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ID 25099 | 11.12.2025 / Decisione di esecuzione (UE) in allegato IT/EN
Decisione di esecuzione (UE) 2025/2499 della Commissione, del 9 dicembre 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 per quanto riguarda le norme armonizzate per i dispositivi a corto raggio e i sistemi di comunicazione mobile a bordo di aeromobili
GU L 2025/2499 dell'11.12.2025
Entrata in vigore: 11.12.2025
Il punto 1 dell’allegato si applica a decorrere dall'11 giugno 2027
...
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all’articolo 16 della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le apparecchiature radio che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono considerate conformi ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3 di tale direttiva, qualora siano contemplati in tali norme o parti di esse.
(2) Con decisione di esecuzione C(2015) 5376, la Commissione ha presentato una richiesta al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) di elaborare e rivedere norme armonizzate per le apparecchiature radio e a sostegno dei requisiti essenziali stabiliti nella direttiva 2014/53/UE e di cui all’allegato II di tale decisione («richiesta»).
(3) Sulla base della richiesta, l’ETSI ha elaborato le norme armonizzate EN 303 659 V1.1.1 ed EN 305 550-6 V1.2.1 relative ai dispositivi a corto raggio.
(4) Sulla base della richiesta, l’ETSI ha rivisto le norme armonizzate EN 300 220-2 V3.1.1, EN 302 480 V2.2.1 ed EN 302 729 V2.1.1, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 della Commissione. Ciò ha portato all’adozione delle norme armonizzate EN 300 220-2 V3.3.1 relativa ai dispositivi a corto raggio che operano nel campo di frequenza da 25 MHz a 1 000 MHz, EN 302 480 V3.1.1 relativa ai sistemi di comunicazione mobile a bordo di aeromobili ed EN 302 729-1 V3.1.1 relativa ai dispositivi a corto raggio che utilizzano la tecnologia a banda ultra larga.
(5) La Commissione ha valutato, insieme all’ETSI, la conformità di tali norme armonizzate alla richiesta.
(6) Le norme armonizzate EN 303 659 V1.1.1, EN 305 550-6 V1.2.1, EN 300 220-2 V3.3.1, EN 302 480 V3.1.1 ed EN 302 729-1 V3.1.1 soddisfano i requisiti essenziali cui intendono riferirsi e che sono stabiliti all’articolo 3 della direttiva 2014/53/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme armonizzate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(7) Nell’allegato I della ddecisione di esecuzione (UE) 2022/2191 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/53/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/53/UE siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme armonizzate EN 303 659 V1.1.1, EN 305 550-6 V1.2.1, EN 300 220-2 V3.3.1, EN 302 480 V3.1.1 ed EN302 729-1 V3.1.1 dovrebbero essere inclusi in tale allegato.
(8) È pertanto necessario ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti delle norme armonizzate riviste EN 300 220-2 V3.1.1, EN 302 480 V2.2.1 ed EN 302 729 V2.1.1.
(9) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per procedere agli eventuali adeguamenti in relazione alle proprie apparecchiature radio contemplate nella norma armonizzata rivista EN 300 220-2 V3.1.1, EN 302 480 V2.2.1 o EN 302 729 V2.1.1, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme armonizzate.
(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2022/2191.
(11) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di cui alla legislazione dell’Unione in materia di armonizzazione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il punto 1 dell’allegato si applica a decorrere dall'11 giugno 2027.
__________
ALLEGATO
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 è così modificato:
1) le righe 10, 106 e 125 sono soppresse;
2) sono inserite in ordine sequenziale le righe seguenti:
|
N. |
Riferimento della norma |
|
«10 bis. |
EN 300 220 -2 V3.3.1 Dispositivi a corto raggio (SRD) che operano nel campo di frequenza da 25 MHz a 1 000 MHz con livelli di potenza fino a 500 mW e.r.p. Parte 2: norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio per apparecchiature radio non specifiche»; |
|
«106 bis. |
EN 302 480 V3.1.1 Sistemi di comunicazione mobile a bordo di aeromobili (MCOBA). Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio»; |
|
«125 bis. |
EN 302 729 -1 V3.1.1 Dispositivi a corto raggio (SRD) che utilizzano la tecnologia a banda ultra larga (UWB). Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio. Parte 1: apparecchiature radar per il rilevamento del livello (LPR) che operano nei campi di frequenza da 6 GHz a 8,5 GHz, da 24,05 GHz a 26,5 GHz, da 57 GHz a 64 GHz e da 75 GHz a 85 GHz per installazione rigorosamente verticale verso il basso»; |
3) sono aggiunte le righe seguenti:
|
N. |
Riferimento della norma |
|
«182. |
EN 303 659 V1.1.1 Dispositivi a corto raggio (SRD) in reti di dati. Apparecchiature radio da utilizzare nelle gamme di frequenza da 865 MHz a 868 MHz e da 915 MHz a 919,4 MHz. Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio |
|
183. |
EN 305 550 -6 V1.2.1 Dispositivi a corto raggio (SRD) da utilizzare nella gamma di frequenza da 40 GHz a 260 GHz. Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio. Parte 6: applicazioni specifiche di radiodeterminazione - apparecchiature radar per il rilevamento del livello dei serbatoi (TLPR) e radar per il rilevamento del livello (LPR) che operano nei campi di frequenza da 116 GHz a 148,5 GHz, da 167 GHz a 182 GHz e da 231,5 GHz a 250 GHz». |
[...]
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