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Decisione di esecuzione (UE) 2026/79

Direttiva PED norme armonizzate Gennaio 2026

Decisione di esecuzione (UE) 2026/79 / Norme armonizzate PED Gennaio 2026

ID25306| 13.01.2026 / In allegato Decisione di esecuzione (IT/EN)

Decisione di esecuzione (UE) 2026/79 della Commissione, del 12 gennaio 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/165 della Commissione per quanto le norme armonizzate per tubi di acciaio senza saldatura, raccordi per tubazioni da saldare di testa, rame e leghe di rame, destinatari a pressione non esposte a fiamma, flange e loro giunzioni, valvole industriali e dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni, redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2026/14

GU L 2026/79 del 13.1.2026

Entrata in vigore: 13.01.2026

I punti 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13 dell'allegato della presente decisione si applicano a decorrere dal 13 luglio 2027.

Vedi Elenco completo norme armonizzate PED

____________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 12 della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le attrezzature a pressione e gli insiemi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva che sono conformi alle norme armonizzate oa parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all'allegato I di tale direttiva.

(2) Con decisione di esecuzione C(2024) 1241, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di redigere nuove norme armonizzate, di rivedere le norme armonizzate esistenti e di completare il lavoro sui progetti di norme armonizzate a sostegno della direttiva 2014/68/UE.

(3) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2024) 1241, il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN 10216-2:2013 per tubi di acciaio senza saldatura. Ciò ha portato all'adozione della norma EN 10216-2:2024. Il CEN ha inoltre rivisto la norma armonizzata EN 10253-4:2008 e la relativa modifica per quanto riguarda i raccordi per tubazioni da saldare di testa. Ciò ha portato all'adozione della norma EN 10253-4:2025. Il CEN ha altresì completato le norme EN 12163:2024, EN 12164:2024, EN 12166:2024, EN 12167:2024 ed EN 12168:2024 relative al rame e alle leghe di rame. Il CEN ha anche rivisto la norma armonizzata EN 12420:2014 relativa al rame e alle leghe di rame. Ciò ha portato all'adozione della norma EN 12420:2024 relativa al rame e alle leghe di rame. Il CEN ha poi rivisto la norma EN 12735-2:2016 relativa al rame e alle leghe di rame. Ciò ha portato all'adozione della norma EN 12735-2:2024. Il CEN ha inoltre completato la norma EN 13445-11:2024 relativa ai recipienti a pressione non esposta a fiamma. Il CEN ha anche rivisto la norma EN 13445-5:2021 relativa ai recipienti a pressione non esposta a fiamma. Ciò ha portato all'adozione della norma modificata EN 13445-5:2021+A1:2024. Il CEN ha anche rivisto la norma EN 1591-1:2013 relativa alle flange e alle loro giunzioni. Ciò ha portato all'adozione della norma EN 1591-1:2024. Il CEN ha inoltre rivisto la norma EN 16668:2016+A1:2018 relativa alle valvole industriali. Ciò ha portato all'adozione della norma EN 16668:2025. Il CEN ha inoltre completato la norma EN 1982:2024 relativa al rame e alle leghe di rame. Il CEN ha infine completato la norma EN ISO 4126-10:2024 relativa ai dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni.

(4) La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato la conformità delle norme di cui sopra per le attrezzature a pressione redatte dal CEN alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2024) 1241.

(5) Tali norme soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, stabilità nell'allegato I della direttiva 2014/68/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(6) Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2025/165 della Commissione figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/68/UE. Al fine di garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme armonizzate EN 10216-2:2024, EN 10253-4:2025, EN 12163:2024, EN 12164:2024, EN 12166:2024, EN 12167:2024, EN 12168:2024, EN 12420:2024, EN 12735-2:2024, EN 13445-11:2024, EN 13445-5:2021+A1:2024, EN 1591-1:2024, EN 16668:2025, EN 1982:2024 ed EN ISO 4126-10:2024 dovrebbero essere inclusi nel conto allegato.

(7) È necessario ritirare dalla serie L della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i riferimenti delle norme armonizzate EN 10216-2:2013, EN 10253-4:2008 e relativa modifica, EN 12420:2014, EN 12735-2:2016, EN 13445-5:2021, EN 1591-1:2013 ed EN 16668:2016+A1:2018, dato che tali norme sono state riviste. È pertanto opportuno sopprimere detti riferimenti dall'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2025/165.

(8) Al fine di concedere ai fabbricanti il ​​tempo sufficiente per adeguare i loro prodotti alle versioni rivedute delle norme armonizzate EN 10216-2:2013, EN 10253-4:2008 e relativa modifica, EN 12420:2014, EN 12735-2:2016, EN 13445-5:2021, EN 1591-1:2013 ed EN 16668:2016+A1:2018, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme.

(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2025/165 .

(10) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione voci in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2025/165 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

I punti 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13 dell'allegato della presente decisione si applicano a decorrere dal 13 luglio 2027.

...

ALLEGATO

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2025/165 è così modificato:

1) la riga 21 è soppressa;

2) è inserita la riga seguente:

«21 bis .

EN 1591-1:2024

Flange e loro giunzioni - Regole di progettazione delle giunzioni con flange circolari con guarnizioni - parte 1: Metodo di calcolo»;

3) la riga 53 è soppressa;

4) è inserita la riga seguente:

«53 bis. 

EN 10216-2:2024
Tubi di acciaio senza saldatura per impiego a pressione - Condizioni tecniche di fornitura - parte 2: Tubi di acciaio non legato e legato per impiego a temperatura elevata»;

5) la riga 70 è soppressa;

6) è inserita la riga seguente:

«70 bis.

EN 10253-4:2025
Raccordi per tubazioni da saldare di testa - parte 4: Acciai inossidabili austenitici ed austeno-ferritici (duplex) con requisiti specifici di controllo»;

7) la riga 83 è soppressa;

8) è inserita la riga seguente:

«83 bis.

EN 12420:2024
Rame e leghe di rame - Fucinati e stampati»;

9) la riga 93 è soppressa;

10) è inserita la riga seguente:

«93 bis.

EN 12735-2:2024
Rame e leghe di rame - Tubi di rame tondi senza saldatura per condizionamento e refrigerazione - parte 2: Tubi per apparecchiature»;

11) la riga 132 è soppressa;

12) è inserita la riga seguente:

«132 bis.

EN 13445-5:2021+A1:2024
Recipienti a pressione non esposta a fiamma - parte 5: Controlli e prove»;

13) la riga 187 è soppressa;

14) è inserita la riga seguente:

«187 bis.

EN 16668:2025
Valvole industriali - Requisiti e prove per valvole metalliche come accessori a pressione»;

15) sono aggiunte le righe seguenti:

«196.

EN 12163:2024

Rame e leghe di rame - Barre per usi generali

197.

EN 12164:2024

Rame e leghe di rame - Barre per torneria

198.

EN 12166:2024

Rame e leghe di rame - Fili per usi generali

199.

EN 12167:2024

Rame e leghe di rame - Profilati e barre per usi generali

200.

EN 12168:2024

Rame e leghe di rame - Barre forate per torneria

201.

EN 13445-11:2024

Recipienti a pressione non esposta a fiamma - parte 11: Requisiti aggiuntivi per recipienti a pressione in titanio e leghe di titanio

202.

EN 1982:2024

Rame e leghe di rame - Lingotti e fusioni

203.

EN ISO 4126-10:2024

Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni - parte 10: Dimensionamento delle valvole di sicurezza e dei dischi di rottura per il flusso bifase gas/liquido».

 

[...] Segue in allegato

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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024