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Decreto Legislativo N. 67/2011 - Diritti e modalità d’accesso anticipato al pensionamento
Il D.Lgs. n. 67/2011 consente, ai lavoratori addetti a mansioni particolarmente pesanti e faticose, cosiddetto lavori usuranti, di andare in pensione in anticipo rispetto ai tempi normali.
Perché ciò possa essere possibile, la legge ha disciplinato una serie di comunicazioni obbligatorie a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Inoltre ha disciplinato le modalità e le tempistiche con le quali tali comunicazioni devono essere presentate al fine di velocizzare e rendere più efficiente il procedimento.
Qui di seguito sono elencate le varie categorie di lavori usuranti:
- Lavori in galleria, cava o miniera o comunque tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità;
- Lavori in occasioni di aria compressa;
- Lavori svolti dai palombari;
- Lavori ad alte temperature;
- Lavorazione del vetro cavo;
- Lavori espletati in spazi ristretti (es: attività di costruzioni, riparazione e manutenzione navale, intercapedini, pozzetti, doppi fondi);
- Lavori di asportazione dell'amianto;
- Lavori notturni (attività svolte, per almeno tre ore di lavoro giornaliero, durante il periodo notturno, cioè un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino; in difetto di contrattazione collettiva, attività svolte nel periodo notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno);
- Lavori svolti da addetti alla c.d. "linea catena" (prodotti dolciari, additivi per bevande, lavorazione delle resine sintetiche e di materiali polimerici , produzione di articoli finti, macchine per cucire, costruzioni di autoveicoli e di rimorchi, apparecchi termici, elettrodomestici, confezione di calzature e confezione con articoli di abbigliamento ed accessori);
- Conducenti di veicoli di capienza non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
Le attività di lavori usuranti dovranno essere prestate in un periodo di tempo pari almeno a sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017, o da almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2018 ( sono considerati solo i periodi effettivamente prestati).
Fonte: UIL
Decreto Legislativo 21 aprile 2011, n. 67 - Lavori usuranti
Info INPS
http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=9652

ID 24517 | 02.09.2025 / In allegato
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