Norme armonizzate impianti a fune Reg. UE 2016/424 | Marzo 2018
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Norme armonizzate impianti a fune trasporto persone Reg. (UE) 2016/424 | Marzo 2018
Primo elenco dei riferimenti delle norme armonizzate Reg. (UE) 2016/424
Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione del regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE.
(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione)
Comunicazione 2018/C 114/04 del 28 marzo 2018
Questo è il primo elenco dei riferimenti delle norme armonizzate pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma del regolamento (UE) 2016/424
Comunicazione 2018/C 114/04
OEN |
Riferimento e titolo della norma (e documento di riferimento) |
Data di inizio della presunzione di conformità - Nota 0 |
Riferimento della norma sostituita |
Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1 |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
CEN |
EN 1709:2004 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Prove, manutenzione, controlli di esercizio |
21.4.2018 |
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CEN |
EN 1908:2015 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Dispositivi di tensionamento |
21.4.2018 |
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CEN |
EN 1909:2017 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Recupero e salvataggio |
21.4.2018 |
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CEN |
EN 12385-8:2002 Funi di acciaio - Sicurezza - Parte 8: Funi traenti e portanti traenti a trefoli per installazioni destinate al trasporto di persone |
21.4.2018 |
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CEN |
EN 12385-9:2002 Funi di acciaio - Sicurezza - Parte 9: Funi chiuse portanti per installazioni destinate al trasporto di persone |
21.4.2018 |
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CEN |
EN 12927-1:2004 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Funi - Parte 1: Criteri di selezione delle funi e loro attacchi di estremità |
21.4.2018 |
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CEN |
EN 12927-3:2004 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Funi - Parte 3: Specifiche per le impalmature su funi traenti, portanti-traenti e di traino a 6 trefoli |
21.4.2018 |
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CEN |
EN 12927-4:2004 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Funi - Parte 4: Attacchi di estremità |
21.4.2018 |
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CEN |
EN 12927-5:2004 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Funi - Parte 5: Immagazzinamento, trasporto, messa in opera e messa in tensione |
21.4.2018 |
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CEN |
EN 12927-8:2004 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Funi - Parte 8: Controllo magneto-induttivo delle funi (MRT) |
21.4.2018 |
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CEN |
EN 12930:2015 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Calcoli |
21.4.2018 |
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CEN |
EN 13107:2015 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Opere di ingegneria civile |
21.4.2018 |
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EN 13107:2015/AC:2016 |
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CEN |
EN 13223:2015 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Argani ed altri dispositivi meccanici |
21.4.2018 |
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CEN |
EN 13243:2015 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Apparecchiature elettriche ad esclusione di quelle per gli argani |
21.4.2018 |
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CEN |
EN 13796-1:2017 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Veicoli - Parte 1: Attacchi, carrelli, freni sul veicolo, cabine, seggiola, vetture, veicoli di manutenzione, dispositivi di traino |
21.4.2018 |
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Nota 0:
questa è la data a partire dalla quale il rispetto della norma armonizzata o di parti di essa conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni pertinenti della legislazione dell’Unione.
Nota 1:
in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall’organizzazione europea di normazione, ma è bene richiamare l’attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.
Nota 2.1:
la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell’Unione.
Nota 2.2:
la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell’Unione.
Nota 2.3:
la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell’Unione per quei prodotti o servizi che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell’Unione per i prodotti o servizi che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.
Nota 3:
in caso di modifiche, la norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata.
NOTA:
- Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso le organizzazioni europee di normazione o presso gli organismi nazionali di normazione il cui elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente all’articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012 (3).
- Le norme armonizzate sono adottate dalle organizzazioni europee di normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte le altre lingue ufficiali richieste dell’Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
- La pubblicazione dei riferimenti alle rettifiche «…/AC:YYYY» avviene a solo scopo di informazione. Una rettifica elimina errori di stampa, linguistici o simili nel testo di una norma e può riferirsi a una o più versioni linguistiche (inglese, francese e/o tedesco) di una norma adottata da un’organizzazione europea di normazione.
- La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.
- La Commissione europea assicura l’aggiornamento del presente elenco.
GUUE C 114/7 del 28.03.2018
Regolamento (UE) 2016/424: Impianti a fune
Tags: Marcatura CE Norme armonizzate Regolamento Impianti a fune