
Decisione di esecuzione (UE) 2026/2211 / Norme armonizzate PED Ottobre 2026
ID 27208 | 02 Ottobre 2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/2211 della Commissione, del 1° ottobre 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/165 della Commissione per quanto riguarda le norme armonizzate per i sistemi di refrigerazione e le pompe di calore, le attrezzature per GPL, i recipienti criogenici e la saldatura e la brasatura redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
C/2026/6957
GU L 2026/2211 del 2.10.2026
Entrata in vigore: 02.10.2026
Vedi Elenco completo norme armonizzate PED
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 12 della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le attrezzature a pressione e gli insiemi di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all’allegato I di tale direttiva.
(2) Con decisione di esecuzione C(2024) 1241, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di redigere nuove norme armonizzate, di rivedere le norme armonizzate esistenti e di completare il lavoro sui progetti di norme armonizzate a sostegno della direttiva 2014/68/UE.
(3) In base a tale richiesta, il CEN ha rivisto e modificato le seguenti norme armonizzate: EN 10253-2:2021 sui raccordi per tubazioni da saldare di testa. Ciò ha portato all’adozione della norma modificativa seguente: EN 10253-2:2021+A1:2025. Il CEN ha inoltre rivisto e modificato la seguente norma: EN 12392: 2016 + A1:2022 sui semilavorati di alluminio. Ciò ha portato all’adozione della norma modificativa EN 12392:2025. Il CEN ha inoltre rivisto e modificato le norme EN 12953-2:2012, EN 12953-6:2011 ed EN 12953-9:2007 sulle caldaie a tubi da fumo. Ciò ha portato all’adozione delle norme modificative EN 12953-2:2025, EN 12953-6:2024 ed EN 12953-9:2024. Il CEN ha inoltre rivisto e modificato la seguente norma: EN 13134:2000 sulla brasatura forte. Ciò ha portato all’adozione della norma modificativa seguente: EN ISO 17779:2025. Il CEN ha inoltre rivisto e modificato la norma EN 13136:2013+A1:2018 sugli impianti di refrigerazione e le pompe di calore, con l’adozione della norma modificativa EN ISO 24664:2024. Il CEN ha inoltre rivisto e modificato la seguente norma: EN ISO 13585:2012 sulla brasatura forte. Ciò ha portato all’adozione della norma modificativa seguente: EN ISO 13585:2024. Il CEN ha inoltre rivisto e modificato la seguente norma: EN 14129:2014. Ciò ha portato all’adozione della norma modificativa EN 14129:2024 relativa ad attrezzature e accessori per GPL. Il CEN ha inoltre rivisto e modificato la seguente norma: EN 14222:2021. Ciò ha portato alla norma modificativa EN 14222:2021+A1:2025 relativa ai generatori di vapore in acciaio inossidabile. Il CEN ha rivisto e modificato la norma EN 14585-1:2006 relativa alle tubazioni metalliche ondulate. Ciò ha portato all’adozione della norma modificativa EN 14585:2024. Il CEN ha inoltre rivisto e modificato la seguente norma: EN 14917:2021 relativa ai compensatori di dilatazione a soffietto metallico. Ciò ha portato all’adozione della norma modificativa EN 14917:2021+A1:2026. Il CEN ha inoltre modificato la norma EN ISO 15493:2003/A1:2017. Ciò ha portato alla norma modificativa EN 15493:2003/A11:2025. Il CEN ha inoltre rivisto e modificato la seguente norma: EN ISO 15613:2004. Ciò ha portato all’adozione della norma modificativa EN 15613:2025. Il CEN ha rivisto e modificato la norma EN ISO 15614-5:2004 sulle procedure di saldatura. Ciò ha portato all’adozione della norma modificativa seguente: EN ISO 15614-5:2024. Il CEN ha inoltre rivisto e modificato la seguente norma: EN ISO 15614-11:2002 sulle procedure di saldatura. Ciò ha portato all’adozione della norma modificativa EN ISO 15614-11:2025. Il CEN ha rivisto e modificato la norma EN ISO 21009-2:2015 sui recipienti criogenici. Ciò ha portato alla norma modificativa EN ISO 21009-2:2024. Il CEN ha rivisto e modificato la norma EN 21922:2021 sugli impianti di refrigerazione e le pompe di calore. Ciò ha portato alla norma modificativa EN ISO 21922:2021/A1:2024. Il CEN ha integrato la norma EN 14071:2024 sulle attrezzature per GPL. Infine, il CEN ha integrato la norma EN ISO 14732: 2025 relativa al personale di saldatura.
