ISO 45001 Briefing note

New Standard ISO 45001: Occupational health and safety
An organization is responsible for ensuring that it minimises the risk of harm to the people that may be affected by its activities (e.g. its wor...
ID 23523 | 27.02.2025
Decisione di esecuzione (UE) 2025/375 della Commissione, del 26 febbraio 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1402 per quanto riguarda le norme armonizzate per i contatori di gas e i dispositivi di conversione del volume del gas redatte a sostegno della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
GU L 2025/375 del 27.2.2025
Entrata in vigore: 27.02.2025
_________
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all’articolo 14 della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, gli strumenti di misura che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all’allegato I e agli allegati specifici degli strumenti di tale direttiva che sono contemplati da tali norme o parti di esse.
(2) Con decisione di esecuzione C(2015) 8558 la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN), al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) una richiesta di redazione, revisione e completamento del lavoro sulle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2014/32/UE per alcuni strumenti di misura («richiesta»).
(3) Sulla base della richiesta, il CEN ha rivisto le norme armonizzate EN 12405-1:2018 sui dispositivi di conversione del volume del gas e EN 12261:2018 sui contatori di gas a turbina, i cui riferimenti sono pubblicati nella decisione di esecuzione (UE) 2021/1402 della Commissione. Ciò ha portato all’adozione delle norme armonizzate EN 12405-1:2021 e EN 12261:2024.
(4) Unitamente al CEN, la Commissione ha valutato la conformità alla richiesta delle norme armonizzate EN 12405-1:2021 e EN 12261:2024.
(5) Le norme armonizzate EN 12405-1:2021 e EN 12261:2024 soddisfano i requisiti essenziali cui intendono riferirsi e che sono stabiliti della direttiva 2014/32/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(6) Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/1402 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/32/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/32/UE siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme armonizzate EN 12405-1:2021 e EN 12261:2024 dovrebbero essere inclusi in tale allegato.
(7) È necessario ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti delle norme armonizzate EN 12405-1:2018 e EN 12261:2018, dato che tali norme sono state riviste. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/1402.
(8) La decisione di esecuzione (UE) 2021/1402 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
(9) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione delle norme riviste, è necessario rinviare il ritiro del riferimento delle norme armonizzate EN 12405-1:2018 e EN 12261:2018.
(10) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/1402 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il punto 1) dell’allegato si applica a decorrere dal 27 agosto 2026.
ALLEGATO
L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/1402 è così modificato:
1) le righe 2 e 3 sono soppresse;
2) sono inserite in ordine sequenziale le righe seguenti
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«2 bis. |
EN 12261:2024 |
3)
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«3 bis |
EN 12405-1:2021 |
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