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Decisione di esecuzione (UE) 2026/2003

Norme armonizzate RED

Decisione di esecuzione (UE) 2026/2003 | Norme armonizzate RED Settembre 2026

ID 27039 | 07 Settembre 2026 / Decisione di esecuzione (UE) in allegato IT/EN

Decisione di esecuzione (UE) 2026/2003 della Commissione, del 4 settembre 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 per quanto riguarda le norme armonizzate relative alle apparecchiature di radiodeterminazione per applicazioni di tracciamento della posizione, alle stazioni base di comunicazione cellulare, ai dispositivi a banda ultra larga, ai dispositivi di rilevamento dei materiali, ai sistemi radio fissi, alle apparecchiature radar di rilevamento del livello del serbatoio, agli amplificatori, alle antenne attive, ai sensori per il controllo del traffico aereo e ad altre apparecchiature radio, e che rettifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/2499

C/2026/6182

GU L 2026/2003 del 7.9.2026

Entrata in vigore: 07.09.2026
...

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all’articolo 16 della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le apparecchiature radio che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono considerate conformi ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3 di tale direttiva, qualora siano contemplati in tali norme o parti di esse.

(2) Con decisione di esecuzione C(2015) 5376 la Commissione ha presentato una richiesta al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) di elaborare e rivedere norme armonizzate per le apparecchiature radio e a sostegno dei requisiti essenziali stabiliti nella direttiva 2014/53/UE e di cui all’allegato II di tale decisione («richiesta»).

(3) Sulla base della richiesta, l’ETSI ha elaborato le seguenti norme armonizzate: EN 300 440-2 V3.1.1 sulle apparecchiature di radiodeterminazione per applicazioni di tracciamento della posizione, EN 301 489-5 V2.3.1 sulle apparecchiature radio mobili terrestri non pubbliche e le apparecchiature ausiliarie e radio terrestri a circuito chiuso, EN 301 489-13 V2.1.1 sulla banda radio per uso civile e le apparecchiature ausiliarie, EN 301 489-50 V2.4.1 sulle stazioni base di comunicazione cellulare, i ripetitori e le apparecchiature ausiliarie, EN 302 065-3-3 V3.1.0 sui dispositivi a banda ultra larga installati su veicoli a motore e ferroviari, EN 302 065-4-4 V2.1.1 sui dispositivi di rilevamento dei materiali, EN 303 364-1-1 V1.1.1 sui sensori per il controllo del traffico aereo e EN 305 550-5 V1.1.1 sulle apparecchiature di comunicazione a raggio ultra corto.

(4) Sulla base della richiesta, l’ETSI ha inoltre rivisto le seguenti norme armonizzate: EN 302 217-2 V3.3.1 sui sistemi radio fissi, EN 302 372 V2.1.1 sui dispositivi a corto raggio, EN 303 135 V2.1.1 sulla sorveglianza costiera, i servizi per traffico navale e i radar portuali e EN 303 354 V1.1.1 sugli amplificatori e le antenne attive per la ricezione di trasmissioni TV negli edifici residenziali, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 della Commissione. Ciò ha portato all’adozione delle norme armonizzate EN 302 217-2 V3.4.1, EN 302 372 V3.1.1, EN 303 135 V2.2.1 ed EN 303 354 V1.2.1.

(5) La Commissione ha valutato, insieme all’ETSI, la conformità delle norme armonizzate EN 302 217-2 V3.4.1, EN 302 372 V3.1.1, EN 303 135 V2.2.1 ed EN 303 354 V1.2.1 alla richiesta.

(6) Inoltre, sulla base della richiesta, il Cenelec ha modificato la norma armonizzata EN 50566:2017, quale modificata dalla norma EN 50566:2017/A1:2023, sulla conformità in merito ai campi elettromagnetici prodotti da dispositivi portatili di comunicazione senza fili, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2022/2191. Ciò ha indotto il Cenelec ad adottare la norma armonizzata EN 50566:2017/A2:2025. La Commissione ha valutato, insieme al Cenelec, la conformità della norma armonizzata EN 50566:2017, quale modificata dalle norme EN 50566:2017/A1:2023 ed EN 50566:2017/A2:2025, alla richiesta.

