// Documenti disponibili n: 46.274
// Documenti scaricati n: 36.078.739
ID 25488 | 09.02.2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/284 della Commissione, del 6 febbraio 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/451 della Commissione relativa alle norme armonizzate per i prodotti da costruzione elaborate a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
GU L 2026/284 del 9.2.2026
Entrata in vigore: 09.02.2026
Vedi elenco consolidato norme armonizzate Regolamento CPR
___________
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 17, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) A norma del regolamento (UE) n. 305/2011, per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione che rientrano nell’ambito di applicazione delle norme armonizzate in relazione alle loro caratteristiche essenziali, i fabbricanti devono usare i metodi e i criteri stabiliti da tali norme, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(2) Con decisione di esecuzione C(2021) 5359 della Commissione, modificata dalla decisione di esecuzione C(2025)455 della Commissione, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) una richiesta di elaborazione e revisione di norme armonizzate a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 per le apparecchiature da riscaldamento.
(3) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2021) 5359, modificata dalla decisione di esecuzione C(2025) 455, il CEN ha rivisto le norme armonizzate EN 1:1998/A1:2007 e EN 1:1998 - Stufe a distillati di petrolio con bruciatori a vaporizzazione; EN 15250:2007 - Apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi - Requisiti e metodi di prova; e EN 15821:2010 - Stufe per sauna multicombustibile alimentate con ciocchi di legno naturale - Requisiti e metodi di prova. I riferimenti a tali norme sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(4) La revisione di tali norme ha portato all’adozione delle norme armonizzate rivedute EN 1-2:2025 - Apparecchi a combustibile liquido per uso residenziale - parte 2: Stufe a distillati di petrolio con bruciatori a vaporizzazione; EN 16510-2-5:2025 - Apparecchi a combustibile solido per uso residenziale - parte 2-5: Apparecchi a lento rilascio di calore; e EN 16510-2-10:2025 - Apparecchi a combustibile solido per uso residenziale - parte 2-10: Stufe per sauna multicombustibile alimentate con ciocchi di legno naturale.
(5) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2021) 5359, modificata dalla decisione di esecuzione C(2025)455, il CEN ha adottato la nuova norma armonizzata EN 16510-2-7 2025 - Apparecchi a combustibile solido per uso residenziale - parte 2-7: Apparecchi a doppio combustibile alimentati a legna e a pellet.
(6) La Commissione ha valutato la conformità delle tre norme armonizzate rivedute e della nuova norma armonizzata adottata dal CEN alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2021) 5359 e al regolamento (UE) n. 305/2011.
(7) Le tre norme armonizzate rivedute e la nuova norma armonizzata adottata dal CEN sono conformi alla decisione di esecuzione C(2021) 5359, modificata dalla decisione di esecuzione C(2025) 455, e al regolamento (UE) n. 305/2011. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(8) Considerando che gli apparecchi a combustibile solido per uso residenziale - apparecchi a doppio combustibile alimentati a legna e a pellet rientrano nell’ambito di applicazione di due norme, EN 13240:2001 Stufe a combustibile solido - Requisiti e metodi di prova (comprese le relative modifiche) e EN 14785:2006 - Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati con pellet di legno - Requisiti e metodi di prova, e che recano la marcatura CE conformemente a entrambe, è opportuno chiarire che tali norme armonizzate rimangono applicabili a tali prodotti fino alla fine del periodo di coesistenza della norma EN 16510-2-7:2025 per quanto riguarda gli obblighi stabiliti a norma del regolamento (UE) n. 305/2011.
