno

Proposta di direttiva che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili

(COM(2021) 557 final).

Proposta di regolamento sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013

(COM(2020) 824 final).

Direttiva (UE) 2019/692 che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

Regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima.

Revisione delle norme europee esistenti per la qualità e la sicurezza del gas e/o elaborazione di nuove norme europee in materia, pertinenti per l’iniezione nella rete del gas e altri usi finali, ma anche per la qualità dei combustibili a base di idrogeno.

Consentire e promuovere la diffusione dei metodi di trasporto e stoccaggio dell’idrogeno, garantendo nel contempo la sicurezza e l’efficienza operativa delle reti del gas ed evitando ostacoli accidentali.

7

Norme per la certificazione dei chip in termini di sicurezza, autenticità, affidabilità

Decennio digitale europeo: obiettivi digitali per il 2030.

Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale.

Elaborazione di norme a sostegno della certificazione dei chip per garantirne la sicurezza, l’autenticità e l’affidabilità.

Garantire l’affidabilità e la conformità alle prescrizioni in materia di cibersicurezza dei futuri dispositivi intelligenti, delle piattaforme di connettività e dei sistemi, che dovranno basarsi sull’elettronica avanzata e dipenderanno in larga misura dalle caratteristiche della tecnologia sottostante.

Le norme sosterranno la certificazione dell’affidabilità e della sicurezza di questi chip e si applicheranno a tutta la relativa catena del valore fino all’integrazione nei prodotti finali.

8

Contratti intelligenti per spazi di dati

Legge sui dati (compresa la revisione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati).

Regolamento che istituisce un quadro per l’uso dei dati nell’UE.

Cfr. le iniziative pubblicate all’indirizzo seguente: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13045-Data-Act-&-amended-rules-on-the-legal-protection-of-databases_it.

Elaborazione di norme che soddisfino determinati requisiti essenziali per i contratti intelligenti, come stabilito nell’imminente legge sui dati.

Un contratto intelligente che soddisfa la norma deve essere considerato conforme ai requisiti essenziali.

Garantire che i contratti intelligenti utilizzati per la condivisione dei dati siano affidabili e interoperabili, in modo da poter essere utilizzati a sostegno dello scambio e della messa in comune di dati.

In Europa i dati non sono concentrati su grandi piattaforme tecnologiche, ma continuano a essere distribuiti in molti luoghi. Nell’ambito della sua strategia per i dati, l’UE aiuta le imprese a mettere in comune i dati, ad esempio per l’allenamento di algoritmi e applicazioni di apprendimento automatico nei settori sanitario, dei trasporti e dell’energia.

 

Azioni volte all’elaborazione e alla revisione di norme europee o prodotti della normazione europea necessari e adeguati a sostenere la legislazione e le politiche dell’Unione

 

Titolo

Riferimento

Norme europee/prodotti della normazione europea

Politiche e obiettivi specifici per le norme europee/i prodotti della normazione europea

9

Servizi manifatturieri avanzati

Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno per la pertinente legislazione settoriale e Una strategia europea per i dati (COM(2020) 66).

Elaborazione di norme europee a sostegno della prestazione di servizi e dati relativi ai robot, alla gestione della catena di approvvigionamento industriale e alla manutenzione predittiva delle macchine di rete.

Migliorare la prestazione di servizi transfrontalieri nel mercato unico e promuovere la trasparenza delle transazioni nella catena di approvvigionamento.

10

Servizi di costruzione

Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno.

Elaborazione di norme europee a sostegno della prestazione di servizi transfrontalieri nei settori dell’edilizia, per esempio i servizi architettonici e ingegneristici e i servizi connessi all’efficienza energetica degli edifici.

Migliorare la prestazione di servizi transfrontalieri nel mercato unico.

11

Servizi postali

Direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio; direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l’ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità; direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari e regolamento (UE) 2018/644 relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi.

Revisione delle norme europee/dei prodotti della normazione europea esistenti e/o elaborazione di nuove norme europee/prodotti della normazione europea in ambiti quali la qualità del servizio e la digitalizzazione.

Migliorare la qualità del servizio e promuovere l’interoperabilità tra le reti nazionali, nonché un servizio universale efficiente all’interno del mercato unico.

12

Requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, comprese le TIC

Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi e Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.

Elaborazione di norme per i requisiti di accessibilità dei prodotti di cui all’allegato I della direttiva (UE) 2019/882, quali:

- requisiti relativi alla fornitura di informazioni;

- progettazione interfaccia utente e funzionalità; servizi di assistenza; imballaggio del prodotto;

-istruzioni per l’installazione, la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto;

- garanzia dell’accessibilità dei prodotti utilizzati per la fornitura del servizio;

- agevolazione dell’uso di tali servizi da parte delle persone con disabilità: fornitura di informazioni sul funzionamento del servizio, prestazione di servizi ottimali per le persone con disabilità e definizione dei criteri funzionali di prestazione a tal fine.

Elaborazione di norme armonizzate per quanto riguarda i servizi che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva e i luoghi in cui sono prestati i servizi.

Agevolare l’uso, da parte delle persone con disabilità, di prodotti e servizi TIC, quali terminali self-service, applicazioni, siti web/piattaforme, servizi online e comunicazione online con i servizi di emergenza e altri servizi che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva.

13

Gestione del traffico spaziale e diffusione sul mercato di dati spaziali

Regolamento (UE) 2021/696 che istituisce il programma spaziale dell’Unione e l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale.

Elaborazione di norme europee per la gestione del traffico spaziale.

Elaborazione di norme europee a sostegno della diffusione tra gli utenti e sul mercato dei dati e dei servizi spaziali forniti dal programma spaziale dell’UE (Galileo, EGNOS, Copernicus, SSA, GOVSATCOM).

Obiettivi:
1) ridurre i rischi operativi attuali e futuri e proteggere le infrastrutture spaziali europee;
2) aumentare la diffusione tra gli utenti e sul mercato di dati e servizi spaziali, agevolandone l’integrazione in vari settori.
Tra questi figurano le automobili autonome e connesse, le ferrovie, il trasporto aereo, i veicoli aerei senza equipaggio, le attrezzature speciali per gli utenti.

14

Qualità dell’aria ambiente - prestazioni dei sistemi basati su sensori che misurano l’inquinamento atmosferico

Articoli 6 e 7 e allegato I della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente.

Elaborazione di una o più norme approvate riguardanti le prove per la valutazione delle prestazioni dei sistemi basati su sensori che misurano l’inquinamento atmosferico.

Le norme valuteranno se i sistemi basati su sensori siano conformi agli obiettivi di qualità dei dati di cui alla direttiva 2008/50/CE.

Migliorare le valutazioni della qualità dell’aria ambiente verificando in che misura i sistemi basati su sensori siano conformi agli obiettivi di qualità dei dati di cui alla direttiva 2008/50/CE.

Le norme consentiranno inoltre un uso più esteso di tale metodo di monitoraggio e quindi una migliore valutazione della qualità dell’aria.

15

Qualità dell’aria ambiente - valutazioni basate sulla modellizzazione

Articoli 6 e 7 e allegato I della direttiva 2008/50/CE.

Elaborazione di norme che garantiscano che le valutazioni della qualità dell’aria basate sulla modellizzazione siano obiettive, affidabili e comparabili e di qualità sufficiente per fornire informazioni affidabili sulle concentrazioni di inquinanti atmosferici nell’aria ambiente.

Garantire che le informazioni raccolte sull’inquinamento atmosferico siano sufficientemente rappresentative e comparabili in tutta l’UE.

16

Qualità dell’aria ambiente - metodi di misurazione per il monitoraggio degli idrocarburi policiclici aromatici nell’ambiente

Articolo 4, paragrafi 1, 8 e 13, e allegato V della direttiva 2004/107/CE concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente.

Elaborazione di norme per i metodi di riferimento per la misurazione delle concentrazioni nell’aria ambiente di idrocarburi policiclici aromatici.

Garantire che le analisi degli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente siano sufficientemente precise, affidabili e confrontabili in tutta l’UE.

17

Emissioni industriali

Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).

Elaborazione di norme europee per garantire il campionamento e l’analisi delle sostanze inquinanti pertinenti e le misurazioni dei parametri di processo, nonché l’assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione e i metodi di misurazione di riferimento per calibrare tali sistemi.

Ridurre e, per quanto possibile, eliminare l’inquinamento dovuto alle attività industriali.

18

Rifiuti di plastica raccolti in modo differenziato e plastica riciclata

L’azione di cui all’allegato I della strategia europea per la plastica nell’economia circolare (COM(2018) 28 final). Azioni volte a promuovere l’uso del materiale riciclato:- sviluppo, in cooperazione con il Comitato europeo di normalizzazione, di standard di qualità per i rifiuti di plastica raccolti in modo differenziato e per la plastica riciclata.

Elaborazione di nuove norme europee e di nuovi prodotti della normazione europea e revisione delle norme europee esistenti per affrontare le questioni procedurali e infrastrutturali relative al riciclaggio della plastica, al fine di sostenere la qualità della catena del valore del riciclaggio della plastica.

Tali norme dovrebbero stabilire requisiti in materia di riciclabilità dei prodotti di plastica, qualità dei rifiuti di plastica raccolti in modo differenziato e qualità della plastica riciclata, tenendo conto della loro applicazione prevista nei prodotti dopo il riciclaggio.

Offrire plastica riciclata che risponda all’esigenza dei marchi e dei fabbricanti di prodotti di disporre di volumi elevati di materiale affidabile con specifiche di qualità costanti.

19

Materiali a contatto con l’acqua potabile

Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione).

Elaborazione di nuove norme europee per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le sostanze che migrano dai materiali e i metodi per testare i materiali finali a contatto con l’acqua potabile.

Tutelare la qualità dell’acqua potabile e la salute pubblica.

I materiali che entrano in contatto con l’acqua potabile possono incidere sulla qualità di quest’ultima (ad esempio mediante la lisciviazione delle sostanze).

Occorre elaborare metodi di analisi e di prova per garantire la sicurezza dei materiali finali che entrano in contatto con l’acqua potabile.

20

Trattamento delle acque reflue

Direttiva del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane (91/271/CEE) e regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 568/2014 della Commissione, dal regolamento delegato (UE) n. 574/2014 della Commissione e dal regolamento (UE) 2019/1020.

Revisione della norma esistente EN 12566 - «Piccoli sistemi di trattamento delle acque reflue fino a 50 PT» in sette parti.

Migliorare la protezione dell’ambiente e ridurre i rischi per la salute.

21

Refrigeranti naturali

Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.

Elaborazione di una nuova norma relativa ai requisiti e al processo di analisi dei rischi per gli impianti di refrigerazione funzionanti con refrigeranti infiammabili utilizzati nel trasporto su strada di merci termosensibili.

Revisione delle norme EN 378-1, EN 378-2 e EN 378-3 e creazione di una parte 5 completamente nuova relativa alla classificazione di sicurezza e alle informazioni sui refrigeranti.

Garantire una diffusione più agevole e più ampia dei refrigeranti naturali nel settore della refrigerazione e del condizionamento d’aria, che ridurrebbe l’impatto ambientale di tali apparecchiature.

In questo modo si potrebbe favorire indirettamente la competitività delle imprese dell’UE che operano in questo settore.

22

Prodotti fertilizzanti

Regolamento (UE) 2019/1009 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE e decisione di esecuzione C(2020) 612 della Commissione relativa a una richiesta di normazione al Comitato europeo di normalizzazione per quanto riguarda i prodotti fertilizzanti dell’UE a sostegno del regolamento (UE) 2019/1009.

Elaborazione di nuove norme europee, aggiornamento dei prodotti della normazione esistenti e adeguamento del programma di lavoro della Commissione che attua la decisione C(2020) 612 al fine di emanare norme tempestive e più avanzate.

Mettere a disposizione i fertilizzanti sul mercato unico e definire condizioni uniformi per la messa a disposizione di fertilizzanti ottenuti da materiali riciclati o organici sull’intero mercato unico.

23

Sicurezza alimentare - alimentazione animale

Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Elaborazione di nuove norme europee in materia di metodi analitici nel settore dell’alimentazione animale per quanto riguarda:

- additivi vietati;

- contaminanti (metalli, tossine vegetali, micotossine);

- additivi autorizzati;

- radioattività;

- materiali da imballaggio.

