Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 39.783 *

/ Totale documenti scaricati: 25.388.075 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 39.783 *

/ Totale documenti scaricati: 25.388.075 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.783 *

/ Totale documenti scaricati: 25.388.075 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.783 *

/ Totale documenti scaricati: 25.388.075 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 39.783 *

/ Totale documenti scaricati: 25.388.075 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.783 *

/ Totale documenti scaricati: 25.388.075 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.783 *

/ Totale documenti scaricati: 25.388.075 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.783 *

/ Totale documenti scaricati: 25.388.075 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti







Europe, Rome

UNI CEI EN ISO-IEC 17020

ID 7272 | | Visite: 28840 | Documenti UNIPermalink: https://www.certifico.com/id/7272

UNI CEI EN ISO IEC 17020 2012

UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012

Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni.

L’organismo di ispezione ha il compito e la responsabilità di effettuare delle valutazioni di conformità degli elementi sottoposti ad ispezione.

Gli elementi da sottoporre possono far parte della categoria:

- Prodotti, intesi come il risultato di uno o più processi,

- Processi, intesi come insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi di ingresso in elementi di uscita

- Servizi, intesi come risultato di un attività necessariamente effettuata all’interfaccia tra il fornitore ed il cliente, che è generalmente intangibile

Le valutazioni di conformità possono essere effettuate generalmente rispetto a regolamenti, a norme, a determinate specifiche tecniche, a schemi di ispezione o a contratti del cliente/committente. In particolare si possono basare o sulla corrispondenza delle caratteristiche dell’oggetto esaminato a determinate specifiche, o su un giudizio professionale rispetto a requisiti generali, dove per requisiti generali si intendono quei requisiti che, per variabilità e per numerosità, non possono essere inclusi in un unico documento.

L’organismo di ispezione deve sempre garantire il possesso della competenza e del know how necessari per svolgere il suo compito ispettivo.

Premesso che tutte le ispezioni debbano essere svolte con imparzialità, gli organismi di ispezione si possono distinguere in tre tipi, in base alla loro indipendenza organizzativa :

Tipo A: l’organismo di ispezione che svolge esclusivamente attività di valutazione della conformità ed è pertanto organismo di terza parte;
Tipo B: l’organismo di ispezione è una è una parte separata e identificabile di un’organizzazione, e opera solamente per questa organizzazione madre.
Tipo C: l’organismo di ispezione è una parte identificabile, ma non necessariamente separata, di un’organizzazione, e può svolgere attività sia per l’organizzazione madre, sia per altre organizzazioni.

L’organismo di ispezione che svolge attività di valutazione attraverso procedure europee di conformità di prodotti e servizi ai requisiti di sicurezza imposti dalle Direttive europee del cosiddetto “Nuovo approccio”, deve ottenere l’accreditamento come pre-requisito per essere autorizzato dall’Autorità Governativa Nazionale e notificato alla Commissione europea.

...

La norma UNI CEI EN ISO-IEC 17020 specifica i requisiti per la competenza degli organismi che effettuano ispezioni e per l’imparzialità e coerenza delle loro attività d’ispezione.

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento, si applicano i termini e le definizioni di cui alla IS0/IEC 17000 e i termini e le definizioni seguenti.

3.1 ispezione: Esame di un prodotto (3.2), di un processo (3.3), di un servizio (3.4), o di una installazione, o di una loro progettazione, e determinazione della sua conformità a requisiti specifici o, sulla base di un giudizio professionale, a requisiti generali.

Nota 1 l'ispezione di processi può comprendere persone, impianti, tecnologie o metodologie.

Nota 2 Procedure o schemi di ispezione possono limitare l'ispezione solo ad un esame.

Nota3 Adattata dalla ISO/IEC 17000:2004, definizione 4.3.

Nota 4 Nella presente norma internazionale, il termine "elemento" è utilizzato per comprendere un prodotto, un servizio o un'installazione, a seconda dei casi.

3.2 prodotto: Risultato di un processo.

Nota 1 Nella ISO 9000:2005 sono citate quattro categorie generali di prodotti: 

- servizi (per esempio, trasporto, vedere la definizione al punto 3.4);

- software (per esempio, un programma per computer, il contenuto di un vocabolario); 

- hardware (per esempio, la parte meccanica di un motore);

- materiali da processo continuo (per esempio, un lubrificante).

Molti prodotti comprendono elementi appartenenti a differenti categorie generali di prodotti. L'attribuzione della denominazione servizio, software, hardware o materiale da processo continuo dipende dalla prevalenza di una categoria rispetto alle altre.

Nota 2 I prodotti comprendono risultati di processi naturali, quali la crescita di piante e la formazione di altre risorse naturali.

Nota 3 Adattata dalla ISO/IEC 17000:2004 definizione 3.3.

3.3 processo: Insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in ingresso in elementi in uscita.

