Decisione di esecuzione (UE) 2023/740
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/740 / Norme armonizzate Direttiva giocattoli Aprile 2023
ID 19371 | 05.04.2023
Decisione di esecuzione (UE) 2023/740 della Commissione del 4 aprile 2023 relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
GU L 96/85 del 5.4.2023
Entrata in vigore: 05.04.2023
Vedi elenco consolidato norme armonizzate Direttiva giocattoli
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 13 della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio i giocattoli che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono considerati conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 10 e all’allegato II di detta direttiva contemplate da tali norme o da parti di esse.
(2) La direttiva 2009/48/CE stabilisce, nel suo allegato II, parte III, requisiti specifici al fine di garantire che non ci siano rischi di effetti nocivi sulla salute dell’uomo dovuti all’esposizione alle sostanze o alle miscele chimiche di cui i giocattoli sono costituiti o che sono in essi contenuti. L’articolo 10, paragrafo 2, stabilisce inoltre i requisiti essenziali di sicurezza.
(3) Con lettera M/445 del 9 luglio 2009 la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di elaborazione di nuove norme armonizzate e di revisione delle norme armonizzate esistenti a sostegno della direttiva 2009/48/CE. Tale richiesta è stata sostituita da una nuova richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2022) 7410 della Commissione, riguardante, tra l’altro, una revisione della norma EN 71-13 «Sicurezza dei giocattoli - parte 13: Giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi».
(4) Il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN 71-13:2021 «Sicurezza dei giocattoli - parte 13: Giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi», il cui riferimento è stato pubblicato con la decisione di esecuzione (UE) 2021/1992 della Commissione. Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata EN 71-13:2021+A1:2022.
(5) Le specifiche della norma armonizzata EN 71-13:2021+A1:2022 si riferiscono più chiaramente ai requisiti della direttiva 2009/48/CE. In particolare, la norma EN 71-13:2021 in questa nuova versione è allineata alla direttiva 2009/48/CE, quale modificata dalle direttive (UE) 2020/2088 e (UE) 2020/2089 della Commissione. Le tabelle 1 e 2 della norma sono state riviste e nella norma è stata inserita un’ulteriore tabella 3 per tenere conto delle modifiche apportate agli elenchi di fragranze allergizzanti di cui alla direttiva 2009/48/CE, introdotte dalle direttive (UE) 2020/2088 e (UE) 2020/2089. La tabella 3 della norma comprende le fragranze allergizzanti che, a norma della direttiva 2009/48/CE, devono essere elencate sul giocattolo, sull’etichetta, sull’imballaggio e nelle istruzioni allegate al giocattolo. La norma EN 71-13:2021+A1:2022 specifica tra l’altro che i kit cosmetici e i giochi gustativi non devono essere usati da bambini di età inferiore a 36 mesi. Tale specifica riflette chiaramente il requisito di cui all’allegato II, parte III, punto 12, secondo comma, della direttiva 2009/48/CE.
(6) La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato se la norma armonizzata EN 71-13:2021+A1:2022 redatta dal CEN sia conforme alla richiesta M/445 del 9 luglio 2009. La Commissione ha inoltre valutato la conformità alla nuova richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2022) 7410. La norma armonizzata soddisfa i requisiti cui intende riferirsi, stabiliti dalla direttiva 2009/48/CE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(7) La norma armonizzata EN 71-13:2021+A1:2022 sostituisce la norma armonizzata EN 71-13:2021. È pertanto necessario ritirare il riferimento di tale norma dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(8) Per motivi di chiarezza, razionalità e semplificazione è opportuno pubblicare in un unico atto un elenco completo dei riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE che soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi. I riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE sono attualmente pubblicati nella decisione di esecuzione (UE) 2021/1992 della Commissione. Di conseguenza è necessario sostituire la decisione di esecuzione (UE) 2021/1992 con una nuova decisione.
(9) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I riferimenti delle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE figuranti nell’allegato della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 2
La decisione di esecuzione (UE) 2021/1992 è abrogata.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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Allegato
N. |
Riferimento della norma |
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1 |
EN 71-1:2014+A1:2018 Sicurezza dei giocattoli - parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche |
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2 |
EN 71-2:2020 Sicurezza dei giocattoli - parte 2: Infiammabilità |
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3 |
EN 71-3:2019+A1:2021 Sicurezza dei giocattoli - parte 3: Migrazione di alcuni elementi |
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4 |
EN 71-4:2020 Sicurezza dei giocattoli - parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse |
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5 |
EN 71-5:2015 Sicurezza dei giocattoli - parte 5: Giochi chimici (set), esclusi i set sperimentali per chimica |
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6 |
EN 71-7:2014+A3:2020 Sicurezza dei giocattoli - parte 7: Pitture a dito — Requisiti e metodi di prova |
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7 |
EN 71-8:2018 Sicurezza dei giocattoli - parte 8: Giocattoli di attività per uso domestico |
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8 |
EN 71-12:2016 Sicurezza dei giocattoli - parte 12: N-nitrosammine e sostanze N-nitrosabili Nota informativa:i valori limite di cui alla clausola 4.2, tabella 2, lettera a), della norma «EN71-12:2016 Sicurezza dei giocattoli - parte12: N-nitrosammine e sostanze N-nitrosabili»sono inferiori rispetto ai valori limite da rispettare fissati nell’allegato II, parte III, punto 8, della direttiva 2009/48/CE. In particolare, tali valori sono i seguenti: |
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Sostanza |
Norma EN 71-12:2016 |
Direttiva 2009/48/CE |
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N-nitrosammine |
0,01 mg/kg |
0,05 mg/kg |
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Sostanze N-nitrosabili |
0,1 mg/kg |
1 mg/kg |
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9 |
EN 71-13:2021+A1:2022 Sicurezza dei giocattoli - parte 13: Giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi |
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10 |
EN 71-14:2018 Sicurezza dei giocattoli - parte 14: Trampolini per uso domestico |
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11 |
IEC 62115:2020 Giocattoli elettrici - Sicurezza EN IEC 62115:2020/A11:2020 |
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