Definire metodi di analisi standardizzati è fondamentale per garantire:
i) un’applicazione e un controllo uniformi della legislazione europea in tutti gli Stati membri dell’UE e
ii) un livello di sicurezza elevato dei mangimi e degli alimenti.

24

Sicurezza alimentare - contaminanti negli alimenti

Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Elaborazione di nuove norme europee relative ai metodi analitici nell’ambito della legislazione in materia di sicurezza alimentare per quanto riguarda i contaminanti che si sviluppano negli alimenti durante la trasformazione (quali acrilammide, perclorato, furani, 3-monocloropropano diolo e glicidil esteri).

Definire metodi di analisi standardizzati è fondamentale per garantire:
i) un’applicazione e un controllo uniformi della legislazione europea in tutti gli Stati membri dell’UE e
ii) un livello elevato di sicurezza alimentare.

25

Sicurezza alimentare - metalli negli alimenti

Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Elaborazione di nuove norme europee relative ai metodi analitici nell’ambito della legislazione in materia di sicurezza alimentare per quanto riguarda i metalli (ad esempio nickel, cromo VI) negli alimenti.

Definire metodi di analisi standardizzati è fondamentale per garantire: i) un’applicazione e un controllo uniformi della legislazione europea in tutti gli Stati membri dell’UE e ii) un livello elevato di sicurezza alimentare.

26

Sicurezza alimentare - micotossine e tossine vegetali negli alimenti

Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Elaborazione di nuove norme europee relative ai metodi analitici nell’ambito della legislazione in materia di sicurezza alimentare per quanto riguarda le micotossine e le tossine vegetali presenti negli alimenti.

Definire metodi di analisi standardizzati è fondamentale per garantire: i) un’applicazione e un controllo uniformi della legislazione europea in tutti gli Stati membri dell’UE e ii) un livello elevato di sicurezza alimentare.

27

Protezione delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti e delle navi alimentate a gas

Direttiva 2014/90/UE sull’equipaggiamento marittimo.

Elaborazione di una nuova norma europea per la prova della polvere chimica secca e dei relativi impianti di estinzione incendi per la protezione delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti e delle navi alimentate a gas.

Migliorare la sicurezza marittima.

In seno all’Organizzazione marittima internazionale è in corso la revisione delle linee guida per l’approvazione di impianti fissi di estinzione incendi a polvere chimica secca per la protezione delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti.

Tuttavia finora non sono state approvate norme riguardanti le prove relative ai jet fire e/o le prove antincendio delle passerelle portacavi. L’elaborazione di tale norma, in stretta collaborazione con l’ISO, dovrebbe migliorare la sicurezza della navigazione in mare non solo per le navi cisterna, ma anche per le navi passeggeri alimentate a gas.

28

Dati relativi al clima

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Plasmare un’Europa resiliente ai cambiamenti climatici - La nuova strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici»(COM(2021)82 final) e Una strategia europea per i dati (COM(2020) 66).

Elaborazione di norme che garantiscano la registrazione, la raccolta e la condivisione dei dati provenienti dal settore pubblico e privato in modo esaustivo e uniforme.

Migliorare l’accuratezza della valutazione del rischio climatico fornendo dati che quantifichino le perdite in caso di catastrofi.

29

Analisi del ciclo di vita dinamico per stimare i processi di assorbimento della CO2 nei prodotti da costruzione

Strategia dell’UE per le foreste, punto 2.1. (COM(2021) 572 final) e Cicli del carbonio sostenibili, punto 3.1. (COM(2021) 800 final).

Elaborazione di un quadro armonizzato per l’analisi del ciclo di vita dinamico che tenga conto con maggiore precisione dei processi di assorbimento della CO2 associati allo stoccaggio della CO2 nei prodotti da costruzione,

L’obiettivo principale è tenere conto in maniera più adeguata dei progressi compiuti nell’analisi del ciclo di vita dinamico, al fine di riconoscere lo stoccaggio della CO2 nelle norme per i prodotti da costruzione, soprattutto quando si utilizzano fattori di caratterizzazione tempo-dipendenti applicati a un inventario del ciclo di vita dinamico.

30

Progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica dei computer

Regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione, del 26 giugno 2013, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici.

Revisione delle norme esistenti ed elaborazione di norme nuove per computer e server mediante metodi di misurazione affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi più avanzati.

Ridurre il consumo di energia dei computer e dei server informatici.

31

Progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica degli apparecchi di cottura

Regolamento (UE) n. 66/2014 della Commissione, del 14 gennaio 2014, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, piastre di cottura e cappe da cucina per uso domestico.

Revisione delle norme esistenti ed elaborazione di norme nuove per gli apparecchi di cottura.

Ridurre il consumo energetico degli apparecchi di cottura.

32

Progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica dei display elettronici

Regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione, del 1°ottobre 2019, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici in applicazione della direttiva 2009/125/CEregolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei display elettronici.

Revisione delle norme esistenti ed elaborazione di norme nuove per i display elettronici che riguardino la funzione di codifica a gamma dinamica ampia (High Dynamic Range, HDR) e i livelli di risoluzione superiori a 4K (o HD), stabilendo un metodo di prova specifico per i comportamenti dei sistemi di controllo automatico della luminosità (ABC) e adeguando i metodi di verifica del contenuto di additivi plastici.

Ridurre il consumo energetico dei display elettronici (televisori, monitor) riguardo ai livelli di HDR e di risoluzione superiori a 4K (o HD), stabilendo un metodo di prova specifico per i sistemi di controllo automatico della luminosità (ABC) e adeguando i metodi di verifica del contenuto di additivi plastici.

33

Progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica delle sorgenti luminose

Regolamento (UE) 2019/2020 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate a norma della direttiva 2009/125/CE e regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle sorgenti luminose.

Revisione delle norme esistenti ed elaborazione di norme nuove per le procedure e i metodi di misurazione dei parametri richiesti per quanto riguarda:

- lampade fluorescenti e lampade a scarica ad alta intensità;

- alimentatori in grado di far funzionare tali lampade;

- apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade;

- apparecchi per l’illuminazione degli uffici;

apparecchi per l’illuminazione stradale.

Ridurre il consumo energetico delle sorgenti luminose per arrivare a un risparmio energetico annuo finale stimato a 41,9 TWh nel 2030.

34

Progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale

Regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale e regolamento delegato (UE) 2015/1186 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale.

Revisione delle norme esistenti ed elaborazione di norme nuove per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale.

Ridurre il consumo di energia e limitare ulteriormente l’impatto ambientale degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale.

35

Progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione

Regolamento (UE) 2019/2019 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione.

Revisione delle norme esistenti ed elaborazione di norme nuove per gli apparecchi di refrigerazione a sostegno della misurazione dei parametri di prodotto pertinenti mediante metodi di misurazione affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dello stato dell’arte riconosciuto dei metodi di misurazione.

Ridurre il consumo energetico degli apparecchi di refrigerazione per arrivare a un risparmio energetico annuo finale stimato a 10 TWh nel 2030.

36

Progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta

Regolamento (UE) 2019/2024 della Commissione che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta in applicazione della direttiva 2009/125/CE e regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta.

Revisione delle norme esistenti ed elaborazione di norme nuove per gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta che riguardino i metodi e i calcoli per la misurazione dei parametri richiesti.

Ridurre il consumo energetico degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta per arrivare a un risparmio energetico annuo finale stimato a 48 TWh nel 2030.

37

Progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica degli aspirapolvere

Regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione, dell’8 luglio 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere.

Revisione delle norme esistenti ed elaborazione di norme nuove per gli aspirapolvere a sostegno della misurazione dei pertinenti parametri del prodotto utilizzando metodi di misurazione affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi di misurazione più avanzati generalmente riconosciuti.

Ridurre il consumo energetico degli aspirapolvere durante l’uso.

38

Progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente

Regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti e regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari.

Revisione delle norme esistenti ed elaborazione di norme nuove per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti a sostegno della misurazione dei parametri di prodotto pertinenti.

A tal fine ci si dovrebbe avvalere di metodi di misurazione affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto delle metodologie di misurazione più avanzate e generalmente riconosciute.

Normare i requisiti relativi al consumo energetico, al livello di potenza sonora e alle emissioni di ossidi di azoto degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti in tutta l’UE.

Ciò dovrebbe contribuire a migliorare il funzionamento del mercato unico e le prestazioni ambientali di tali prodotti.

39

Progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica degli scaldacqua

Regolamento (UE) n. 814/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli scaldacqua e dei serbatoi per l’acqua calda modificato dal regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione, del 30 novembre 2016, e regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l’acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari.

Revisione delle norme esistenti ed elaborazione di norme nuove per gli scaldacqua e i serbatoi per l’acqua calda a sostegno della misurazione dei parametri di prodotto pertinenti mediante metodi di misurazione affidabili, accurati e riproducibili che prendano in considerazione i metodi più avanzati abitualmente riconosciuti.

Normare i requisiti relativi al consumo energetico, al livello di potenza sonora e alle emissioni di ossidi di azoto degli scaldacqua e dei requisiti relativi alle perdite di carico dei serbatoi per l’acqua calda in tutta l’UE.

Ciò dovrebbe contribuire a migliorare il funzionamento del mercato unico e le prestazioni ambientali di tali prodotti.

40

Progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica di telefoni cellulari e tablet

Regolamento PLAN/2020/9213 della Commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di telefoni cellulari e tablet e regolamento delegato PLAN/2020/9217 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica di telefoni cellulari e tablet.

Elaborazione di nuove norme per telefoni cellulari e tablet a sostegno della misurazione e del calcolo dei parametri di prodotto pertinenti mediante metodi di misurazione affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi di misurazione più avanzati generalmente riconosciuti.

Ridurre gli impatti ambientali associati a telefoni cellulari e tablet.

41

Progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica dei prodotti fotovoltaici (moduli, invertitori e sistemi)

Regolamento PLAN/2020/7002 della Commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti fotovoltaici (moduli, invertitori e sistemi) e regolamento delegato PLAN/2020/7007 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei prodotti fotovoltaici (moduli, invertitori e sistemi).

Elaborazione di nuove norme per i prodotti fotovoltaici (moduli, invertitori e sistemi) a sostegno della misurazione e del calcolo dei parametri di prodotto pertinenti mediante metodi di misurazione affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi di misurazione più avanzati generalmente riconosciuti.

Ridurre gli impatti ambientali associati ai prodotti fotovoltaici (moduli, invertitori e sistemi).

42

Progettazione ecocompatibile dei condizionatori d’aria aria-aria e delle pompe di calore

Regolamento (UE) n. 206/2012 della Commissione, del 6 marzo 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d’aria e dei ventilatori come modificato dal regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione, del 30 novembre 2016.

Revisione delle norme esistenti ed elaborazione di norme nuove per i condizionatori d’aria aria-aria e le pompe di calore mediante metodi di misurazione affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi di misurazione riconosciuti come i più avanzati.

Ridurre il consumo energetico dei condizionatori d’aria aria-aria e delle pompe di calore durante l’uso nonché il loro livello di potenza sonora.

43

Progettazione ecocompatibile dei motori elettrici

Regolamento (UE) 2019/1781 della Commissione, dell’1 ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici e dei variatori di velocità in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 641/2009 per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti e abroga il regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione.

- Revisione delle norme esistenti in aggiunta agli elementi seguenti:

1) definire requisiti di efficienza delle risorse, tra cui l’identificazione e il riutilizzo di terre rare nei motori a magneti permanenti;

2) il livello delle tolleranze ammesse a fini della verifica;

3) metodi e classi energetiche per i motori con una tensione nominale superiore a 1 000 V;

4) combinazioni di motori e variatori di velocità immessi insieme sul mercato e variatori di velocità integrati (variatori compatti);

5) aggiungere altri tipi di motori all’ambito di applicazione, compresi i motori a magneti permanenti.

Definire metodi di prova ripetibili, riproducibili, efficaci rispetto ai costi e pertinenti alla pratica per misurare il consumo energetico dei motori elettrici.

L’obiettivo è di ridurne il tasso di perdita di energia, contribuendo in tal modo al funzionamento del mercato unico e al risparmio energetico.

