Slide background
Slide background




Circolare Mise 1/2018 del 21 maggio 2018

ID 6276 | | Visite: 4361 | Documenti Marcatura CE ENTIPermalink: https://www.certifico.com/id/6276

Apparecchi radio bordo navi

Apparati radio per comunicazioni in ambienti ad atmosfera esplosiva

Circolare 1/2018 del 21 maggio 2018 (Prot. 34009) 

La circolare fornisce chiarimenti circa i requisiti tecnici e norme di prova per le radio da utilizzare in ambienti ad atmosfera esplosiva, per squadre antincendio e per operazioni di bunkeraggio.

OGGETTO: Two-way radiotelephone apparatus

Requisiti da rispettare per installazione a bordo delle navi per:

1. Apparati radiotelefonici per comunicazioni in ambienti ad atmosfera esplosiva.

2. Apparati per squadre antincendio a bordo di navi – SOLAS ’74, Reg. II/2.10.10.4.

3. Apparati per comunicazioni durante operazioni di bunkeraggio.


...

La Convenzione Solas 74’, con l’emendamento derivante dalla Risoluzione IMO MSC.338(91), adottata in data 20 novembre 2012, prevede, per le unità costruite il o dopo il 1° Luglio 2014, che siano dotate di almeno 2 “dispositivi di radiocomunicazione a due vie” (Fire-fighter's twoway radiotelephone apparatus) da destinare alla squadra dei vigili del fuoco.

Per tali equipaggiamenti la risoluzione in parola, in considerazione del contesto ambientale di utilizzo, prevede, tra l’altro, che siano garantite le caratteristiche di explosion-proof o intrinsecally safe.

I nuovi equipaggiamenti di radio comunicazione stabiliti dalla Convenzione sono previsti installarsi a bordo delle navi secondo il seguente calendario:

- per le navi nuove (costruite il o dopo il 1° Luglio 2014) a far data dal 1° Luglio 2014 e
- per le navi esistenti (costruite prima del 1° luglio 2014), entro la prima visita dopo il 1° luglio 2018.

In considerazione di quanto sopra, è stato ritenuto necessario stabilire adeguati requisiti tecnici e norme di prova per gli equipaggiamenti in parola, in aderenza ai requisiti essenziali di explosion-proof o intrinsecally safe stabiliti dalla risoluzione IMO in premessa citata.

In tale contesto, per gli equipaggiamenti installati o da installare a bordo delle navi di bandiera, questa Amministrazione, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, ritiene di poter accettare apparati della tipologia conformi:

- per quanto riguarda l’aspetto radio, alla Direttiva 2014/53/UE (RED), o alla direttiva 1999/05/CE (RTTE) nel caso in cui siano stati immessi sul mercato anteriormente al 13 giugno 2017.

Le dichiarazioni di conformità che accompagnano l’apparato devono far esplicito riferimento alle seguenti norme: ETSI EN 300 720 per apparati operanti in banda UHF e ETSI EN 301 178 per apparati operanti in banda VHF;

- per il soddisfacimento dei requisiti essenziali di explosion-proof o intrinsecally safe alla direttiva 2014/34/UE e classificati, almeno, ATEX II 2G EX IB IIB T4 in accordo alla norma EN 60079-11:2012.

Tale determinazione si ritiene possa essere estesa anche agli apparecchi di radiocomunicazione previsti dall’IGF Code (paragrafo 18.4.4.2).

Pertanto, questa Amministrazione ritiene accettabili le sopracitate certificazioni RED, RTTE ed ATEX a condizione che quest’ultima sia certificata dalla Società di gestione attraverso un’accurata valutazione dei rischi, in linea al contesto ambientale di utilizzo di tali equipaggiamenti.

Infine, trattandosi di equipaggiamenti di radio comunicazione, la cui previsione normativa ricade nel contesto del Capitolo II-2 Solas ’74 e dell’IGF Code, questa Amministrazione ritiene che il controllo di conformità, di funzionalità e di installazione possa essere effettuato nel contesto dell’attività delegata agli Organismi Riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 104/2011.

Fonte: MISE

Collegati: 

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Allegato Circolare 1 2018.pdf)Allegato Circolare 1 2018
 
IT284 kB857
Scarica questo file (Circolare 1 del 21 maggio 2018.pdf)Circolare 1 del 21 maggio 2018
 
IT286 kB885

Tags: Marcatura CE Direttiva ATEX Prodotti Direttiva RED

Ultimi archiviati Marcatura CE

Mag 29, 2024 619

Decreto Dirigenziale numero 123 del 20 maggio 2024

Decreto Dirigenziale numero 123 del 20 maggio 2024 ID 21950 | 29.05.2024 Decreto Dirigenziale numero 123 del 20 maggio 2024 - Programma e modalità d'esame per il conseguimento del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe, ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 2,… Leggi tutto
Mag 17, 2024 215

Rettifica regolamento (UE) 2024/1103 - 17.05.2024

Rettifica regolamento (UE) 2024/1103 - 17.05.2024 ID 21874 | 17.05.2024 Rettifica del regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione, del 18 aprile 2024, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche di progettazione… Leggi tutto
Mag 12, 2024 291

Decreto dirigenziale ANSFISA 2 maggio 2024

Decreto dirigenziale ANSFISA 2 maggio 2024 ID 21844 | 12.05.2024 Disciplina per la formazione e l’aggiornamento professionale dei Direttori, Responsabili di esercizio e dei Capi servizio di impianti a fune ai sensi del Decreto Ansfisa n.76655 del 7 dicembre 2023. [box-note]Decreto Dirigenziale 07… Leggi tutto
Orientamenti interpretazione direttiva caricabatteria standardizzato
Mag 07, 2024 222

Orientamenti interpretazione direttiva caricabatteria standardizzato

Orientamenti interpretazione direttiva caricabatteria standardizzato ID 21808 | 07.05.2024 / In allegato Comunicazione della Commissione - Orientamenti per l'interpretazione della direttiva relativa al caricabatteria standardizzato GU C/2024/2997 del 7.5.2024 Scopo del presente documento è fornire… Leggi tutto

Più letti Marcatura CE

Set 04, 2022 110797

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Regolamento CPR (UE) 305/2011 Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 88/10… Leggi tutto