Decisione di esecuzione (UE) 2021/1402
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Norme armonizzate direttiva strumenti di misura Agosto 2021
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1402 della Commissione del 25 agosto 2021 relativa alle norme armonizzate per i contatori dell’acqua e gli altri sistemi di misura elaborate a sostegno della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
GU L 302/11 del 26.8.2021
Entrata in vigore: 26.08.2021
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all’articolo 14 della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, gli strumenti di misura che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all’allegato I e all’allegato specifico di ciascuno strumento oggetto di tali norme o parti di esse.
(2) Con decisione di esecuzione C(2015) 8558 del 15 dicembre 2015, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN), al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) una richiesta di elaborazione, revisione e completamento del lavoro sulle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2014/32/UE per taluni strumenti di misura.
(3) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8558, il CEN e il Cenelec hanno rivisto le norme armonizzate EN 1359, EN 12261, EN 12405-1 ed EN 14236. Ciò ha determinato l’adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate EN 1359:2017 sui contatori di gas a membrana; EN 12261:2018 sui contatori di gas a turbina; EN 12405-1:2018 sui dispositivi di conversione del volume del gas; EN 14236:2018 sui contatori di gas domestici a ultrasuoni.
(4) La Commissione ha valutato, insieme al CEN e al Cenelec, se le norme EN 1359:2017, EN 12261:2018, EN 12405-1:2018 ed EN 14236:2018 soddisfino la richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8558.
(5) Le norme EN 1359:2017, EN 12261:2018, EN 12405-1:2018 ed EN 14236:2018 soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, che sono stabiliti nella direttiva 2014/32/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(6) È tuttavia necessario chiarire quali versioni delle norme internazionali ed europee di cui al punto 2 «Riferimenti normativi» delle norme EN 1359:2017, EN 12261:2018, EN 12405-1:2018 ed EN 14236:2018 debbano essere applicate ai fini della presunzione di conformità.
(7) A seguito del lavoro svolto dal CEN e dal Cenelec sulla base della richiesta della Commissione, le norme armonizzate seguenti pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono state riviste: EN 1359:1998/A1:2006, EN 12261:2002/A1:2006, EN 12405-1:2005+A2:2010 ed EN 14236:2007. È pertanto necessario ritirare i riferimenti di tali norme dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione delle norme riviste o delle modifiche apportate alle norme, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme armonizzate.
(8) Le norme armonizzate EN 14154-1:2005+A2:2011, EN 14154-2:2005+A2:2011 ed EN 14154-3:2005+A2:2011 sui contatori d’acqua sono state ritirate dal CEN e dal Cenelec. Tali norme non sono più rappresentative dello stato dell’arte e dovrebbero essere considerate obsolete. È pertanto necessario ritirare i riferimenti di tali norme dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo necessario per adeguarsi, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme per un periodo di 6 mesi.
(9) Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, è opportuno pubblicare in un unico atto un elenco completo dei riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/32/UE che soddisfano i requisiti essenziali cui intendono riferirsi. Anche gli altri riferimenti delle norme pubblicati originariamente nella comunicazione 2012/C 218/08 della Commissione dovrebbero pertanto essere inclusi nella presente decisione, che dovrebbe confermarne la validità o stabilire una data per il loro ritiro dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno abrogare tale comunicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Essa dovrebbe tuttavia continuare ad applicarsi per quanto riguarda i riferimenti delle norme che sono ritirati dalla presente decisione, vista la necessità di rinviare il ritiro di tali riferimenti.
(10) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I riferimenti delle norme armonizzate sugli strumenti di misura a sostegno della direttiva 2014/32/UE che figurano nell’allegato I della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 2
La comunicazione 2012/C 218/08 della Commissione è abrogata. Essa continua ad applicarsi ai riferimenti delle norme che figurano nell’allegato II della presente decisione fino alle date stabilite in tale allegato.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
...