44

Progettazione ecocompatibile delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio

Progetto di proposta di regolamento (UE).../... della Commissione che stabilisce specifiche di progettazione ecocompatibile per il consumo di energia nei modi spento, stand-by e stand-by in rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione - PLAN/2016/444.

Revisione delle norme esistenti ed elaborazione di norme nuove per le apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio.

Ridurre il consumo di energia nei modi stand-by, spento e stand-by in rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio.

45

Progettazione ecocompatibile degli alimentatori esterni

Regolamento (UE) 2019/1782 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli alimentatori esterni in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione.

Revisione delle norme esistenti ed elaborazione di norme nuove per gli alimentatori esterni a sostegno della misurazione dei parametri pertinenti dei prodotti.

A tal fine ci si dovrebbe avvalere di metodi di misurazione affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dello stato dell’arte riconosciuto.

L’obiettivo principale è la normazione del consumo di energia degli alimentatori esterni, contribuendo in tal modo al funzionamento del mercato unico e al risparmio energetico.

46

Progettazione ecocompatibile dei ventilatori per usi industriali

Regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione, del 30 marzo 2011, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW come modificato dal regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione, dell’8 luglio 2013, e dal regolamento (UE) n. 2016/2282 della Commissione, del 30 novembre 2016.

Revisione delle norme esistenti ed elaborazione di norme nuove per consentire un approccio esteso ai prodotti, in particolare definendo un numero sufficiente di punti di funzionamento e un metodo di interpolazione/calcolo e/o una curva caratteristica.

Integrare i metodi di misurazione diretta con adeguati metodi di calcolo/interpolazione e quantificarne la validità.

Metodi per i ventilatori circolanti e ventilatori di grandi dimensioni, ad esempio mediante estrapolazione da modelli scalati.

Definire metodi di prova ripetibili, riproducibili, efficaci rispetto ai costi e pertinenti alla pratica per misurare il consumo energetico dei ventilatori per usi industriali.

L’obiettivo è di ridurne il tasso di perdita di energia, contribuendo in tal modo al funzionamento del mercato unico e al risparmio energetico.

47

Progettazione ecocompatibile dei variatori di velocità

Regolamento (UE) 2019/1781 della Commissione, dell’1 ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici e dei variatori di velocità in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 641/2009 per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti e abroga il regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione.

Revisione delle norme esistenti in aggiunta agli elementi seguenti:

1) valutare le perdite dei sistemi direttamente associate ai variatori di velocità, in particolare le perdite indotte a monte della rete quando la corrente di ingresso non è sinusoidale, e le perdite armoniche indotte a valle del motore;

2) il livello delle tolleranze ammesse a fini della verifica;

3) se del caso, aggiungere classi energetiche per promuovere variatori più efficienti;

4) fissare specifiche per combinazioni di motori e variatori di velocità immessi insieme sul mercato e per i variatori di velocità integrati (variatori compatti);

5) aggiungere altri tipi di variatori di velocità nell’ambito di applicazione.

Definire metodi di prova ripetibili, riproducibili, efficaci rispetto ai costi e pertinenti alla pratica per misurare il consumo energetico/le perdite di energia dei variatori di velocità.

L’obiettivo è di ridurne i tassi di perdita di energia, contribuendo in tal modo al funzionamento del mercato unico e al risparmio energetico.

48

Interoperabilità del sistema ferroviario

Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (rifusione) e Una strategia europea per i dati (COM(2020) 66).

Aggiornamento delle norme europee esistenti ed elaborazione di norme europee nuove (in particolare, ma non esclusivamente) relative:

-al trasporto merci riguardo ad aspetti generali della catena del valore della logistica;

- ai sistemi di comunicazione treno-terra;

- alla digitalizzazione e all’automazione, alla multimodalità e alla mobilità come servizio;

- alla cibersicurezza;

- al sistema europeo di gestione del traffico ferroviario e al funzionamento automatico dei treni (basato sul 5G);

- agli accoppiatori automatici digitali per vagoni merci e a soluzioni innovative per il trasporto intermodale e combinato;

- alla certificazione virtuale;

- alla manutenzione in funzione delle condizioni;

- all’uso di nuovi materiali e di combustibili alternativi.

Prendere in esame il collegamento dei dati con i dati europei sulla mobilità, mettendo in comune e condividendo dati provenienti da banche dati esistenti e future in materia di trasporti e mobilità.

Sostenere le specifiche tecniche per l’interoperabilità e l’architettura del sistema ferroviario, tra cui la digitalizzazione (per l’esercizio efficiente del sistema ferroviario e i benefici per gli utenti), l’automazione e la cibersicurezza.

49

Dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro

Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici.

Regolamento (UE) 2017/746 sui dispositivi medico-diagnostici in vitro.

Revisione delle norme europee esistenti ed elaborazione di norme europee nuove per la progettazione e la fabbricazione dei:

- dispositivi medici di cui al regolamento (UE) 2017/745 (regolamento sui dispositivi medici);

- dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui al regolamento (UE) 2017/746 (regolamento sui dispositivi medico-diagnostici in vitro).

Le norme si applicheranno alla progettazione e alla fabbricazione, alla gestione del rischio e agli obblighi degli operatori economici e degli sponsor, tra cui quelli relativi a:

- sistemi di gestione della qualità;

- gestione del rischio;

- indagini cliniche e studi delle prestazioni;

- valutazione clinica;

- evidenze cliniche.

Garantire il buon funzionamento del mercato unico per quanto riguarda i dispositivi medici, fissando standard elevati di qualità e sicurezza dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro.

Tali standard dovrebbero rispondere alle esigenze comuni di sicurezza relative a tali prodotti, garantendo in tal modo un livello elevato di protezione della salute e di sicurezza per i pazienti, gli utilizzatori e altre persone.

50

Utilizzo sicuro dei sistemi aeromobili senza equipaggio

Regolamento delegato (UE) 2020/1058 della Commissione, del 27 aprile 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/945 per quanto riguarda l’introduzione di due nuove classi di sistemi aeromobili senza equipaggio.

Elaborazione di nuove norme europee che riguardino i requisiti che affrontano i rischi derivanti dall’esercizio dei sistemi aeromobili senza equipaggio.

Tali requisiti riguardano le specifiche caratteristiche e funzionalità necessarie ad attenuare i rischi inerenti alla sicurezza del volo, alla tutela della riservatezza, alla protezione dei dati personali, alla security o all’ambiente.

Garantire che i sistemi aeromobili senza equipaggio funzionino in maniera sicura e con un rischio basso, in modo che non debbano essere soggetti alle procedure standard in materia di conformità aeronautica.

51

Sicurezza dei giocattoli

Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.

Elaborazione di nuove norme europee o revisione di quelle esistenti a sostegno delle tecnologie più avanzate in materia di sicurezza dei giocattoli e di sostanze chimiche presenti nei giocattoli.

Affrontare il tema dello sviluppo tecnologico nel settore dei giocattoli, che ha sollevato perplessità in merito alla sicurezza e destato sempre più preoccupazioni fra i consumatori.

52

Requisiti di sicurezza di alcuni prodotti per bambini

Direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

Elaborazione di nuove norme europee e revisione di quelle esistenti per garantire la sicurezza di alcuni prodotti per bambini (esclusi i giocattoli), tenendo conto dello stato di avanzamento delle conoscenze.

Garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, rafforzando la sicurezza dei prodotti per bambini e tenendo conto dei più recenti sviluppi tecnologici e scientifici e delle prescrizioni di legge.

53

Sistemi di protezione in atmosfera potenzialmente esplosiva

Direttiva 2014/34/UE relativa agli apparecchi e ai sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Elaborazione di nuove norme europee e revisione di quelle esistenti per garantire la salute e la sicurezza degli apparecchi e dei sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. I requisiti sono definiti nell’allegato II della direttiva 2014/34/UE.

Garantire che le macchine e le altre attrezzature dotate di una propria sorgente potenziale di innesco, destinate a essere installate in ambienti esplosivi, siano sufficientemente protette contro il rischio di esplosione oppure, in caso contrario, che qualsiasi esplosione sia adeguatamente contenuta.

54

Articoli pirotecnici

Direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione).

Lavoro di normazione per aumentare la sicurezza degli articoli pirotecnici: aggiornare le norme attuali sugli articoli pirotecnici al fine di tenere conto delle prescrizioni dell’attuale direttiva 2013/29/UE e dei più recenti sviluppi tecnologici.

Aumentare la sicurezza degli articoli pirotecnici e la qualità delle valutazioni della conformità degli stessi, allineando le norme esistenti in questo campo alle attuali prescrizioni di legge e di sicurezza e ai più recenti sviluppi tecnologici.

55

Impianti a fune

Regolamento (UE) 2016/424 relativo agli impianti a fune.

Elaborazione o revisione di norme al fine di formulare specifiche tecniche dettagliate per i) la progettazione e la costruzione di impianti a fune, delle loro infrastrutture, dei loro sottosistemi e componenti di sicurezza e ii) l’esercizio degli impianti a fune.

Migliorare la sicurezza degli impianti a fune.

56

Prodotti da costruzione

Regolamento (UE) n. 305/2011 sui prodotti da costruzione e Un’ondata di ristrutturazioni per l’Europa: inverdire gli edifici, creare posti di lavoro e migliorare la vita (COM(2020) 662).

Elaborazione di nuove norme europee per i metodi e i criteri di valutazione dei prodotti da costruzione, in particolare quelli impiegati per la ristrutturazione degli edifici, da utilizzare come specifiche tecniche standardizzate a norma del regolamento (UE) n. 305/2011.

Garantire il buon funzionamento del mercato unico dei prodotti da costruzione e l’inverdimento degli edifici.

57

Ascensori e componenti di sicurezza degli ascensori

Direttiva 2014/33/UE per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori, decisione di esecuzione (UE) 2021/76 della Commissione e decisione di esecuzione (UE) 2021/1220 della Commissione.

Elaborazione di nuove norme europee, aggiornamento dei prodotti della normazione esistenti e adeguamento del programma di lavoro della Commissione che attua le decisioni di esecuzione (UE) 2021/76 e (UE) 2021/1220 al fine di emanare norme tempestive e più avanzate.

Garantire un livello elevato di protezione della salute e di sicurezza e, se del caso, la sicurezza dei beni, nonché garantire una concorrenza leale sul mercato dell’UE.

58

Apparecchiature di pesatura installate a bordo dei veicoli

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1213 della Commissione, del 12 luglio 2019, che stabilisce disposizioni dettagliate a garanzia di condizioni uniformi ai fini dell’attuazione dell’interoperabilità e della compatibilità delle apparecchiature di pesatura installate a bordo dei veicoli.

Elaborazione di una norma per la trasmissione di informazioni relative alle apparecchiature di pesatura installate a bordo tra motrice e rimorchio attraverso un collegamento tra sistemi di trasporto intelligenti cooperativi.

La nuova norma deve definire il livello di applicazione della comunicazione tra i diversi veicoli di motrici combinate, sulla base di un collegamento wireless tra le stazioni dei sistemi di trasporto intelligenti cooperativi del veicolo a motore e quelle dei rimorchi o semirimorchi, in conformità delle norme EN 302 663, EN 302 636-4-1 e EN 302 636-5.

Promuovere un metodo standardizzato per il controllo di veicoli o veicoli combinati che potrebbero essere in sovraccarico, al fine di evitare danni eccessivi alle strade e garantire la manovrabilità.

59

Attrezzature a pressione

Direttiva 2014/68/UE, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione.

Revisione delle norme esistenti ed elaborazione di norme nuove per le attrezzature a pressione o gli insiemi.

Migliorare la sicurezza e agevolare l’accesso al mercato per le piccole e medie imprese. In questo modo le imprese dell’UE diverranno più competitive sul mercato mondiale.

60

Apparecchi a gas

Regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi.

Elaborazione di nuove norme europee o revisione di quelle esistenti a sostegno delle tecnologie più avanzate nel settore degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi.

Il lavoro svolto affronterà le questioni seguenti:

— modifiche introdotte nei requisiti essenziali;

— sviluppi relativi ai carburanti gassosi ottenuti da fonti rinnovabili;

— aumento previsto dell’uso dell’idrogeno;

— nuove tecnologie disponibili (ad esempio apparecchi a celle a combustibile).