(9) Con lettera M/122 del 6 luglio 1998 la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) una richiesta di elaborazione di norme armonizzate a sostegno della direttiva 89/106/CEE del Consiglio (5) («mandato»). Il mandato consente l’adozione di norme armonizzate elaborate su tale base, in particolare per i dispositivi di ancoraggio permanente e i ganci di sicurezza.
(10) Sulla base del mandato, il CEN ha elaborato una nuova norma armonizzata EN 17235:2024 per i dispositivi di ancoraggio permanente e i ganci di sicurezza.
(11) Il regolamento delegato (UE) 2025/695 della Commissione stabilisce livelli di soglia e classi di prestazione per i dispositivi di ancoraggio permanenti e i ganci di sicurezza applicabili ai prodotti contemplati dalla norma EN 17235:2024 Dispositivi di ancoraggio permanente e ganci di sicurezza.
(12) La Commissione ha valutato se la norma EN 17235:2024 sia conforme al mandato, al regolamento delegato (UE) 2025/695 e al regolamento (UE) n. 305/2011.
(13) La norma armonizzata EN 17235:2024 adottata dal CEN è conforme al mandato pertinente, al regolamento delegato (UE) 2025/695 e al rregolamento (UE) n. 305/2011. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(14) Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/451 della Commissione figurano i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011. Al fine di garantire che i riferimenti di tali norme siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme armonizzate EN 1-2:2025; EN 16510-2-10:2025; EN 16510-2-5:2025; EN 16510-2-7:2025 e EN 17235:2024 dovrebbero essere inclusi in tale allegato.
(15) A norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 305/2011 si dovrebbe indicare un periodo di coesistenza per ciascuna norma armonizzata che sostituisce un’altra norma armonizzata.
(16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/451.
(17) Al fine di consentire ai fabbricanti di utilizzare il prima possibile la norma armonizzata riveduta, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/451 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
...
ALLEGATO
Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/451 sono aggiunte le seguenti voci:
|
N. |
Riferimento della norma |
Riferimento della norma sostituita |
Inizio del periodo di coesistenza (gg.mm.aaaa) |
Fine del periodo di coesistenza (gg.mm.aaaa) |
|
«13. |
EN 1-2:2025 Apparecchi a combustibile liquido per uso residenziale - parte 2: Stufe a distillati di petrolio con bruciatori a vaporizzazione |
EN 1:1998 Stufe a distillati di petrolio con bruciatori a vaporizzazione EN 1:1998/A1:2007 |
9.2.2026 |
9.2.2027 |
|
14. |
EN 16510-2-5:2025 Apparecchi a combustibile solido per uso residenziale - parte 2-5: Apparecchi a lento rilascio di calore |
EN 15250:2007 Apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi - Requisiti e metodi di prova |
9.2.2026 |
9.2.2027 |
|
15. |
EN 16510-2-7:2025 Apparecchi a combustibile solido per uso residenziale - parte 2-7: Apparecchi a doppio combustibile alimentati a legna e a pellet Durante il periodo di coesistenza le norme EN 13240:2001 e EN 14785:2006 si applicano agli apparecchi a doppio combustibile alimentati a legna e a pellet. |
|
9.2.2026 |
9.2.2027 |
|
16. |
EN 16510-2-10:2025 Apparecchi a combustibile solido per uso residenziale - parte 2-10: Stufe per sauna multicombustibile alimentate con ciocchi di legno naturale |
EN 15821:2010 Stufe per sauna multicombustibile alimentate con ciocchi di legno naturale - Requisiti e metodi di prova |
9.2.2026 |
9.2.2027 |
|
17. |
EN 17235:2024 Dispositivi di ancoraggio permanente e ganci di sicurezza |
|
9.2.2026 |
9.8.2027». |
Vedi elenco consolidato norme armonizzate Regolamento CPR
Collegati

ID 21040 | 22.12.2023 / Preview in allegato
UNI EN 14800:2007
Assemblaggi di tubi metalli...

ID 16454 | 21.04.2022 / Preview in allegato
EN 17449:2022 Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza delle l...

ID | 27.03.2025 / In allegato Preview
UNI ISO 16000-41:2025
Aria interna - Parte 41: Valutazione e classificazione
La norma specifica un...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024