Comunicazione annuale lavoratori adibiti lavori usuranti
Art. 6. Modalità di rilevazione e comunicazione
1. Con riferimento alle attività lavorative svolte a decorrere dall’anno 2011, il datore di lavoro comunica in via telematica alla Direzione provinciale del lavoro e all’ente previdenziale interessato, attraverso la compilazione di un unico modello disponibile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
a) ai fini di cui all’art. 2, comma 5, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, con periodicità almeno annuale, il periodo o i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto le lavorazioni di cui all’art. 1, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo; in caso di svolgimento di lavoro notturno ai sensi della lettera b) del predetto comma 1, detta comunicazione deve indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro rientranti in tale tipologia e può valere anche ai fi ni di cui alla lettera b), numero l, del presente comma;
b) ai fini di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67:
1) con periodicità annuale, l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici;
2) entro trenta giorni dall’inizio, lo svolgimento delle lavorazioni indicate dall’art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.
2. In caso di omissione delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera b), si applica quanto previsto dall’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.
3. Modalità diverse di esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1 possono essere introdotte con apposite convenzioni tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali interessati.