Garantire la salute e la sicurezza nonché l’uso razionale dell’energia (efficienza energetica) per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi.

61

Recipienti semplici a pressione

Direttiva 2014/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione.

Revisione delle norme esistenti della serie EN 286 ed elaborazione di norme nuove.

Migliorare la sicurezza e agevolare l’accesso al mercato per le piccole e medie imprese. In questo modo le imprese dell’UE diverranno più competitive sul mercato mondiale.

62

Strumenti per pesare e strumenti di misura

Direttiva 2014/31/UE concernente gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

Direttiva 2014/32/UE concernente gli strumenti di misura.

Elaborazione di nuove norme europee o revisione di quelle esistenti a sostegno delle tecnologie più avanzate nel settore degli strumenti per pesare e degli strumenti di misura.

i) Tutelare il pubblico contro la possibilità di ottenere risultati scorretti dalle operazioni di pesatura effettuate mediante strumenti per pesare a funzionamento non automatico utilizzati in talune categorie di applicazioni;
ii) promuovere strumenti di misura corretti e rintracciabili che possono essere utilizzati per molteplici funzioni di misurazione che incidono in vari modi, direttamente o indirettamente, sulla vita quotidiana dei cittadini.
Tali funzioni sono eseguite per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza e ordine pubblico, protezione dell’ambiente e dei consumatori, imposizione di tasse e diritti e lealtà delle transazioni commerciali.
Esse possono richiedere l’impiego di strumenti di misura sottoposti a controlli legali.

63

Sistemi di intelligenza artificiale sicuri e affidabili

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (legge sull’intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell’Unione.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0206&qid=1643636361244.

Stabilire norme per l’immissione sul mercato, la messa in servizio e l’uso nell’UE dei sistemi di intelligenza artificiale, che prevedano requisiti relativi alla sicurezza e affidabilità di tali sistemi, tra cui la gestione del rischio, la qualità dei dati, la trasparenza, la sorveglianza umana, l’accuratezza, la solidità e la cibersicurezza.

Garantire che i sistemi di intelligenza artificiale siano potenzialmente sicuri e affidabili, siano adeguatamente monitorati durante tutto il loro ciclo di vita, rispettino i valori fondamentali e i diritti umani riconosciuti nell’UE e rafforzino la competitività europea.

64

Appalti pubblici

Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, articolo 22, e Una strategia europea per i dati (COM(2020) 66).

Elaborazione di prodotti della normazione per l’intero ciclo di vita degli appalti elettronici, al fine di garantire l’interoperabilità a livello transfrontaliero e sostenere spazi comuni europei di dati per le pubbliche amministrazioni.

Le norme sono finalizzate ad agevolare l’interoperabilità tra committenti e fornitori negli appalti pubblici, specialmente a livello transfrontaliero.

Per creare un mercato unico in Europa è essenziale conseguire l’interoperabilità.

65

Cibersicurezza delle apparecchiature radio

Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio.

Elaborazione di nuove norme a sostegno di determinati requisiti di cibersicurezza per apparecchiature radio specifiche.

Migliorare la cibersicurezza di talune apparecchiature radio.

66

Fatturazione elettronica

Direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica, articolo 3, e decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della Commissione, del 16 ottobre 2017.

Aggiornamento o revisione della norma europea relativa alla fatturazione elettronica per tenere conto degli sviluppi tecnologici e garantire la piena e costante interoperabilità della fatturazione elettronica negli appalti pubblici.

Promuovere la diffusione della fatturazione elettronica negli appalti pubblici e integrare gli sforzi volti a promuovere la diffusione degli appalti elettronici.

67

Passaporti digitali per prodotti e servizi

Iniziativa legislativa sulla politica in materia di prodotti sostenibili.

Elaborazione di norme europee riguardanti i requisiti relativi all’affidabilità, alla sicurezza e alla trasparenza dei passaporti digitali per prodotti e servizi.

L’obiettivo è porre le basi affinché siano garantite prestazioni ambientali elevate per tutti i prodotti e, per quanto possibile e pertinente, i servizi offerti sul mercato dell’UE migliorando i flussi di informazioni attraverso passaporti digitali.

68

Codice di risposta rapida per i pagamenti istantanei al punto di interazione

Comunicazione relativa a una strategia in materia di pagamenti al dettaglio per l’UE (COM(2020) 592).

Elaborazione di una norma per il codice di risposta rapida che consenta di disporre ordini di pagamento istantanei e accettarli (sia all’interno di uno Stato membro che a livello transfrontaliero), utilizzando un dispositivo elettronico (ad esempio un telefono cellulare) in diverse situazioni, ad esempio presso negozi fisici, nel commercio elettronico, tra privati, tra imprese, da imprese a consumatori, per il pagamento di fatture, ecc.

Sostenere l’interoperabilità transfrontaliera delle soluzioni di pagamento istantaneo, nonché l’emergere e la diffusione di soluzioni di pagamento istantaneo paneuropee.

69

Norme a sostegno dell’infrastruttura di servizi blockchain

Decennio digitale europeo: obiettivi digitali per il 2030.

Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale.

Elaborazione di norme a sostegno dell’introduzione dell’infrastruttura di servizi blockchain in generale e delle tecnologie di registro distribuito in tutta l’UE.

Sostenere l’infrastruttura europea di servizi blockchain in modo che sia verde, sicura, interoperabile, pienamente conforme ai valori dell’UE e al quadro giuridico dell’UE, rendendo la fornitura di servizi pubblici nazionali/locali e transfrontalieri più efficiente e affidabile e promuovendo nuovi modelli di business.

Collegati
[box-note]Regolamento (UE) n. 1025/2012[/box-note]

RAPEX Report 03 del 21/01/2022 N. 13 A12/00145/22 Bulgaria

ID 15675 | | Visite: 1436 | RAPEX 2022


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 03 del 21/01/2022 N. 13 A12/00145/22 Bulgaria

Approfondimento tecnico: Letto completo

Letto completo

Il prodotto, di marca Confort Set, è stato respinto in fase di importazione perché non conforme Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti ed alla norma tecnica EN 1725:1998 “Mobili domestici - Letti e materassi - Requisiti di sicurezza e metodi di prova”.

La struttura del letto non è abbastanza solida e sotto carico potrebbe rompersi.

In accordo alla norma EN 1725:1998, quando materasso, base del letto ed intelaiatura sono parte di un’unica fornitura devono essere sottoposti a prova insieme. Mediante un tampone di carico è necessario applicare una forza di 1400 N verso il basso per dieci volte in ogni punto della base del letto dove si ritiene probabile che si verifichi una rottura. 

Il tampone di carico da usare per la prova consiste in un oggetto rigido di forma circolare del diametro di 200 mm, la cui faccia presenta una curvatura sferica convessa del raggio di 300 mm con raggio del bordo frontale di 12 mm.

Dimensioni in mm

Tampone di carico

Fig. 1 - Tampone di carico

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Rettifica del regolamento (UE) 2017/746 | 1.7.2021

ID 15966 | | Visite: 1705 | Regolamento DMD Vitro

Rettifica del regolamento (UE) 2017/746 | 1.7.2021

Rettifica del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione

(GU L 117 del 5 maggio 2017)

Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2017/746[/box-note]

Sicurezza ascensori: Norme della serie UNI EN 81-X

ID 15938 | | Visite: 19196 | Documenti Riservati Marcatura CE

Sicurezza ascensori   Norme della serie UNI EN 81 X

Sicurezza ascensori: Norme della serie UNI EN 81-X / Update Maggio 2025

ID 15938 | Rev. 6.0 del 15.05.2025 / Documento completo allegato

Sicurezza ascensori: Tutte le Norme della serie UNI EN 81-X armonizzate e non.

Comitato tecnico UNI: CT 019 - Impianti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari

Per tutte le norme armonizzate Direttiva ascensori: vedi

[box-note]Update Rev. 6.0 del 15.05.2025

- UNI EN 81-43:2025
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori speciali per il trasporto di persone e merci - Parte 43: Ascensori per gru
[/box-note]

_________

UNI EN 81-3:2008
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi - Parte 3: Montacarichi elettrici e idraulici

UNI CEN/TR 81-10:2009
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Elementi di base e interpretazioni - Parte 10: Sistema della serie di norme EN 81

UNI CEN/TS 81-11:2011
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Concetti di base e interpretazioni - Parte 11: Interpretazioni relative alla famiglia di norme EN 81

UNI EN 81-20:2020 (armonizzata Gennaio 2021)
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e cose - Parte 20: Ascensori per persone e cose accompagnate da persone

UNI EN 81-21:2022 (armonizzata Agosto 2023)
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e cose - Parte 21: Ascensori nuovi per persone e cose in edifici esistenti

UNI EN 81-22:2021 (armonizzata Luglio 2022)
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e cose - Parte 22: Ascensori elettrici inclinati

UNI EN 81-28:2022 (armonizzata Agosto 2023)
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e merci - Parte 28: Teleallarmi per ascensori e ascensori per merci

UNI EN 81-31:2025
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Ascensori per il trasporto di sole merci - Parte 31: Ascensori accessibili alle sole merci

UNI EN 81-40:2021
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori speciali per il trasporto di persone e cose - Parte 40: Servoscala e piattaforme elevatrici che si muovono su di un piano inclinato per persone con mobilità ridotta

UNI EN 81-41:2025
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori speciali per il trasporto di persone e merci - Parte 41: Piattaforme elevatrici verticali previste per l'uso da parte di persone con mobilità ridotta

UNI EN 81-43:2025
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori speciali per il trasporto di persone e merci - Parte 43: Ascensori per gru

EN 81-44:2024
Safety rules for the construction and installation of lifts. Special lifts for the transport of persons and goods. Lifting appliances in wind turbines. Valid from 15.08.2024

UNI EN 81-50:2020 (armonizzata Gennaio 2021)
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Verifiche e prove - Parte 50: Regole di progettazione, calcoli, verifiche e prove dei componenti degli ascensori

UNI EN 81-58:2022 (armonizzata Agosto 2023)
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Controlli e prove - Parte 58: Prove di resistenza al fuoco per le porte di piano

EN 81-70:2021+A1:2022 (armonizzata Agosto 2023)
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci - Parte 70: Accessibilità agli ascensori delle persone, compresi i disabili

UNI EN 81-71:2022
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per trasporto di persone e merci - Parte 71: Ascensori resistenti ai vandali

UNI EN 81-72:2020 (armonizzata Luglio 2021)
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci - Parte 72: Ascensori antincendio

UNI EN 81-73:2020 (armonizzata Luglio 2021)
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per persone e per merci - Parte 73: Comportamento degli ascensori in caso di incendio

UNI CEN/TS 81-76:2013
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori speciali per il trasporto di persone e cose - Parte 76: Uso degli ascensori per l'evacuazione delle persone disabili

UNI EN 81-77:2022 (armonizzata Agosto 2023)
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per persone e per merci - Parte 77: Ascensori sottoposti ad azioni sismiche

UNI EN 81-80:2019
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori esistenti - Parte 80: Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti

UNI EN 81-82:2013
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori esistenti - Parte 82: Regole per il miglioramento dell'accessibilità degli ascensori esistenti per persone incluse le persone con disabilità

UNI CEN/TS 81-83:2009
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Ascensori esistenti - Parte 83: Regole per il miglioramento della resistenza agli atti vandalici
...
segue in allegato

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UNI EN 81-43:2025

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UNI EN 81-31:2025
UNI EN 81-41:2025

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4.0 19.08.2024 EN 81-44:2024 Certifico Srl
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2.0 05.09.2022 UNI EN 81-70:2022 Certifico Srl
1.0 09.07.2022 UNI EN 81-21:2022
UNI EN 81-28:2022
UNI EN 81-58:2022
UNI EN 81-71:2022
UNI EN 81-77:2022
Certifico Srl
0.0 03.03.2022 --- Certifico Srl

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[box-note]Dichiarazione di Conformità UE Direttiva 2014/33/UE Ascensori
ebook Decreto Ascensori | D.P.R. 162/1999
D.P.R. N. 162 del 30 Aprile 1999
Nuova Direttiva Ascensori: Direttiva 2014/33/UE
Dichiarazione di Conformità UE Direttiva 2014/33/UE Ascensori
Legge 20 novembre 2017 n. 167
DPR 28 marzo 1994 n. 268
D.P.R. 24 dicembre 1951 n. 1767
Decreto Ministeriale 9 dicembre 1987 n. 587
Decreto Ministeriale 28 maggio 1979
Norme armonizzate Direttiva Ascensori 2014/33/UE
Libretto e documenti della manutenzione e verifiche ascensori
Verifiche periodiche ascensori
Certificato di abilitazione ascensoristi: in arrivo il Regolamento
UNI 10411-X:20XX - La serie di norme modifiche ad ascensori[/box-note]

CEI 111-51: Guida alla conformità RoHS

ID 15906 | | Visite: 9406 | Documenti Riservati Marcatura CE

ID 15906 CEI 111 51

CEI 111-51: Guida alla conformità RoHS

ID 15906 | 03.03.2022 / Documento di approfondimento in allegato

Documento di approfondimento sulle corrette modalità per il raggiungimento della conformità RoHS del proprio prodotto basato sulle indicazioni della Guida CEI 111-51 “Guida alla conformità RoHS: implicazioni tecniche e indicazioni di buona pratica".

