Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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ID 19828 | Update 12.02.2025 / Elenco al 29.01.2025
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021 è stato pubblicato il decreto interministeriale 1° settembre 2021 recante "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".
Il provvedimento stabilisce i criteri generali da adottare per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio fissando, al tempo stesso, le procedure generali per qualificare i tecnici manutentori allo svolgimento di tali attività, secondo le modalità stabilite nell'Allegato II al citato decreto.
A tal fine sono individuati dei soggetti formatori aventi determinati requisiti come riportato nella circolare DCPREV n. 14804 del 06 ottobre 2021 per l'espletamento dei corsi per tecnici manutentori qualificati nonchè per l'individuazione delle sedi di esame.
I soggetti formatori autorizzati, con i relativi centri di formazioni e sedi d'esame segnalati, sono inseriti in un apposito elenco riportato al link qui di seguito indicato:
- Elenco soggetti formatori autorizzati e sedi di esame (Aggiornato al 29/01/2025)
- Elenco soggetti formatori autorizzati e sedi di esame (Aggiornato all'08/01/2025)
- Elenco soggetti formatori autorizzati e sedi di esame (Aggiornato al 25/11/2024)
- Elenco soggetti formatori autorizzati e sedi di esame (Aggiornato al 13/09/2024)
- Elenco soggetti formatori autorizzati e sedi di esame (Aggiornato all'08/07/2024)
- Elenco soggetti formatori autorizzati e sedi di esame (Aggiornato al 29/01/2024)
- Elenco soggetti formatori autorizzati e sedi di esame (Aggiornato al 25/10/2023)
- Elenco soggetti formatori autorizzati e sedi di esame (Aggiornato al 19/06/2023)
- Elenco soggetti formatori autorizzati e sedi di esame (Aggiornato al 16/05/2023)
Si rammenta che:
- le autorizzazioni rilasciate ai soggetti formatori hanno validità triennale, rinnovabili ad istanza;
- come già segnalato, le strutture centrali e territoriali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco potranno effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni allegate alle istanze pervenute, ai sensi dell'art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000.
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Fonte: VVF
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