Nota Adattata dalla ISO 9000:2005, definizione 3.4.1.

3.4 servizio: Risultato di almeno un'attività necessariamente effettuata all'interfaccia tra il fornitore ed il cliente, che è generalmente intangibile.

Nota 1 l'erogazione di un servizio può comportare, per esempio, quanto segue:

- un'attività eseguita su un prodotto tangibile fornito dal cliente (per esempio, un'automobile da riparare);

- un'attività eseguita su un prodotto intangibile fornito dal cliente (per esempio, la dichiarazione dei redditi per richiedere un rimborso fiscale);

- l'erogazione di un prodotto intangibile (per esempio, l'erogazione di informazioni nel contesto della trasmissione di conoscenze);

- la messa a disposizione di un ambiente per il cliente (per esempio, nel settore alberghiero e della ristorazione).

Nota 2 Adattata dalla ISO 9000:2005, definizione 3.4.2, Nota 2.

3.5 organismo di ispezione: Organismo che esegue ispezioni (3.1).

Nota Un organismo può essere un'organizzazione, o parte di un'organizzazione.

Nota 1 Un sistema di ispezione può operare a livello internazionale, regionale"), nazionale o locale. 

3.6 sistema di ispezione: Regole, procedure, e modello gestionale per eseguire un'ispezione. Un sistema di ispezione può operare a livello internazionale, regionale, nazionale o locale.

Nota 1 Un sistema di ispezione può operare a livello internazionale, regionale"), nazionale o locale. 

Nota 2 Adattata dalla 1S0/IEC 17000:2004, definizione 2.7. 

3.7 schema di ispezione: Sistema di ispezione (3.6) a cu i si applicano gli stessi requisiti specificati, le stesse specifiche regole e le stesse procedure.

Nota 1 Schemi di ispezione possono operare a livello internazionale, regionale, nazionale o locale.

Nota 2 Gli schemi sono a volte anche chiamati "programmi". 

Nota 3 Adattata dalla 1S0 /IEC 17000:2004, definizione 2.8.

3.8 imparzialità: Presenza di obiettività.

Obiettività significa che non esistono conflitti di interesse o che questi sono stati risolti in modo da non influenzare negativamente le conseguenti attività dell'organismo di ispezione.

Altri termini che sono utili per trasmettere il concetto di imparzialità sono: indipendenza, assenza di conflitto di interessi, assenza di parzialità, assenza di pregiudizio, neutralità, onestà, apertura mentale, equità, distacco, equilibrio.

3.9 ricorso, appello: Richiesta indirizzata dal fornitore dell'elemento da sottoporre ad ispezione all'organismo di ispezione, per la riconsiderazione, da parte di tale organismo, di una decisione che questi ha assunto relativamente a quell’oggetto.

Nota Adattata dalla 1S0 /IEC 17000:2004, definizione 6.4.

3.10 reclamo: Espressi one d'insoddisfazione, diversa dal ricorso, manifestata da una persona o da una organizzazione ad un organismo di ispezione, relativa alle attività di tale organismo, per la quale è attesa una risposta.

Nota Adattata dalla 1S0 /IEC 17000:2004, definizione 6.5.

4. REQUISITI GENERALI

4.1 Imparzialità e indipendenza

4.1.1 Le attività di ispezione devono essere eseguite con imparzialità.

4.1.2 L'organismo di ispezione deve essere responsabile per l'imparzialità delle proprie attività di ispezione e non deve permettere che pressioni di tipo commerciale, finanziario o di altro genere compromettano l'imparzialità.

4.1.3 L'organismo di ispezione deve identificare con continuità i rischi per la propria imparziaità. Questo deve comprende re quei rischi che derivano dalle sue attività, dalle sue relazioni o dalle relazioni del suo personale. Tuttavia, tali relazioni non presentano necessariamente un organismo di ispezione come affetto da un rischio di imparzialità.
Nota Una relazione che minaccia l'imparzialità dell'organismo di ispezione può essere fondata sulla proprietà, governance, modello gestionale, personale, risorse condivise, finanze, contratti, marketing (compresa la promozione di una marca), e sul pagamento di una commissione sulle vendite o altro incentivo per apportare nuovi clienti.

4.1.4 Se viene identificato un rischio pe r l'imparzialità, l'organismo di ispezione deve essere in grado di dimostrare come elimina o minimizza tale rischio.

L'alta direzione dell'organismo di ispezione deve impegnarsi riguardo all'imparzialità.

Nota nazionale - Il termine '"regione" indica, in tale contesto, una area geografica che può eventualmente comprendere più nazioni.

