Nota MLPS prot. n. 39 4724 06 del 28 novembre 2011 / Lavori usuranti (Comunicazione DL entro il 31 Marzo)
ID 26379 | 02.06.2026
Nota MLPS prot. n. 39 4724 06 del 28 novembre 2011
OGGETTO: Comunicazioni di svolgimento:
a) di attività faticose e pesanti, c.d. usuranti (art. 2, comma 5, decreto legislativo 67/2011);
b) di un processo produttivo in serie caratterizzato dalla "linea catena" ovvero dell'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo e compreso in regolari turni periodici (art. 5, commi 1 e 2, decreto legislativo 67/2011 - D.M. 20 settembre 2011 - Note operative per l'invio del Modello "LAV_US".
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Tipologia e tempi di comunicazione
Secondo l'art. 6 del D.M. 20 settembre 2011, con riferimento alle attività lavorative svolte a decorrere dall'anno 2011, il datore di lavoro è tenuto a comunicare in via telematica, attraverso la compilazione del modello LAV-US:
a) ai fini del monitoraggio (articolo 2, comma 5, del d.lgs. n. 67/2011) dei lavoratori impegnati nelle lavorazioni c.d. usuranti, con periodicità almeno annuale, il periodo o i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto le lavorazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo (lavori di cui al D.M. 19 maggio 1999, lavoro notturno, lavoro “a catena", conduzione di di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo).In caso di svolgimento di lavoro notturno, detta comunicazione deve indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro rientranti in tale tipologia e può valere anche ai fini di cui alla sottostante lettera b), numero 1.
In assenza di specifiche indicazioni da parte del legislatore, si ritiene di individuare, quale termine massimo per l'effettuazione degli adempimenti appena descritti il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento;
b) ai fini di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del d.lgs. 67/2011:
1) con periodicità annuale, l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici. Tale comunicazione può non essere dovuta qualora il datore di lavoro abbia effettuato l'analogo adempimento previsto alla precedente lettera a), indicando, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti;
2) entro trenta giorni dall'inizio, lo svolgimento delle lavorazioni indicate dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo (c.d. lavoro "a catena").
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