Allegato I
N. | Riferimento della norma |
1 | EN 1359:2017 Contatori di gas — Contatori di gas a membrana Limitazioni: a) ai fini del punto «2 Riferimenti normativi» si applicano le seguenti versioni delle norme: i) EN ISO 4892-3:2016; ii) ISO 7724-3:1984 |
2 | EN 12261:2018 Contatori di gas — Contatori di gas a turbina Limitazioni: ai fini del punto «2 Riferimenti normativi» si applicano le seguenti versioni delle norme: i) EN 10204:2004 ii) EN 60079-0:2018 quale rettificata dalla norma EN 60079-0:2018/AC:2020-02 iii) EN 60079-11:2012 iv) EN 60529:1991 quale modificata e rettificata dalla norma EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019-02 v) EN 60947-5-6:2000 vi) EN 62246-1:2015 |
3 |
EN 12405-1:2018 Contatori di gas — Dispositivi di conversione — parte 1: Conversione di volume
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4 | EN 14236:2018 Contatori di gas domestici a ultrasuoni Limitazioni: a) ai fini del punto «2 Riferimenti normativi» si applicano le seguenti versioni delle norme: i) EN 55032:2015/A11:2020 ii) EN 60068-2-5:2018 iii) EN 60068-2-30:2005 iv) EN IEC 60079-0:2018/AC:2020-02 v) EN 60079-10-1:2021 vi) EN 60079-10-2:2015 vii) EN 60079-11:2012 viii) EN IEC 60079-15:2019 ix) EN IEC 60086-1:2021 x) EN IEC 60086-4:2019/AC:2020-05 xi) EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019-02 xii) EN 60695-11-5:2017 xiii) EN 60695-11-10:2013/AC:2014 xiv) EN 61000-4-2:2009 xv) EN IEC 61000-4-3:2020 xvi) EN 61000-4-8:2010 xvii) EN 61000-4-9:2016 xviii) EN IEC 61000-6-1:2019 xix) EN IEC 61000-6-2:2019 xx) EN ISO 1518-1:2019 xxi) EN ISO 1518-2:2019 xxii) EN ISO 2409:2020 xxiii) EN ISO 4892-3:2016 xxiv) EN ISO 6270-1:2018 xxv) EN ISO 6272-1:2011 xxvi) EN ISO 9227:2017 xxvii) ISO 834-1:1999/AMD 1:2012 xxviii) ISO 7724-3:1984 |
5 |
EN 62058-11:2010 Apparati per la misura dell’energia elettrica (c.a.) — Collaudo di accettazione — parte 11: Metodi generali di collaudo di accettazione |
6 |
EN 62058-21:2010 Apparati per la misura dell’energia elettrica (c.a.) — Collaudo di accettazione — parte 21: Prescrizioni particolari per contatori elettromeccanici di energia attiva (classi A e B) |
7 |
EN 62058-31:2010 Apparati per la misura dell’energia elettrica (c.a.) — Collaudo di accettazione — parte 31: Prescrizioni particolari per contatori statici di energia attiva (classi A, B e C) |
8 |
EN 62059-32-1:2012 Apparati per la misura dell’energia elettrica — Fidatezza — parte 32-1: Durabilità — Prova di stabilità delle caratteristiche metrologiche mediante applicazione di temperatura elevata |
Allegato II
N. |
Riferimento della norma |
Data di ritiro |
1. |
EN 1359:1998 Misuratori di gas — Misuratori di gas a membrana EN 1359:1998/A1:2006 |
26 febbraio 2023 |
2. |
EN 1434-1:2007 Contatori di calore — parte 1: Requisiti generali |
26 febbraio 2023 |
3. |
EN 1434-2:2007 Contatori di calore — parte 2: Requisiti costruttivi EN 1434-2:2007/AC:2007 |
26 febbraio 2023 |
4. |
EN 1434-4:2007 Contatori di calore — parte 4: Prove per l’approvazione del modello EN 1434-4:2007/AC:2007 |
26 febbraio 2023 |
5. |
EN 1434-5:2007 Contatori di calore — parte 5: Prove per la verifica prima |
26 febbraio 2023 |
6. |
EN 12261:2002 Misuratori di gas — Misuratori di gas a turbina EN 12261:2002/AC:2003 EN 12261:2002/A1:2006 |
26 febbraio 2023 |
7. |
EN 12405-1:2005+A2:2010 Contatori di gas — Dispositivi di conversione — parte 1: Conversione di volume |
26 febbraio 2023 |
8. |
EN 12480:2002 Misuratori di gas — Misuratori di gas a rotoidi EN 12480:2002/A1:2006 |
26 febbraio 2023 |
9. |
EN 14154-1:2005+A2:2011 Contatori d’acqua — parte 1: Requisiti generali |
26 febbraio 2022 |
10. |
EN 14154-2:2005+A2:2011 Contatori d’acqua — parte 2: Installazione e condizioni di utilizzo |
26 febbraio 2022 |
11. |
EN 14154-3:2005+A2:2011 Contatori d’acqua — parte 3: Metodi e apparecchiature di prova |
26 febbraio 2022 |
12. |
EN 14236:2007 Misuratori di gas ad ultrasuoni di uso domestico |
26 febbraio 2023 |
13. |
EN 50470-1:2006 Apparati per la misura dell’energia elettrica (c.a.) — parte 1: Prescrizioni generali, prove e condizioni di prova — Apparato di misura (indici di classe A, B e C) |
26 febbraio 2023 |
14. |
EN 50470-2:2006 Apparati per la misura dell’energia elettrica (c.a.) — parte 2: Prescrizioni particolari — Contatori elettromeccanici per energia attiva (indici di classe A e B) |
26 febbraio 2023 |
15. |
EN 50470-3:2006 Apparati per la misura dell’energia elettrica (c.a.) — parte 3: Prescrizioni particolari — Contatori statici per energia attiva (indici di classe A, B e C) |
26 febbraio 2023 |
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