(4) La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato la conformità di tali norme per gli apparecchi a pressione elaborate, modificate o riviste dal CEN alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2024) 1241.
(5) Le seguenti norme armonizzate soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, stabiliti nell’allegato I della direttiva 2014/68/UE: EN 10253-2:2021+A1:2025, EN 12392:2025, EN 12953-2:2025, EN 12953-9:2024, EN ISO 17779:2025, EN ISO 24664:2024, EN ISO 13585:2024, EN 14129:2024, EN 14222:2021+A1:2025, EN 14585:2024, EN 14917:2021+A1:2026, EN ISO 15493:2003/A11:2025, EN ISO 15613:2025, EN ISO 15614-5:2024, EN ISO 15614-11:2025, EN ISO 21009-2:2024, EN ISO 21922:2021/A1:2024, EN 14071:2024 ed EN ISO 14732:2025. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(6) Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2025/165 della Commissione figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/68/UE. Al fine di garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme armonizzate EN 10253-2:2021+A1:2025, EN 12392:2025, EN 12953-2:2025, EN 12953-6:2024, EN 12953-9:2024, EN ISO 17779:2025, EN ISO 24664:2024, EN ISO 13585:2024, EN 14129:2024, EN 14222:2021+A1:2025, EN 14585:2024, EN 14917:2021+A1:2026, EN ISO 15493:2003/A11:2025, EN ISO 15613:2025, EN ISO 15614-5:2024, EN ISO 15614-11:2025, EN ISO 21009-2:2024, EN ISO 21922:2021/A1:2024, EN 14071:2024 ed EN ISO 14732:2025 dovrebbero essere inclusi in tale allegato.
(7) È necessario ritirare dalla serie L della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti delle norme armonizzate EN 10253-2:2021, EN 12392:2016+A1:2022, EN 12953-2:2012, EN 12953-6:2011, EN 12953-9:2007, EN 13134:2000, EN 13136:2013+A1:2018, EN ISO 13585:2012, EN 14129:2014, EN 14222:2021, EN 14585-1:2006, EN 14917:2021, EN ISO 15493:2003 unitamente agli eventuali riferimenti delle relative norme modificative o rettificative, EN ISO 15613:2004, EN ISO 15614-5:2004, EN ISO 15614-11:2002, EN ISO 21009-2:2015 ed EN ISO 21922:2021 unitamente agli eventuali riferimenti delle relative norme modificative o rettificative, in quanto tali norme sono state riviste. È pertanto opportuno sopprimere detti riferimenti dall’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2025/165.
(8) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare i loro prodotti oggetto delle norme armonizzate EN 10253-2:2021, EN 12392:2016+A1:2022, EN 12953-2:2012, EN 12953-6:2011, EN 12953-9:2007, EN 13134:2000, EN 13136:2013+A1:2018, EN ISO 13585:2012, EN 14129:2014, EN 14222:2021, EN 14585-1:2006, EN 14917:2021, EN ISO 15493:2003, EN ISO 15613:2004, EN ISO 15614-5:2004, EN ISO 15614-11:2002, EN ISO 21009-2:2015 e EN ISO 21922:2021 è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme.
(9) La norma armonizzata EN 12953-6:2024 relativa ai requisiti per l’equipaggiamento tecnico delle caldaie a tubi da fumo soddisfa diversi requisiti cui intende riferirsi ma mostra carenze tecniche per quanto riguarda i requisiti per le modalità di funzionamento delle attrezzature a pressione, il superamento dei limiti ammissibili, la progettazione e la costruzione degli accessori di sicurezza e la protezione dal rischio di surriscaldamento. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con le relative limitazioni.
(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2025/165.
(11) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2025/165 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il punto 1 dell’allegato della presente decisione si applica a decorrere dal 2 aprile 2028.
ALLEGATO
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2025/165 è così modificato:
1) le righe 69, 82, 109, 113, 116, 122, 123, 146, 155, 159, 166, 167, 169, 171, 175, 179, 190 e 195 sono soppresse;
2) sono inserite in ordine sequenziale le righe seguenti:
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«69 bis.
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EN 10253-2:2021+A1:2025
Raccordi per tubazioni da saldare di testa - parte 2: Acciai non legati e ferritici con requisiti specifici di controllo»
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«82 bis.
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EN 12392:2025
Alluminio e leghe di alluminio - Semilavorati - Requisiti particolari per prodotti destinati alla fabbricazione di apparecchi a pressione»
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«109 bis.