4.1.5 L'organismo di ispezione deve essere indipendente, nella misura richiesta, tenuto conto delle condizioni nelle quali esegue i propri servizi. In funzione di tali condizioni, esso deve soddisfare i requisiti minimi stabiliti chiaramente in appendice A, come descritto di seguito.

a) Un organismo di ispezione che esegue ispezioni di terza parte deve soddisfare i requisiti di cui al punto A.1 (organismo di ispezione di terza parte).

b) Un organismo di ispezione che esegue ispezioni di prima parte, ispezioni di seconda parte, o entrambe, che costituisce una parte separata ed identificabile di un'organizzazione che opera nella progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, utilizzo o manutenzione degli elementi che esso sottopone ad ispezione e che eroga servizi di ispezione solo alla propria organizzazione di appartenenza (organismo di ispezione"interno") deve soddisfa re i requistii di tipo B di cui al punto A.2.

c) Un organismo di ispezione che esegue ispezioni di prima parte, ispezioni di seconda parte, o entrambe, che costituisce una parte identificabile ma non necessariamente separata di una organizzazione che opera nella progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, utilizzo o manutenzione degli elementi che esso sottopone ad ispezione e che eroga servizi di ispezione alla propria organizzazione madre o ad altre parti, o ad entrambe, deve soddisfare i requisiti di tipo C di cui al punto A.3.

4.2 Riservatezza

4.2.1 L'organismo di ispezione deve essere responsabile, in conseguenza degli impegni legalmente validi, della gestione di tutte le informazioni ottenute o prodotte durante l'esecuzione delle attività di ispezione. L'organismo di ispezione deve indicare al cliente, in anticipo, le informazioni che intende rendere di dominio pubblico. Ad eccezione delle informazioni che il cliente rende disponibili al pubblico, o quando concordato tra l'organismo di ispezione ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami), tutte le altre informazioni sono considerate informazioni proprietarie e devono essere ritenute riservate.

Nota Gli impegni legalmente validi possono essere, per esempio, gli accordi contrattuali.

4.2.2 Quando l'organismo di ispezione è obbligato per legge, o autorizzato da impegni contrattuali, a rilasciare informazioni riservate, il cliente o il singolo interessato devono, a meno che sia proibito dalla legge, essere avvertiti delle informazioni fornite.

4.2.3 Le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante, o da autorità in ambito legislativo), devono essere trattate come
informazioni riservate.

...
Fonte: UNI
http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-cei-en-iso-iec-17020-2012.html

Tags: Normazione Norme UNI Norme CEI

Ultimi inseriti

Decisione di esecuzione  UE  2024 1956
Lug 17, 2024 29

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1956

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1956 ID 22269 | 17.07.2024 Decisione di esecuzione (UE) 2024/1956 della Commissione, del 16 luglio 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n.… Leggi tutto
Lug 16, 2024 28

DPCM 18 settembre 2023 n. 164

in News
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2023 n. 164 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, in materia di organizzazione del Ministero… Leggi tutto
Lug 16, 2024 33

DPCM 20 giugno 2024 n. 99

in News
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2024 n. 99 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il Testo Unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, in materia di organizzazione del Ministero… Leggi tutto
Decreto 27 giugno 2024
Lug 16, 2024 27

Decreto 27 giugno 2024 - Aggiornamento elenco attrazioni spettacolo viaggiante

in News
Decreto 27 giugno 2024 - Aggiornamento elenco attrazioni spettacolo viaggiante ID 22265 | 16.07.2024 Decreto 27 giugno 2024 Aggiornamento dell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante. (GU n.165 del 16.07.2024) __________ Art. 1. L’elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e… Leggi tutto
Lug 15, 2024 44

Direttiva (UE) 2016/943

in News
Direttiva (UE) 2016/943 ID 22263 | 15.07.2024 Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU… Leggi tutto
Specie aliene nei nostri mari 2024
Lug 15, 2024 70

Specie aliene nei nostri mari

Specie aliene nei nostri mari / Opuscolo ISPRA 2024 ID 22261 | 15.07.2024 / In allegato La biodiversità del Mar Mediterraneo è in continua evoluzione, colonizzato da specie in espansione di areale che arrivano attraverso corridoi naturali, come lo Stretto di Gibilterra, e da specie non indigene o… Leggi tutto
Pronti per il 55
Lug 15, 2024 125

Pacchetto legislativo "Pronti per il 55%"

Pacchetto legislativo "Pronti per il 55%" ID 22250 | 15.07.2024 / Download Scheda La Commissione accoglie con soddisfazione l'adozione oggi di due pilastri finali del pacchetto legislativo "Pronti per il 55%" volto a conseguire gli obiettivi climatici dell'UE per il 2030. In vista della conferenza… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Lug 11, 2024 117

Sentenza TAR Umbria 16 gennaio 2024 n. 12

Sentenza TAR Umbria 16 gennaio 2024 n. 12 ID 22233 | 11.07.2024 / In allegato Ai sensi dell’art. 50 del TUEL il Sindaco può adottare ordinanze extra ordinem per fronteggiare pericoli legali alla salute e all’incolumità pubblica, provvedimenti dal contenuto atipico che devono ritenersi legittimi in… Leggi tutto