(7) La norma armonizzata EN 50566:2017 e relative modifiche, ovvero EN 50566:2017/A1:2023 ed EN 50566:2017/A2:2025, e le norme armonizzate EN 300 440-2 V3.1.1, EN 302 065-3-3 V3.1.0, EN 302 065-4-4 V2.1.1, EN 302 217-2 V3.4.1, EN 302 372 V3.1.1, EN 303 135 V2.2.1, EN 303 354 V1.2.1, EN 303 364-1-1 V1.1.1 ed EN 305 550-5 V1.1.1 soddisfano i requisiti essenziali cui intendono riferirsi e che sono stabiliti dall’articolo 3 della direttiva 2014/53/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme armonizzate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(8) Le norme armonizzate EN 301 489-5 V2.3.1, EN 301 489-13 V2.1.1 ed EN 301 489-50 V2.4.1 non riguardano i requisiti relativi alle emissioni nella banda di frequenza sotto 9 kHz.

(9) Inoltre, la norma armonizzata EN 301 489-13 V2.1.1 stabilisce, al punto 6, criteri basati sulle prestazioni su base soggettiva, senza definire criteri oggettivamente verificabili e limiti specifici. Di conseguenza, la norma EN 301 489-13 V2.1.1 non dovrebbe prevedere la presunzione di conformità per quanto riguarda il punto 6, se applicato con tali criteri basati sulle prestazioni.

(10) È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti delle norme armonizzate EN 301 489-5 V2.3.1, EN 301 489-13 V2.1.1 ed EN 301 489-50 V2.4.1 con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(11) Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/53/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE siano elencati in un unico atto, è opportuno includere i riferimenti delle seguenti norme armonizzate in detto allegato: EN 50566:2017 e relative modifiche, ovvero EN 50566:2017/A1:2023 ed EN 50566:2017/A2:2025, EN 300 440-2 V3.1.1, EN 302 065-3-3 V3.1.0, EN 302 065-4-4 V2.1.1, EN 302 217-2 V3.4.1, EN 302 372 V3.1.1, EN 303 135 V2.2.1, EN 303 354 V1.2.1, EN 303 364-1-1 V1.1.1 ed EN 305 550-5 V1.1.1. Inoltre, le norme armonizzate EN 301 489-5 V2.3.1, EN 301 489-13 V2.1.1 ed EN 301 489-50 V2.4.1 dovrebbero essere incluse in tale allegato con limitazioni.

(12) È pertanto necessario ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti delle seguenti norme armonizzate: EN 50566:2017 e relativa modifica EN 50566:2017/A1:2023; EN 302 217-2 V3.3.1, EN 302 372 V2.1.1, EN 303 135 V2.1.1 ed EN 303 354 V1.1.1.

(13) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per procedere agli eventuali adeguamenti in relazione alle proprie apparecchiature radio contemplate nella norma armonizzata EN 50566:2017 quale modificata dalla norma EN 50566:2017/A1:2023, o dalle norme armonizzate riviste EN 302 217-2 V3.3.1, EN 302 372 V2.1.1, EN 303 135 V2.1.1 o EN 303 354 V1.1.1, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme armonizzate dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2022/2191.

(15) È stato rilevato un errore nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/2499 della Commissione, relativo alla soppressione del riferimento della norma EN 302 729 V2.1.1. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2025/2499.

(16) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1 Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2022/2191

L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2 Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2025/2499

Nell’allegato, punto 1, della decisione di esecuzione (UE) 2025/2499, il numero «125» è sostituito dal numero «121».

Articolo 3 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il punto 1 dell’allegato si applica a decorrere dal 7 marzo 2028.

[...]

ALLEGATO

L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 è così modificato:

1) le righe 4 bis, 95, 103, 130 e 147 sono soppresse;

2) sono inserite le seguenti righe in ordine sequenziale:

N.