L’obiettivo della Guida CEI 111-51 è quello di fornire chiarimenti relativi alla Direttiva RoHS vista nel contesto d’insieme delle altre Direttive, Regolamenti e norme tecniche ad essa correlate:

- Direttiva WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment) 2012/19/UE;  
- Regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals) 1907/2006/CE 
- Regolamento 2019/1021/UE relativo agli inquinanti organici persistenti (persistent organic pollutants – «POP»);
- Direttiva “Ecodesign” relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia 2009/125/CE.

[box-note]Open Scope: A partire dal 22 luglio 2019 è diventata applicabile per la Direttiva 2011/65/EU (termine validità esenzione previsto dalla Direttiva (UE) 2017/2102), l'undicesima categoria dell'Allegato I: “Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate”. A partire da questa data, infatti, il costruttore di una qualsiasi apparecchiatura che dipende dall’energia elettrica per svolgere una delle proprie funzioni, deve attestare il rispetto della RoHS attraverso la marcatura CE, a meno che il prodotto non ricada in una delle esclusioni o delle esenzioni previste.

A partire dal 22 luglio 2019 è entrata anche in vigore la Direttiva delegata (UE) 2015/863 che aggiunge nuove sostanze all'allegato I della Direttiva 2011/65/EU, tale inclusione è considerata una la terza integrazione della RoHS.[/box-note]

[...]

Direttiva RoHS

La direttiva prevede il divieto di utilizzo di piombo, cadmio, cromo esavalente, mercurio, bifenili polibromurati (PBB) ed eteri di difenile polibromurati (PBDE) e con la Direttiva delegata (UE) 2015/863 sono stati aggiungi 4 nuovi flatati nell’elenco delle sostanze soggette a restrizione:

- Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP)
- Benzilbutilftalato (BBP)
- Dibutilftalato (DBP)
- Diisobutilftalato (DIBP)

Nell’allegato II della Direttiva sono specificati anche i valori delle concentrazioni massime di ciascuna sostanza regolamentata che saranno tollerate all’interno dei singoli materiali omogenei; i valori sono espressi come percentuale della quantità di sostanza regolamentata sul peso complessivo del materiale omogeneo.

La RoHS esclude alcune tipologie di prodotti dall’obbligo del rispetto della Direttiva stessa ed inoltre l’esenzione di alcune applicazioni specifiche dal sottostare ai limiti di presenza previsti per le singole sostanze.

[...]

Materiali e sostanze

Tabella 1 Materiali sostanze

Tabella 1 - Le presenze più comuni delle sostanze regolamentate

[...]

I fabbricanti devono compilare la documentazione tecnica affinché sia possibile valutare la conformità del prodotto alle norme pertinenti: essa comprende un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica deve specificare le prescrizioni applicabili e illustrare, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto.

Figura 1 Processo IEC EN 63000

Fig. 1 - Processo seguito dal fabbricante per redigere la documentazione tecnica in accordo alla IEC EN 63000 

Al fine di creare una documentazione tecnica corretta il soggetto responsabile si impegna a:

- Identificare le informazioni necessarie.
- Raccogliere le informazioni.
- Valutare le informazioni riguardo alla loro qualità e affidabilità e decidere se includerle nella documentazione tecnica.
- Rivedere la documentazione tecnica.

Identificare le informazioni necessarie

La tipologia di documentazione tecnica richiesta per i materiali, le parti e/o i sotto -assiemi si basa sulla valutazione del fabbricante La valutazione o le relative procedure possono far parte di un sistema di gestione della qualità o equivalente. Alla base della valutazione condotta dal fabbricante vi sono i seguenti criteri da considerare e schematizzabili secondo la matrice di rischio sottostante.

Figura 2 Matrice valutazione del rischio

Fig. 2 - Matrice di valutazione del rischio

Raccogliere le informazioni

Sulla base della valutazione fatta il soggetto responsabile deve predisporre i seguenti documenti:

1. dichiarazione dei fornitori attestante che il contenuto di sostanza soggetta a restrizione del materiale, parte o sub-assemblaggio è entro i livelli consentiti (All. II) e che specifichi le eventuali esenzioni che sono state applicate (All. III, All. IV);
2. accordi contrattuali indicanti che le specifiche tecniche di fornitura per il contenuto massimo di sostanze soggette a restrizioni in un materiale, componente o semilavorato sono soddisfatte;
3. dichiarazione dei materiali (“material declaration”) completa delle informazioni in merito alle sostanze contenute secondo quanto previsto dalla norma IEC 62474;
4. risultati delle prove analitiche effettuate utilizzando i metodi descritti nella serie di Norme IEC 62321. 

[...]

Figura 3 Esempio Dichiarazione UE Conformit

Fig. 3 - Esempio Dichiarazione UE di Conformità

[...]

[box-warning]Attenzione! Marcatura RoHS non pertinenti (salvo "CE")

Nella Direttiva RoHS non è previsto alcun obbligo di marcatura dei prodotti, al di fuori della Marcatura CE, per attestare la conformità degli stessi alla Direttiva ed ai limiti previsti per le sostanze regolamentate.

Malgrado ciò, dopo l’entrata in vigore della prima Direttiva 2002/95/CE vi è stato un impiego di marchi e simboli (tutti diversi) ideati ed utilizzati da Produttori, Laboratori, Enti di certificazione, ecc... L’utilizzo di questi marchi avvenne con l’intento di attestare la conformità dei prodotti così contrassegnati ai requisiti della direttiva.

Alcuni dei marchi hanno l’indicazione “RoHS compliant” o simile e cioè affermano esplicitamente la conformità dei prodotti ai limiti delle sei sostanze regolamentate dalla RoHS, mentre altri riportano indicazioni parziali quali ad esempio “Pb Free” affermando quindi che il prodotto così contrassegnato, non contiene Piombo.

Si riportano di seguito, a solo titolo esemplificativo, alcuni dei numerosi marchi “RoHS” in circolazione:

Figura 5 Marchi non obbligatori

Fig. 5 - Marchi non obbligatori - non pertinenti 

Non si può negare che la proliferazione di marchi diversi e nel contempo la presenza di prodotti non marcati (perché non richiesto) abbia creato confusione ed incertezza nel mercato e che il valore ed il significato di simili marchi non rappresenti per i clienti un valore così sicuro ed attendibile come inizialmente si voleva intendere.[/box-warning]

[...] segue in allegato

Fonti:
Guida CEI 111-51
Direttiva 2011/65/EU

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
0.0 03.03.2022 ---- Certifico Srl

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[box-note]Direttiva RoHS III | Testo consolidato
Direttiva RoHS: Open Scope dal 22 luglio 2019
Dichiarazione UE di Conformità RoHS III - Modello
Direttiva RoHS: Evoluzioni
Decreto Legislativo n. 27 del 4 Marzo 2014
Direttiva 2012/19/UE
Direttiva 2009/125/CE (ERP)
Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH
Regolamento (UE) 2019/1021 (POPS)[/box-note]

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato CEI 111-51 Guida alla conformità RoHS Rev. 0.0 2022.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2022
458 kB 162

Direttiva delegata (UE) 2022/287

ID 15860 | | Visite: 3027 | Direttiva RoHS II

Direttiva delegata UE 2022 287

Direttiva delegata (UE) 2022/287 

Direttiva delegata (UE) 2022/287 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade fluorescenti per altri usi generali di illuminazione e usi speciali

GU L 43 /64del 24.2.2022

...

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[box-note]Direttiva RoHS III | Testo consolidato[/box-note]

Direttiva delegata (UE) 2022/283

ID 15858 | | Visite: 2800 | Direttiva RoHS II

Direttiva delegata UE 2022 283

Direttiva delegata (UE) 2022/283 - Modifica Alleg. III Direttiva RoHS

Direttiva delegata (UE) 2022/283 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) con un indice di resa cromatica migliorato per usi generali di illuminazione 

GU L 43/54 del 24.2.2022

...

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[box-note]Direttiva RoHS III | Testo consolidato[/box-note]

Direttiva delegata (UE) 2022/281

ID 15856 | | Visite: 2521 | Direttiva RoHS II

Direttiva delegata UE 2022 281

Direttiva delegata (UE) 2022/281 - Modifica Alleg. III Direttiva RoHS

Direttiva delegata (UE) 2022/281 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso tecnico e scientifico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa all’uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi speciali

GU L 43/47 del 24.2.2022

...

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[box-note]Direttiva RoHS III | Testo consolidato[/box-note]

Direttiva delegata (UE) 2022/279

ID 15854 | | Visite: 2381 | Direttiva RoHS II

Direttiva delegata UE 2022 279

Direttiva delegata (UE) 2022/279 - Modifica Alleg. III Direttiva RoHS

Direttiva delegata (UE) 2022/279 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del mercurio in altre lampade a scarica per usi speciali

GU L 43/41 del 24.2.2022

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[box-note]Direttiva RoHS III | Testo consolidato[/box-note]

Direttiva delegata (UE) 2022/277

ID 15852 | | Visite: 2675 | Direttiva RoHS II

Direttiva delegata UE 2022 277

Direttiva delegata (UE) 2022/277

Direttiva delegata (UE) 2022/277 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso tecnico e scientifico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa all’uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione < 30 W aventi una durata di vita di almeno 20000 ore

GU L 43/35 del 24.2.2022

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[box-note]Direttiva RoHS III | Testo consolidato[/box-note]

Direttiva delegata (UE) 2022/275

ID 15850 | | Visite: 2668 | Direttiva RoHS II

Direttiva delegata UE 2022 275

Direttiva delegata (UE) 2022/275 - Modifica Alleg. III Direttiva RoHS

Direttiva delegata (UE) 2022/275 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in altre lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione 

GU L 43/29 del 24.2.2022

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[box-note]Direttiva RoHS III | Testo consolidato[/box-note]

RAPEX Report 05 del 04/02/2022 N. 01 A11/00023/22 Svezia

ID 15808 | | Visite: 2220 | RAPEX 2022


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 05 del 04/02/2022 N. 01 A11/00023/22 Svezia

Approfondimento tecnico: Set racchette da spiaggia

Set racchette da spiaggia

Il prodotto, di marca sconosciuta, mod. Bondi Racket Set 52738, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (UE) 2019/1021 (POPS) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti.

Il prodotto contiene paraffine clorurate a catena corta (SCCP) (valore misurato fino allo 0,4 % in peso).

Gli SCCP persistono nell'ambiente, sono tossiche per gli organismi acquatici a basse concentrazioni e si accumulano nella fauna selvatica e nell'uomo, rappresentando un rischio per la salute umana e l'ambiente.

Regolamento (UE) 2019/1021 (POPS)
Allegato I

Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP)

1. In deroga a quanto sopra, si consente la produzione, la commercializzazione e l'uso di sostanze o miscele contenenti SCCP in concentrazioni inferiori all'1 % in peso o di articoli contenenti SCCP in concentrazioni inferiori allo 0,15 % in peso.

2. L'uso è consentito per quanto concerne:

a) i nastri trasportatori per il settore minerario e i sigillanti per dighe contenenti SCCP già in uso al 4 dicembre 2015 o anteriormente; e
b) gli articoli contenenti SCCP diversi da quelli di cui alla lettera a) già in uso al 10 luglio 2012 o anteriormente.

