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D.Lgs. 101/2020 Attuazione Direttiva 2013/59/EURATOM


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Chiarimento Prot. n° P27/4108 sott. 22(21)

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Chiarimento Prot. n°  P27/4108 sott. 22(21)

Roma, 01 febbraio 2000 

OGGETTO: Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle officine per la riparazione di natanti ed aeromobili. 

Con riferimento al quesito posto da codesto Comando Provinciale VV.F. si ritiene che il termine “ricovero” previsto al punto 92 dell’elenco allegato al D.M. 16/2/1982 con riferimento ai natanti ed agli aeromobili, presupponga, oltre alla semplice sosta, anche la possibilità di eseguire su tali mezzi, interventi di manutenzione e riparazione.  Detti interventi devono differenziarsi, in ogni caso, dalla costruzione vera e propria, in quanto per tale ultima attività, sono previste nel citato decreto specifiche voci, rispettivamente:

- punto n° 69 – cantieri navali – e
- punto n° 68 – stabilimenti per la costruzione di aeromobili). 

Pertanto si è del parere che l’attività di manutenzione e riparazione di natanti ed aeromobili possa essere ricompresa nel punto 92 del D.M. 16/2/1982 ai fini dell’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi. 

Parere del Comando 

Il punto 72 dell’allegato al D.M. 16/2/1982, nella prima parte, presenta formale analogia con le attività indicate al punto 92 con l’eccezione delle “officine per la riparazione degli aeromobili e dei natanti”.  Si richiede pertanto di voler chiarire se le attività sopracitate siano soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi e, in caso affermativo, se siano da intendersi incluse tra quelle elencate nel sopracitato punto senza ulteriori condizioni, così come indicato nel punto 92 per i ricoveri di natanti e aeromobili. 

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