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EN 12953-2:2025
Caldaie a tubi da fumo - parte 2: Materiali per le parti in pressione delle caldaie e degli accessori»
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«113 bis.
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EN 12953-6:2024
Caldaie a tubi da fumo - parte 6: Requisiti per l’equipaggiamento della caldaia
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Limitazioni: la conformità ai punti 5.1.6 e 5.3.1 della norma EN 12953-6:2024 e al relativo allegato F non conferisce una presunzione di conformità al requisito essenziale di salute e di sicurezza di cui all’allegato I, punto 2.3, della direttiva 2014/68/UE.
La conformità all’allegato F e al punto 5.6.1.1 della norma EN 12953-6:2024 non conferisce una presunzione di conformità al requisito essenziale di salute e di sicurezza di cui all’allegato I, punto 2.10, della direttiva 2014/68/UE.
La conformità al punto 5.6.1.1 della norma EN 12953-6:2024 non conferisce una presunzione di conformità al requisito essenziale di salute e di sicurezza di cui all’allegato I, punto 2.11.1, della direttiva 2014/68/UE.
La conformità al punto 5.6.1.1 della norma EN 12953-6:2024 non conferisce una presunzione di conformità al requisito essenziale di salute e di sicurezza di cui all’allegato I, punto 5, secondo comma, lettera a), della direttiva 2014/68/UE.»
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«116 bis.
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EN 12953-9:2024
Caldaie a tubi da fumo - parte 9: Requisiti dei dispositivi di limitazione della caldaia e degli accessori»
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«122 bis.
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EN ISO 17779:2025
Brasatura - Specificazione e qualificazione delle procedure di brasatura per materiali metallici (ISO 17779:2021)»
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«123 bis.
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EN ISO 24664:2024
Impianti di refrigerazione e pompe di calore - Dispositivi di sovrappressione e relative tubazioni - Metodi di calcolo (ISO 24664:2024)»
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«146 bis.
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EN ISO 13585:2024
Brasatura forte - Qualificazione dei brasatori e degli operatori per la brasatura forte (ISO 13585:2021)»
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«155 bis.
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EN 14129:2024
Attrezzature e accessori per GPL - Valvole di sicurezza limitatrici di pressione per recipienti a pressione per GPL»
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«159 bis.
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EN 14222:2021 + A1:2025
Generatori di vapore in acciaio inossidabile»
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«166 bis.
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EN 14585:2024
Tubazioni metalliche ondulate per applicazioni a pressione»
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«167 bis.
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EN 14917:2021 + A1:2026
Compensatori di dilatazione a soffietto metallico per impieghi a pressione»
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«169 bis.
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EN ISO 15493:2003
Sistemi di tubazioni di materia plastica per applicazioni industriali - Acrilonitrile - Butadiene - Stirene (ABS), policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) e clorurato (PVC-C) - Specifiche per i componenti ed il sistema - Serie metrica (ISO 15493:2003)
EN ISO 15493:2003/A1:2017
EN ISO 15493:2003/A11:2025»
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«171 bis.
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EN ISO 15613:2025
Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici - Qualificazione sulla base di prove di saldatura di pre-produzione (ISO 15613:2025)»
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«175 bis.
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EN ISO 15614-5:2024
Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici - Prove di qualificazione della procedura di saldatura - parte 5: Saldatura ad arco di titanio, zirconio e loro leghe (ISO 15614-5:2024)»
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«179 bis.
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EN ISO 15614-11:2025
Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici - Prove di qualificazione della procedura di saldatura - parte 11: Saldatura a fascio elettronico e a fascio laser (ISO 15614-11:2025)»
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«190 bis.
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EN ISO 21009-2:2024
Recipienti criogenici - Recipienti fissi isolati sottovuoto - parte 2: Requisiti di funzionamento (ISO 21009-2:2024)»
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«195 bis.
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EN ISO 21922:2021
Sistemi di refrigerazione e pompe di calore - Valvole - Requisiti, prove e marcatura (ISO 21922:2021)
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3) sono aggiunte le righe seguenti:
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«204.
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EN 14071:2024
Attrezzature e accessori per GPL - Valvole di sicurezza limitatrici di pressione per recipienti a pressione per GPL - Attrezzature ausiliarie»
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«205.
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EN ISO 14732:2025
Personale di saldatura - Prove di qualificazione degli operatori di saldatura e dei preparatori di saldatura per la saldatura completamente meccanizzata ed automatica di materiali metallici (ISO 14732:2025)»
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[...] Segue in allegato
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