3. Agli articoli di cui al punto 2 si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.

Tutti i Report Rapex 2022

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

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Allegato riservato RAPEX Report 05 del 04_02_2022 N. 01 A11_00023_22 Svezia.pdf
Set racchette da spiaggia
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Regolamento delegato (UE) 2017/254

ID 15803 | | Visite: 1979 | Direttiva Ecodesign

Regolamento delegato (UE) 2017/254

Regolamento delegato (UE) 2017/254 della Commissione, del 30 novembre 2016, recante modifica dei regolamenti delegati (UE) n. 1059/2010, (UE) n. 1060/2010, (UE) n. 1061/2010, (UE) n. 1062/2010, (UE) n. 626/2011, (UE) n. 392/2012, (UE) n. 874/2012, (UE) n. 665/2013, (UE) n. 811/2013, (UE) n. 812/2013, (UE) n. 65/2014, (UE) n. 1254/2014, (UE) 2015/1094, (UE) 2015/1186 e (UE) 2015/1187 per quanto riguarda l'uso delle tolleranze nelle procedure di verifica (Testo rilevante ai fini del SEE. )

(GU L 38, 15.2.2017)

Regolamento delegato (UE) n. 812/2013

ID 15801 | | Visite: 3316 | Direttiva Ecodesign

Regolamento delegato (UE) n. 812/2013

Regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013 , che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l'acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari Testo rilevante ai fini del SEE

(GU L 239, 6.9.2013)

Modificato da:
- M1 Regolamento delegato (UE) n. 518/2014 della Commissione del 5 marzo 2014 (GU L 147 1 17.5.2014)
- M2 Regolamento delegato (UE) 2017/254 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 38 1 15.2.2017)
- M3 Regolamento delegato (UE) 2018/543 della Commissione del 23 gennaio 2018 (GU L 90 63 6.4.2018)

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[box-note]Direttiva 2010/30/UE[/box-note]

Decreto 28 dicembre 2021

ID 15758 | | Visite: 2866 | Direttiva RoHS II

Decreto 28 dicembre 2021

Decreto 28 dicembre 2021 / Modifiche Alleg. IV Dlgs 27/2014 (ROHS II)

Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2021/1978(UE) 2021/1979 e (UE) 2021/1980, dell'11 agosto 2021, di modifica dell'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS II).

(GU  n.38 del 15.02.2022)

_____

Art. 1. Modifiche all’allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27

1. All’allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) È aggiunto il seguente punto 45:

45 Ftalato di bis(2-etilesil) (DEHP) negli elettrodi iono-selettivi applicati nelle analisi decentrate delle sostanze ioniche presenti nei fluidi corporei umani e/o nei fluidi di dialisi. Scade il 21 luglio 2028.

b) È aggiunto il seguente punto 46:

46 Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) nei componenti plastici delle bobine di rilevamento per RMI.  Scade il 1° gennaio 2024

c) È aggiunto il seguente punto 47:

47 Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), butil benzil ftalato (BBP), dibutil ftalato (DBP) e diisobutil ftalato (DIBP) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i relativi accessori, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti di ricambio sia comunicata al consumatore.  Scade il 21 luglio 2028

Art. 2. Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all’art. 1 si applicano a decorrere dal 21 luglio 2021.

...

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[box-note]Direttiva RoHS III | Testo consolidato
Decreto Legislativo n. 27 del 4 Marzo 2014[/box-note]

RAPEX: Prodotti con emissioni continue di radiazioni ionizzanti

ID 15734 | | Visite: 1543 | RAPEX

ID 15734 RAPEX

RAPEX: Prodotti con emissioni continue di radiazioni ionizzanti

ID 15734 | 11.02.2022 / Schede RAPEX prodotti allegate

Con il Report n. 01 pubblicato in data 07 Gennaio 2022, il Sistema di Allerta Europeo RAPEX (Sistema comunitario di informazione rapida sui prodotti non alimentari) ha vietato la commercializzazione e la vendita – anche on line - di accessori (braccialetti, pendenti, ecc.) che contengono materiale radioattivo, con emissione continua di radiazioni ionizzanti.

Si tratta di articoli al cui interno sono stati inseriti radionuclidi di origine naturale per la produzione di ioni negativi, fattispecie espressamente vietata ai sensi dell’articolo 39 del d.lgs. 101/2020 e sanzionabile penalmente secondo quanto previsto all’articolo 207, comma 3, dello stesso provvedimento.

[panel]Art. 39. Divieto di pratiche D.Lgs. 101/2020 (Direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 20 e 21; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 98).

1. È vietata l’aggiunta intenzionale di sostanze radioattive, direttamente o mediante attivazione, nella produzione di:

a) prodotti per l’igiene e cosmesi;
b) oggetti di uso domestico o personale;
c) giocattoli;
d) alimenti e bevande;
e) mangimi per animali;
f) dispositivi antifulmine.

2. Sono altresì vietati:

a) l’importazione, l’acquisizione tramite commercio elettronico, l’esportazione, il commercio, la distribuzione, l’impiego, la manipolazione dei prodotti di cui al comma 1 ai quali sono deliberatamente aggiunte materie radioattive, direttamente o mediante attivazione;
b) le pratiche implicanti l’attivazione di materiali che comportano un aumento dell’attività nei prodotti di consumo;
c) le pratiche che comportano l’attivazione di materiali usati nei giocattoli e negli oggetti d’uso personale, nonché l’importazione e l’esportazione di tali prodotti o materiali;
d) l’uso sulle persone di sorgenti di radiazioni ionizzanti che non è effettuato a scopo diagnostico, terapeutico o di ricerca scientifica clinica, salvo quanto disposto dall’articolo 169;
e) la produzione, l’importazione, l’impiego o comunque l’immissione sul mercato di apparati elettronici di visione a distanza o comunque idonei alla riproduzione elettronica di immagini, che emettono radiazioni ionizzanti a livelli superiori a quelli stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l’ISIN.[/panel]

[panel]Art. 207. Sanzioni penali relative al Titolo VI (Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 136).

1. Chiunque pone in essere le attività di cui agli articoli 36, 38 e 43 in assenza dell’autorizzazione prevista o in violazione delle prescrizioni dettate nella stessa, è punito con l’arresto da sei mesi a due anni o con l’ammenda da euro 30.000,00 ad euro 50.000,00.

2. Chiunque omette la notifica prevista dagli articoli 37 e 46, nonché la denuncia prevista dall’articolo 44, comma 1, è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da euro 10.000,00 ad euro 20.000,00.

3. Chiunque pone in essere le condotte vietate dagli articoli 38, comma 7, e 39, commi 1 e 2, è punito con l’arresto da uno a tre anni e con l’ammenda da euro 20.000,00 ad euro 100.000,00.

4. Chiunque non ottempera agli obblighi di informazione di cui all’articolo 41, con le modalità in esso indicate, oppure omette di dare la comunicazione di cui all’articolo 45, comma 1, è punito con l’arresto da quindici giorni a due mesi o con l’ammenda da euro 5.000,00 ad euro 10.000,00.

5. La prosecuzione delle attività dopo la sospensione o la revoca dei provvedimenti autorizzatori è punita con le pene previste per lo svolgimento dell’attività in assenza dei prescritti titoli autorizzatori.[/panel]

Alcuni di questi articoli sono ingannevolmente pubblicizzati come “anti 5G”, o come oggetti dagli “effetti energetici”. I campi elettromagnetici a radiofrequenza (il “5G”) sono classificati dallo IARC nel gruppo 2B degli agenti cancerogeni, ovvero come possibilmente cancerogeni per gli esseri umani (vale a dire che la cancerogenicità è solo ipotizzata ma non dimostrata), mentre tutte le radiazioni ionizzanti sono classificate nel gruppo I degli agenti cancerogeni, e cioè nelle sostanze dove c’è evidenza e certezza di cancerogenicità per l’uomo. Inoltre non è dimostrato nessun effetto energetico da parte degli ioni negativi. Ciò che rende ancor più preoccupante il commercio di questi articoli è che tra di essi ce n'è uno espressamente destinato ai bambini.

I livelli di radiazioni riscontrati su questi specifici prodotti sono bassi e quindi il rischio per la salute potrebbe essere legato principalmente ad un uso continuo e ad un contatto diretto con la pelle. Chi li indossa per un periodo prolungato potrebbe comunque essere esposto ad un livello di radiazioni superiore al limite di esposizione della pelle per il pubblico in vigore in Italia (art.146, comma 7, d.lgs. 101/2020).

[panel]Art. 146. Limiti di dose D.Lgs. 101/2020 (Direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 9, 10, 11; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 96).

1. I limiti di dose per i lavoratori esposti sono stabiliti in:

a) 20 mSv dose efficace in un anno solare;
b) fermo restando il rispetto del limite di dose efficace di cui alla lettera a), sono stabiliti i seguenti limiti di dose equivalente in un anno solare:

1) 20 mSv per il cristallino;
2) 500 mSv per la pelle; tale limite si applica alla dose media, su qualsiasi superficie di 1 cm2, indipendentemente dalla superficie esposta;
3) 500 mSv per le estremità.

2. I limiti di dose per gli apprendisti e per gli studenti di cui all’articolo 120, comma 1, sono stabiliti, in relazione alla suddivisione dei medesimi in ragione dell’età e del tipo di attività lavorativa o di studio, nel modo seguente:

a) per gli apprendisti e studenti di cui all’articolo 120, comma 1, lettera a) i limiti di dose efficace e di dose equivalente per particolari organi o tessuti, sono uguali ai limiti fissati per i lavoratori esposti di cui al comma 1;
b) per gli apprendisti e studenti di cui all’articolo 120, comma 1, lettera b), i limiti di esposizione sono stabiliti in:

1) 6 mSv di dose efficace per anno solare;
2) fermo restando il rispetto del limite di dose efficace di cui alla lettera a), sono stabiliti i seguenti limiti di dose equivalente in un anno solare:
2.1) 15 mSv per il cristallino;
2.2) 150 mSv per la pelle; tale limite si applica alla dose media, su qualsiasi superficie di 1 cm2 indipendentemente dalla superficie esposta;
2.3) 150 mSv per le estremità;

c) per gli apprendisti e gli studenti di cui all’articolo 120, comma 1, lettere c) e d) i limiti annuali di dose efficace nonché di dose equivalente per particolari organi o tessuti sono uguali alla metà di quelli stabiliti al comma 7, per gli individui della popolazione; per detti soggetti, inoltre, la dose ricevuta per ogni singola esposizione correlata alla loro attività non può superare un ventesimo dei limiti annuali di cui allo stesso comma 7.

3. Qualora per i lavoratori esposti e per gli apprendisti e gli studenti ad essi equiparati ai sensi del comma 2, lettera a), sia superato, anche a seguito di esposizioni accidentali, di emergenza o esposizioni soggette ad autorizzazione speciale di cui al paragrafo 5 dell’Allegato XXII stesso, il limite annuale di dose efficace di 20 mSv di cui al comma 1, le successive esposizioni devono essere limitate, per anno solare, a 10 mSv sino a quando la media annuale delle esposizioni stesse per tutti gli anni seguenti, compreso l’anno del superamento, risulti non superiore a 20 mSv.

4. L’obbligo della sorveglianza sanitaria eccezionale previsto dall’articolo 141 sussiste per i lavoratori esposti, gli apprendisti e gli studenti che, nel corso delle loro attività lavorative o di studio, abbiano ricevuto, in un anno solare:
a) una dose superiore al limite di 20 mSv fissato al comma 1, lettera a) per la dose efficace, determinata in base alle indicazioni di cui al comma 3, oppure
b) una dose maggiore di uno dei limiti fissati nel comma 1, lettera b) per particolari organi o tessuti.

5. L’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 142 sussiste ove si sia verificata anche una delle condizioni di cui al comma 4.
6. I limiti di dose per i lavoratori che, in relazione alle proprie occupazioni, sono considerati, ai sensi dell’articolo 133, comma 2, lavoratori non esposti, nonché per i lavoratori autonomi e dipendenti da terzi, di cui all’articolo 117, sono, con riferimento all’attività lavorativa di tali soggetti, pari ai corrispondenti limiti fissati nel comma 7, per gli individui della popolazione.