Riferimento della norma

«4 ter

EN 50566:2017

Norma di prodotto per dimostrare la conformità in merito ai campi elettromagnetici prodotti da dispositivi portatili di comunicazione senza fili da tenere in mano e da portare a contatto del corpo, per l’uso da parte della popolazione (30 MHz - 6 GHz)

EN 50566:2017/A1:2023

EN 50566:2017/A2:2025»;

«95 bis

EN 302 217 -2 V3.4.1

Sistemi radio fissi; Caratteristiche e requisiti per apparecchiature e antenne punto-punto parte 2: Sistemi digitali operanti nelle bande di frequenza da 1 GHz a 174,8 GHz; Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio»;

«103 bis

EN 302 372 V3.1.1

Dispositivi a corto raggio (SRD) che utilizzano la tecnologia a banda ultra larga (UWB); Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio; Apparecchiature radar di rilevamento del livello del serbatoio (TLPR) che operano nelle gamme di frequenza da 4,5 GHz a 7 GHz, da 8,5 GHz a 10,6 GHz, da 24,05 GHz a 27 GHz, da 57 GHz a 64 GHz, da 75 GHz a 85 GHz»;

«130 bis

EN 303 135 V2.2.1

Sorveglianza costiera, servizi per traffico navale e radar portuali (CS/VTS/HR); Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio»;

«147 bis

EN 303 354 V1.2.1

Amplificatori e antenne attive per la ricezione di trasmissioni TV negli edifici residenziali; Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio»;

3) sono aggiunte le righe seguenti:

N.

Riferimento della norma

«184

EN 300 440 -2 V3.1.1

Dispositivi a corto raggio (SRD) operanti nella gamma di frequenze da 1 GHz a 40 GHz; Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio; parte 2: Apparecchiature di radiodeterminazione per applicazioni di tracciamento della posizione operanti nella gamma di frequenze da 2,4 GHz a 2,4835 GHz

185

EN 301 489 -5 V2.3.1

Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; parte 5: Condizioni specifiche per apparecchiature radio mobili terrestri non pubbliche (PMR) e apparecchiature ausiliarie (voce e non voce) e radio terrestri a circuito chiuso (TETRA); Norma armonizzata per la compatibilità elettromagnetica

Avvertenza: la presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi alle emissioni nelle bande di frequenza sotto 9 kHz e non conferisce pertanto una presunzione di conformità con il suddetto parametro in tale banda di frequenza.

186

EN 301 489 -13 V2.1.1

Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; parte 13: Condizioni specifiche per banda radio per uso civile e apparecchiature ausiliarie; Norma armonizzata per la compatibilità elettromagnetica

Avvertenza 1: la presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi alle emissioni nelle bande di frequenza sotto 9 kHz e non conferisce pertanto una presunzione di conformità con il suddetto parametro in tale banda di frequenza.

Avvertenza 2: la presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/53/UE, se si applica il punto 6.

187

EN 301 489 -50 V2.4.1

Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; parte 50: Condizioni specifiche per stazioni base di comunicazione cellulare (BS), ripetitori e apparecchiature ausiliarie; Norma armonizzata per la compatibilità elettromagnetica

Avvertenza: la presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi alle emissioni nelle bande di frequenza sotto 9 kHz e non conferisce pertanto una presunzione di conformità con il suddetto parametro in tale banda di frequenza.

188

EN 302 065 -3-3 V3.1.0

Dispositivi a corto raggio (SRD) che utilizzano la tecnologia a banda ultra larga (UWB); Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio; parte 3: Dispositivi UWB installati su veicoli a motore e ferroviari; Sottoparte 3: Requisiti per applicazioni di radiodeterminazione UWB operanti tra 6,0 GHz e 8,5 GHz

189

EN 302 065 -4-4 V2.1.1

Dispositivi a corto raggio (SRD) che utilizzano la tecnologia a banda ultra larga (UWB); Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio; parte 4: Dispositivi di rilevamento dei materiali; Sottoparte 4: Applicazioni di rilevamento dei materiali esterni per veicoli terrestri al di sotto di 10,6 GHz

190

EN 303 364 -1-1 V1.1.1

Radar di sorveglianza primaria (PSR); Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio; parte 1: Sensori PSR per il controllo del traffico aereo (ATC) operanti nella banda di frequenza da 1 215  MHz a 1 400  MHz (banda L) Sottoparte 1: sistemi radar che utilizzano antenne a riflettore

191

EN 305 550 -5 V1.1.1

Dispositivi a corto raggio (SRD) da utilizzare nella gamma di frequenza da 40 GHz a 260 GHz. Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio; parte 5: Apparecchiature di comunicazione a raggio ultra corto (USRC) operanti tra 57 GHz e 64 GHz».

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