Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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ID 24513 | 01.09.2025
Regolamento (Euratom) 2025/974 della Commissione, del 26 maggio 2025, concernente l’applicazione del controllo di sicurezza dell’Euratom.
(GU L, 2025/974, 16.6.2025)
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Articolo 1 Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica a ogni persona o impresa che crei o gestisca un impianto per la produzione, la separazione, il ritrattamento, l’immagazzinamento, lo smaltimento o altro uso di materie nucleari.
Esso non si applica ai detentori di prodotti finiti, quali leghe o ceramiche, per usi non nucleari in cui siano incorporate materie nucleari praticamente non recuperabili, né ai detentori di materiale minerale diverso dai minerali e di sostanze trattate connesse usate per scopi non nucleari e non per ottenere materie grezze.
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Articolo 3 Dichiarazione relativa alle caratteristiche tecniche fondamentali
1. Gli esercenti trasmettono alla Commissione una dichiarazione relativa alle caratteristiche tecniche fondamentali dei loro impianti. Per gli impianti di cui all’articolo 2, punto 27), lettera c), si applicano le disposizioni degli articoli 27 e 28. Per gli impianti di cui all’articolo 2, punto 29), si applicano le disposizioni dell’articolo 37. Ai nuovi impianti di cui all’articolo 2, punto 27), lettera a), una dichiarazione preliminare è presentata alla Commissione e allo Stato membro interessato non appena sono definite le principali opzioni di progettazione per consentire l’inclusione di considerazioni in materia di controllo nelle prime fasi di pianificazione dell’impianto.
2. Per ogni dichiarazione iniziale relativa alle caratteristiche tecniche fondamentali («dichiarazione iniziale relativa alle caratteristiche tecniche fondamentali») e per i successivi aggiornamenti è utilizzato l’apposito modulo di cui all’allegato I in cui sono riportate le informazioni pertinenti applicabili all’impianto.
3. La dichiarazione delle caratteristiche tecniche fondamentali è presentata per via elettronica.
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Articolo 43 Abrogazione
Il regolamento (Euratom) n. 302/2005 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tuttavia, gli allegati da III a IX e da XII a XV sono abrogati a decorrere dal 16 ottobre 2028 e gli allegati I, II e XI sono abrogati a decorrere dal 16 dicembre 2025. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 44 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli allegati da III a X e da XII a XV si applicano a decorrere dal 16 ottobre 2028 e gli allegati I, II, XI e XVI si applicano a decorrere dal 16 dicembre 2025.
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segue allegato
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