7. I limiti di esposizione per gli individui della popolazione sono stabiliti in:

a) 1 mSv di dose efficace per anno solare;
b) fermo restando il rispetto del limite di dose efficace di cui alla lettera a), sono stabiliti i seguenti limiti di dose equivalente in un anno solare:

1) 15 mSv per il cristallino;
2) 50 mSv per la pelle, calcolato in media su 1 cm2 di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti l’ISIN, l’INL, l’ISS e l’INAIL, sono stabiliti, con riferimento alle diverse modalità di classificazione di cui all’articolo 133:

a) le specifiche grandezze radioprotezionistiche, come mezzo per garantire l’osservanza dei limiti di dose, con i relativi criteri di utilizzo, anche per i casi di esposizione esterna e interna concomitante;
b) particolari casi per i quali non si applicano i limiti di dose;
c) metodi di valutazione delle dosi per lavoratori, apprendisti, studenti e individui della popolazione;
d) i valori di concentrazione di radionuclidi nelle acque di miniera ai fini dell’articolo 23, comma 1.
e) l’aggiornamento dei coefficienti di dose efficace impegnata per unità di introduzione secondo le indicazioni fornite dall’Unione europea.

9. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 8, si applicano le disposizioni dell’Allegato XXIV.[/panel]

I prodotti non sono conformi ai requisiti della Direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza per la protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (Direttiva 2013/59/EURATOM del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom).

Per evitare ogni rischio, si raccomanda agli eventuali possessori di tali accessori di non indossarli; sono stati già allertati i NAS, si sta provvedendo ai relativi avvisi di divieto di vendita rivolti agli importatori e ai siti internet che li commercializzano; questi articoli non possono neppure essere disseminati nell’ambiente: dovrebbero infatti essere conferiti a un soggetto autorizzato allo smaltimento, secondo le procedure dell’art. 204, commi 4 e 5, del d.lgs. 101/2020.

[panel]Art. 204. Rinvenimento di materiale radioattivo D.Lgs. 101/2020 (Direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 94; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 126-bis).

1. Il presente articolo si applica alle situazioni di esposizione esistente di cui all’articolo 198, comma 1, lettera b) ovvero a situazioni di rinvenimento di materiale radioattivo non altrove disciplinato dal presente decreto.

2. Ferme restando le disposizioni degli articoli 45 e 202, comma 4, nel caso in cui l’origine dei materiali radioattivi sia riconducibile a una pratica, i suddetti materiali non sono soggetti al regime autorizzatorio del presente decreto e possono essere allontanati se la concentrazione di attività rispetta i valori stabiliti nell’Allegato I. Nei casi di superamento di tali valori, la medesima condizione ricorre se viene dimostrato il rispetto del criterio di non rilevanza radiologica di cui
all’Allegato I.

3. Ferme restando le disposizioni degli articoli 26 e 202, comma 4, nel caso in cui i materiali radioattivi contengano radionuclidi di origine naturale e non sono stati utilizzati per le loro proprietà radioattive, fissili o fertili, non sono soggetti al regime autorizzatorio del presente decreto e sono allontanati se hanno concentrazioni di attività minori o uguali ai valori stabiliti nell’Allegato II ovvero, in caso di superamento di detti valori, sia rispettato il livello di esenzione di dose efficace per l’individuo rappresentativo di cui all’Allegato II.

4. Il soggetto responsabile dell’attività all’interno della quale avviene il rinvenimento del materiale radioattivo verifica le condizioni di cui ai commi 2 e 3 avvalendosi dell’esperto di radioprotezione. Negli altri casi di rinvenimento tale onere è a carico dell’ARPA/APPA per le funzioni tecniche e di valutazione della dose.

5. Il soggetto di cui al comma 4 è tenuto a comunicare preventivamente al Prefetto e agli organi di vigilanza competenti per territorio l’allontanamento del materiale radioattivo che soddisfa i criteri di cui ai commi 2 e 3.

6. Nei casi in cui il materiale radioattivo che non soddisfa le condizioni di cui ai commi 2 e 3 è introdotto nel territorio nazionale da soggetti con sede o stabile organizzazione fuori dal territorio italiano, anche appartenenti a Stati membri dell’Unione europea, il Prefetto adotta, valutate le circostanze del caso e in relazione alle necessità di tutela della popolazione dai rischi di esposizione e di tutela dell’ambiente, i provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio del materiale
radioattivo o il respingimento dell’intero carico o di parte di esso al soggetto responsabile dell’invio del carico stesso in Italia. Il soggetto estero è responsabile anche per quanto riguarda gli oneri inerenti il rinvio del materiale radioattivo o del carico medesimo. Il Prefetto, con la collaborazione dell’ISIN, avvisa il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che provvede a informare, della restituzione del materiale radioattivo o del carico alla competente autorità dello Stato responsabile dell’invio.[/panel]

Elenco prodotti

1. Alert number: A11/00129/21

Type / number of model:

Magenetix Kids bracelet, 4720iM
Magnetix Sillicone bracelet Xl, 4708iXL
Magnetix sportboost bracelet, 470

Brand: Magnetix

A110012921 Art 1 A110012921 Art 2 A110012921 Art 3

2. Alert number: A11/00128/21

Type / number of model:

4657iXL

Brand: Magnetix

A110012821

3. Alert number: A11/00127/21

Type / number of model:

736211735560

Brand: Energy Armor

A110012721

4. Alert number: A11/00126/21

Type / number of model:

609132886690

Brand: Energy Armor

A110012621

5. Alert number: A11/00124/21

Type / number of model:

609132886690

Brand: Energy Armor

A110012421

6. Alert number: A11/00125/21

Type / number of model:

SKU: IO.TIT.046

Brand: Basic Nero

A110012521

7. Alert number: A11/00123/21

Type / number of model:

non presente

Name: Quantum Pendant

A110012321

[...] seguono in allegato schede notifiche RAPEX

Fonti:
Ministero della Salute
European Commission RPEX

Collegati
[box-note]RAPEX 2022
Direttiva 2001/95/CE Sicurezza Generale Prodotti
Evoluzione Direttiva 2001/95/CE (DSGP): Il nuovo pacchetto "sicurezza dei prodotti e vigilanza del mercato
Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 
Codice del Consumo[/box-note]

Direttiva ministeriale 6 dicembre 2021

ID 15687 | | Visite: 1896 | Direttiva MID

Direttiva ministeriale 6 dicembre 2021

Direttiva ministeriale 6 dicembre 2021 / Schede tecniche verificazione periodica strumenti di misura

Schede tecniche per la verificazione periodica di strumenti di misura utilizzati per funzioni di misura legali

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, entrato in vigore nel mese di settembre 2017, ha realizzato un’ importante opera di codificazione, integrazione, semplificazione, armonizzazione della normativa in materia di controlli metrologici (verificazione periodica, controlli casuali o a richiesta e vigilanza) sugli strumenti di misura in servizio qualora utilizzati per funzioni di misura legali, ossia funzioni di misura giustificate da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali.

Il decreto, al fine di rispondere alle future esigenze di uniformare su tutto il territorio nazionale le procedure tecniche da seguire nei controlli sugli strumenti di misura in servizio non già contemplati nel decreto stesso, ha previsto la possibilità di adottare apposite direttive, senza la necessità di emanare nuovi ulteriori separati regolamenti, al fine di integrare le schede tecniche già incluse dal decreto stesso, così come espressamente indicato dall’art. 3, comma 4, che dispone: “Anche al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale le procedure tecniche da seguire nei controlli e di meglio specificare le prescrizioni al riguardo già contenute nel presente regolamento, possono essere definite dal Ministro dello sviluppo economico apposite direttive, anche rinviando a specifiche norme tecniche”.

L’allegata direttiva introduce le schede tecniche recanti le procedure per la verificazione periodica dei seguenti strumenti di misura in servizio utilizzati per funzioni di misura legali:

[box-info]a) sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua del tipo sistemi di misurazione di gas liquefatti per autotrazione (distributori di GPL);
b) misuratori massici di gas metano per autotrazione (Gas Naturale Compresso – CNG);
c) strumenti per pesare a funzionamento automatico del tipo selezionatrici ponderali.

atte a uniformare il comportamento di tutte le parti interessate nei controlli di tali strumenti.[/box-info]

Con la pubblicazione della direttiva, nel sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico si intendono assolti gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale.

Gli organismi che effettuano la verificazione periodica degli strumenti adeguano le proprie procedure di verificazione entro 9 mesi dalla data di pubblicazione.

...

Collegati
[box-note]Decreto 21 aprile 2017 n. 93
Direttiva 2014/32/UE
Decreto Legislativo 84/2016 Strumenti misura
Schema Direttiva | Schede tecniche verifica periodica strumenti di misura[/box-note]

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Linea guida etichettatura prodotti fertilizzanti regolamento (UE) 2019/1009 (FPR)

ID 15668 | | Visite: 5407 | Regolamento fertilizzanti

Linea guida etichettatura prodotti fertilizzanti regolamento  UE  2019 1009  FPR

Linea guida etichettatura prodotti fertilizzanti regolamento (UE) 2019/1009 (FPR)

ID 15668 | 06.02.2022 / Linea guida allegata C(2021)726

Comunicazione della Commissione relativa all'aspetto dell'etichettatura dei prodotti fertilizzanti dell'UE di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio

A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (entra definitivamente in vigore il 16 luglio 2022), che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/20031 ("regolamento sui prodotti fertilizzanti" o "FPR"), la Commissione pubblica un documento di orientamento per i fabbricanti e le autorità di vigilanza del mercato con informazioni chiare ed esempi sull'aspetto che dovrebbero avere le etichette di cui all'allegato III di tale regolamento.

Il presente documento di orientamento fornisce spiegazioni sull'attuazione pratica delle prescrizioni di etichettatura di cui all'allegato III del FPR. Comprende esempi di etichette per le diverse PFC dei prodotti fertilizzanti dell'UE. Questi esempi sono puramente indicativi. La posizione di ciascuna parte e i colori utilizzati nel presente documento di orientamento non sono obbligatori. Spetta al fabbricante decidere dove posizionare le informazioni sull'etichetta e come disporle, nel rispetto delle prescrizioni del FPR.

Salvo diversa disposizione contenuta nel presente documento di orientamento o se non si utilizzano affatto i colori, negli esempi delle etichette si utilizzano i seguenti codici cromatici:

- in blu: prescrizioni generali;
- in arancione: prescrizioni specifiche per ciascuna PFC;
- in nero: altre informazioni che devono figurare sull'etichetta;
- in verde: sostanze nutrienti indicate.
...
2.13. Esempio di prescrizioni generali di etichettatura e aspetto visivo

Esempio di prescrizioni generali di etichettatura e aspetto visivo

Un riquadro di etichetta dettagliato che include tutte le PFC e i riferimenti alle prescrizioni di etichettatura del FPR viene fornito nell'allegato del presente documento di orientamento.
...
4.1. Esempio di etichetta

Esempio di etichetta FPR
...

segue in allegato

Collegati
[box-note]Guidance document labelling EU fertilising products
Regolamento (UE) 2019/1009
Dichiarazione UE di conformità Fertilizzanti - Modello[/box-note]

Patentino ascensorista: Normativa e Procedura

ID 15629 | | Visite: 19707 | Documenti Riservati Marcatura CE

Patentino ascensorista   Normativa e Procedura

Patentino ascensorista: Normativa e Procedura / Marzo 2022

ID 15629 | 03.03.2022 / Documento completo allegato

Quadro normativo e procedura per il rilascio del "Certificato di abilitazione" alla manutenzione di ascensori di cui all'Art. 15 del DPR 30 aprile 1999 n. 162 (cd Patentino ascensorista) con tutti i riferimenti normativi alla data.
Attesa evoluzione della procedura, con l'emanazione di apposito regolamento per l'abilitazione previsto dall'Art. 23 c. 4 della Legge 20 novembre 2017 n. 167, che ha dato integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE “ascensori”. 
Nelle more dell'emanazione di tale regolamento è da applicare quanto previsto dalla normativa esistente (es DPR n. 1767 del 1951) e secondo quanto indicato dalla Circolare Ministero dell'Interno n. 29/2018).

[box-info]Attenzione!

Risulta, al momento, assente una regolamentazione che renda uniforme, sia i requisiti dei soggetti, che le modalità di svolgimento dei corsi di formazione abilitanti all’esame (possibilmente chiusa dal Regolamento previsto dall’Art. 24 c. 4 della Legge 20 novembre 2017 n. 167.

Al momento, infatti, non è neppure previsto l’obbligo di frequentazione di corsi per la preparazione all’esame, ma comunque opportuna.

Questo ha ingenerato difformità e disallineamenti per i requisiti dei soggetti e per la modalità di svolgimento dei corsi di preparazione all’esame esistenti.[/box-info]

_______

Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162

Art. 15. Manutenzione

1. Ai fini della conservazione dell'impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocita' di spostamento non supera 0,15 m/s a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato. Il certificato di abilitazione e' rilasciato dal prefetto, in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita commissione esaminatrice ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767. (N)
2. Il manutentore provvede anche alla manovra di emergenza che, in caso di necessita', puo' essere effettuata anche da personale di custodia o altro personale competente, autorizzato dal proprietario o dal suo legale rappresentante e istruito per questo scopo.
3. Il manutentore, al fine di garantire la corretta funzionalita' dell'impianto, esegue interventi di manutenzione tenendo conto delle esigenze dell'impianto stesso e, comunque, provvede periodicamente almeno a:
a) a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e delle serrature;
b) a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene;
c) alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti.

4. Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori, compresi gli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocita' di spostamento non supera 0.15 m/s, e almeno una volta all'anno per i montacarichi:
a) a verificare l'integrita' e l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocita' e degli altri dispositivi di sicurezza;
b) a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;
c) a verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra;
d) ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto di cui all'articolo 16.

5. Il manutentore promuove, altresi', tempestivamente la riparazione e la sostituzione delle parti rotte o logorate, o a verificarne l'avvenuta, corretta, esecuzione.

6. Il proprietario o il suo legale rappresentante provvedono prontamente alle riparazioni e alle sostituzioni.

7. Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve fermare l'impianto, fino a quando esso non sia stato riparato informandone, tempestivamente, il proprietario o il suo legale rappresentante e il soggetto incaricato delle verifiche periodiche, nonche' il comune per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

___________
Aggiornamento (N)
La Legge 20 novembre 2017 n. 167 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Al fine di assicurare l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonche' per l'esercizio degli ascensori, il certificato di abilitazione previsto dall'articolo 15, comma 1, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162, e' valido in tutto il territorio nazionale ed e' rilasciato dal prefetto in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica innanzi a un'apposita commissione esaminatrice, dal medesimo nominata e composta da cinque funzionari, in possesso di adeguate competenze tecniche, dei quali almeno uno, oltre al presidente, con laurea in ingegneria, designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dello sviluppo economico, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e da un'azienda sanitaria locale, ovvero da un'agenzia regionale per la protezione ambientale, qualora le disposizioni regionali di attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscano a tale agenzia le competenze in materia. La commissione e' presieduta dal funzionario designato dal Ministero del lavoro o delle politiche sociali. Alla prova teorico-pratica sono presenti almeno tre membri della commissione, compreso il presidente. Al presidente e ai componenti della commissione non spetta alcun compenso".

...

Legge 20 novembre 2017 n. 167

Art. 23. Disposizioni per l’integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori

1. Al fine di assicurare l’integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori, il certificato di abilitazione previsto dall’articolo 15, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è valido in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal prefetto in seguito all’esito favorevole di una prova teorico-pratica innanzi a un’apposita commissione esaminatrice, dal medesimo nominata e composta da cinque funzionari, in possesso di adeguate competenze tecniche, dei quali almeno uno, oltre al presidente, con laurea in ingegneria, designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dello sviluppo economico, dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e da un’azienda sanitaria locale, ovvero da un’agenzia regionale per la protezione ambientale, qualora le disposizioni regionali di attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscano a tale agenzia le competenze in materia. La commissione è presieduta dal funzionario designato dal Ministero del lavoro o delle politiche sociali. Alla prova teorico-pratica sono presenti almeno tre membri della commissione, compreso il presidente. Al presidente e ai componenti della commissione non spetta alcun compenso.

2. La data e la sede delle sessioni di esame è determinata dal prefetto. Il prefetto del capoluogo di regione, tenuto conto del numero e della provenienza delle domande pervenute, previe intese con gli altri prefetti della regione, può disporre apposite sessioni di esame per tutte le domande presentate nella regione allo scopo di razionalizzare le procedure finalizzate al rilascio del certificato di abilitazione.

3. Gli articoli 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, sono abrogati.

4. Il Governo è autorizzato a modificare, con apposito regolamento, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, sulla base delle disposizioni del presente articolo. Alla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi del presente comma sono abrogati i commi 1 e 2 del presente articolo.

[box-info]Competenza rilascio Patentino / Prefetto

Il Prefetto è competente il fini del conseguimento del certificato di abilitazione per l'esercizio dell'attività di manutentore di ascensori e montacarichi, al cui rilascio in accordo con l'Art. 23 della Legge 20 novembre 2017 n. 167 - [/box-info]

[box-info]Regolamento "esami abilitazione" / Previsto

Art. 23 Legge 20 novembre 2017 n. 167

4. Il Governo è autorizzato a modificare, con apposito regolamento, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, sulla base delle disposizioni del presente articolo. Alla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi del presente comma sono abrogati i commi 1 e 2 del presente articolo.[/box-info]

________

[box-note]Circolare Ministero dell'Interno n. 29/2018

Oggetto: Art. 23 della Legge 20/11/2017, n. 167. Ricostituzione delle Commissioni per l’abilitazione per la manutenzione di ascensori e montacarichi. Istruzioni operative.

A seguito di alcuni quesiti insorti in merito al corretto funzionamento delle Commissioni per l’abilitazione per la manutenzione di ascensori e montacarichi, ricostituite ai sensi dell’articolo 23, della legge 20 novembre 2017 n. 167, si portano a conoscenza delle SS.LL. le seguenti indicazioni operative condivise con le altre Amministrazioni Centrali rappresentate all’interno delle predette Commissioni.

Come noto, l’articolo 23 della legge 20 novembre 2017 n. 167 “Disposizioni per l’integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori” prevede la competenza del prefetto al rilascio del certificato di abilitazione per l’esercizio della professione di manutentore di ascensori e montacarichi, di cui all’articolo 15, comma 1, del DPR n. 162 del 1999, a seguito del superamento di apposita prova teorico-pratica da sostenere innanzi ad un’apposita Commissione esaminatrice, dal medesimo nominata.

Lo stesso articolo 23 della Legge n. 167 del 2017 ha disposto, al comma 3, l’abrogazione dell’articolo 7 del DPR n. 1767 del 1951, che individua i documenti da allegare all’istanza di abilitazione all’esercizio della professione di manutentore di ascensori e montacarichi e apparecchi di sollevamento, la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s. La suddetta abrogazione, nel determinare un vuoto normativo, ha generato difficoltà operative per la piena funzionalità delle Commissioni d’esame di che trattasi, in particolare per quanto attiene alle modalità di presentazione dell’istanza per il rilascio dell’abilitazione in argomento.

Pertanto nelle more dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 23, comma 4, della citata legge n. 167 del 2017, considerata l’esigenza di garantire funzionalità ed omogeneità alla operatività delle succitate Commissioni, si precisa che per l’ammissione all’esame teorico-pratico per l’abilitazione all’esercizio della professione di manutentore di ascensori e montacarichi e apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, l’aspirante deve presentare, o trasmettere mediante PEC, alla Prefettura UTG competente per territorio, domanda in carta legale di ammissione alla prova. Nella domanda il candidato, oltre ad indicare il recapito postale (indirizzo della residenza o dell’eventuale domicilio), presso il quale intende ricevere le comunicazioni, dovrà fornire un recapito telefonico ed un eventuale indirizzo di posta elettronica, nonché rilasciare le seguenti dichiarazioni:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’articolo 46 del DPR n. 445 del 18 dicembre 2000, le quali risulti:

- la cittadinanza italiano o comunitaria ovvero la cittadinanza di un paese terzo, con il requisito, in tale ultimo caso, di essere titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero dello status di rifugiato ovvero di protezione sussidiaria (i cittadini comunitari ed extracomunitari devono dichiarare la conoscenza della lingua italiana);
- il compimento della maggiore età alla data della presentazione della domanda;
- la residenza;

b) eventuale dichiarazione di una ditta specializzata o autocertificazione, in caso di lavoratore autonomo, attestante la formazione pratica alle mansioni di manutentore di ascensori e montacarichi:

c) fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

d) due fotografie formato tessera;

e) dichiarazione di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, dalla quale risulti che l’interessato non ha in corso procedimenti penali nei quali sia stata già pronunziata una sentenza di condanna che comporti l’interdizione dalla professione e da un’arte.

La domanda pena di nullità della stessa deve essere sottoscritta dal candidato.[/box-note]

Patentino ascensorista   Normativa e Procedura Schema 1

Schema 1 - Sintesi procedura esame / norme

[box-note]DPR n. 1767 del 1951

Art. 7. Domanda di abilitazione per il personale di manutenzioneAbrogato da Legge 20 novembre 2017 n. 167

L'aspirante al certificato di abilitazione, per essere ammesso all'esame teorico-pratico deve presentare al prefetto:
a) domanda in carta legale corredata del certificato di nascita da cui risulti di aver compiuto 18 anni;
b) certificato penale;
c) eventuale dichiarazione di una ditta specializzata attestante le mansioni in precedenza espletate presso di essa;
d) fotografia del candidato con firma autenticata dal sindaco o dal notaio.

Art. 8. Prova teorico-pratica da sostenersi dinanzi alla Commissione

L'aspirante sara' sottoposto ad un esame orale e ad una prova pratica.

L'esame orale deve accertare la conoscenza generale dello leggi e delle norme tecniche, dei principali tipi di ascensori del loro complesso elettrico e meccanico e delle relative parti, dei pericoli derivanti da cause elettriche o meccaniche nell'esercizio delle proprie mansioni.

La prova pratica tende ad accertare la conoscenza della manutenzione dei singoli organi, della verifica delle funi, della prova dei dispositivi di chiusura, di controllo, di fine corsa, di quelli paracadute, dello stato di isolamento dell'impianto elettrico. L'aspirante dovra' inoltre dimostrare di sapere operare la manovra di soccorso in caso di arresto della cabina fra piano e piano ed in caso di incidenti, di saper intervenire in caso di manomissione dell'impianto.

Art. 9. Certificato di abilitazione

Il certificato di abilitazione viene rilasciato dal prefetto a spese del titolare, a seguito del parere favorevole della Commissione d'esame. Il proprietario dello stabile o altro titolare della licenza di esercizio dello ascensore o montacarichi ed i funzionari preposti al controllo sono tenuti ad assicurarsi che il personale incaricato della manutenzione dell'impianto sia munito del certificato di cui sopra.

Art. 10. Intervento del prefetto nei casi di inosservanza

In caso di inosservanza delle disposizioni della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, del decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 600, e di quelle di cui agli articoli precedenti, il prefetto dispone direttamente, o su proposta degli organi incaricati della vigilanza sull'esercizio e manutenzione degli ascensori e montacarichi, il fermo dell'apparecchio e l'adozione delle relative cautele. Le disposizioni impartite ed il verbale in conseguenza redatto vanno notificati al proprietario dell'ascensore o montacarichi e all'intestatario della licenza di esercizio. [/box-note]

...
segue in allegato

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Collegati
[box-note]D.P.R. N. 162 del 30 Aprile 1999
Nuova Direttiva Ascensori: Direttiva 2014/33/UE
Legge 20 novembre 2017 n. 167
Circolare Ministero dell'Interno n. 29/2018
DPR 28 marzo 1994 n. 268
D.P.R. 24 dicembre 1951 n. 1767
Decreto Ministeriale 9 dicembre 1987 n. 587
Decreto Ministeriale 28 maggio 1979
Norme armonizzate Direttiva Ascensori 2014/33/UE
Libretto e documenti della manutenzione e verifiche ascensori
Verifiche periodiche ascensori
Certificato di abilitazione ascensoristi: in arrivo il Regolamento
Sicurezza ascensori: Norme della serie UNI EN 81-X
UNI 10411-X:20XX - La serie di norme modifiche ad ascensori[/box-note]

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Allegato riservato Patentino ascensorista - Normativa e Procedura Rev. 00 2022.pdf
Certifico S.r.l. Rev. 0.0 2022
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