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Decisione di esecuzione (UE) 2026/1971

Norme armonizzate regolamento DPI

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1971 / Norme armonizzate DPI Settembre 2026

ID 27027 | 04 Settembre 2026

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1971 della Commissione, del 3 settembre 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2026/1279 per quanto riguarda le norme armonizzate per i guanti di protezione per parrucchieri, gli indumenti di protezione contro la pioggia e la protezione degli occhi e del viso per uso professionale elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2026/6147

GU L 2026/1971 del 4.9.2026

Entrata in vigore: 04.09.2026

Elenco completo norme armonizzate DPI

...

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, i dispositivi di protezione individuale conformi alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II del suddetto regolamento, contemplati da tali norme o parti di esse.

(2) Con decisione di esecuzione C(2020) 7924 della Commissione (3), la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di rivedere e completare il lavoro sulle norme armonizzate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 per fare sì che continuino a rispecchiare lo stato dell’arte generalmente riconosciuto al fine di soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II di tale regolamento.

(3) La decisione di esecuzione C(2020) 7924 è stata modificata dalla decisione di esecuzione C(2024) 2750 della Commissione (4) e dalla decisione di esecuzione C(2026) 2132 della Commissione (5) al fine di adeguare l’ambito di applicazione della richiesta aggiungendo ed eliminando alcune norme per tenere conto dei più recenti progressi tecnici e scientifici, nonché degli ultimi sviluppi delle attività di normazione a livello internazionale ed europeo, e di prorogare il termine per le attività di normazione in relazione a determinate norme e progetti di norme, in quanto i lavori su alcuni di essi non avevano potuto essere completati entro i termini stabiliti nella decisione di esecuzione C(2020) 7924.

(4) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924, il CEN ha elaborato la norma armonizzata EN ISO 374-6:2025 sui guanti di protezione per parrucchieri.

(5) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924, il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN 343:2019 sugli indumenti di protezione contro la pioggia, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2026/1279 della Commissione (6). Di conseguenza il CEN ha adottato la norma armonizzata EN ISO 24232:2025.

(6) Inoltre, sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924, il CEN ha modificato le seguenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2026/1279: EN ISO 16321-1:2022 sulla protezione degli occhi e del viso per uso professionale ed EN ISO 16321-3:2022 sulle protezioni a maglia. Di conseguenza il CEN ha adottato le seguenti modifiche: EN ISO 16321-1:2022/A1:2025 ed EN ISO 16321-3:2022/A1:2026.

(7) Insieme al CEN, la Commissione ha valutato se le norme EN ISO 374-6:2025, EN ISO 16321-1:2022/A1:2025, EN ISO 16321-3:2022/A1:2026 ed EN ISO 24232:2025 siano conformi alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924.

(8) Le seguenti norme armonizzate e le relative modifiche soddisfano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nell’allegato II del regolamento (UE) 2016/425: EN ISO 374-6:2025, EN ISO 16321-1:2022/A1:2025, EN ISO 16321-3:2022/A1:2026 ed EN ISO 24232:2025. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme armonizzate e delle relative modifiche nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(9) Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2026/1279 figurano i riferimenti alle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità al regolamento (UE) 2016/425. Per garantire che i riferimenti alle norme armonizzate elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 siano elencati in un unico atto, è opportuno includere i riferimenti di tali norme e delle relative modifiche in detto allegato.

(10) È necessario ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti alle norme armonizzate EN 343:2019, EN ISO 16321-1:2022 ed EN ISO 16321-3:2022, dato che tali norme sono state modificate. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2026/1279.

(11) È inoltre necessario ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti alle norme armonizzate EN 144-1:2000, quale modificata dalle norme EN 144-1:2000/A1:2003 ed EN 144-1:2000/A2:2005, EN 144-2:1998 ed EN 144-3:2003, quale modificata dalla norma EN 144-3:2003/AC:2003, sul raccordo di uscita e sul raccordo filettato delle valvole per bombole per gas, ed EN 148-1:1999 sulle filettature per facciali, dato che tali norme armonizzate sono obsolete e non è previsto il riferimento alle nuove versioni, in quanto non fanno parte della decisione di esecuzione C(2020) 7924 della Commissione. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2026/1279.

(12) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione delle norme rivedute, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti alle norme armonizzate EN 343:2019, EN ISO 16321-1:2022 ed EN ISO 16321-3:2022.

(13) Le norme armonizzate EN 12941:1998, quale modificata dalle norme EN 12941:1998/A1:2003 ed EN 12941:1998/A2:2008 sugli elettrorespiratori a filtro completi di elmetto o cappuccio, ed EN 12942:1998, quale modificata dalle norme EN 12942:1998/A1:2002 ed EN 12942:1998/A2:2008 sugli elettrorespiratori a filtro completi di maschere intere, semimaschere o quarti di maschere, sono state riviste dal CEN e i loro riferimenti sono stati inclusi nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2026/1279. Conformemente a tale allegato, esse sono ritirate l’8 ottobre 2026. Le nuove versioni delle norme, EN 12941:2023 ed EN 12942:2023, richiedono l’uso del gas SF6 per la prova della perdita di tenuta verso l’interno, che solo un numero molto limitato di organismi notificati è in grado di eseguire, il che comporta tempi più lunghi per il trattamento delle domande di revisione dei certificati di esame UE del tipo presentate dai fabbricanti. Al fine di concedere al mercato più tempo per adeguarsi alla nuova procedura di prova, sarebbe pertanto opportuno posticipare di un altro anno la data di ritiro delle norme armonizzate EN 12941:1998, quale modificata dalle norme EN 12941:1998/A1:2003 ed EN 12941:1998/A2:2008, ed EN 12942:1998, quale modificata dalle norme EN 12942:1998/A1:2002 ed EN 12942:1998/A2:2008. Sebbene le norme EN 12941:2023 ed EN 12942:2023 apportino modifiche significative ad alcuni dei requisiti sostanziali applicabili, tale rinvio non dovrebbe avere un effetto negativo sui livelli di sicurezza dei prodotti interessati. Le righe dell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2026/1279 riguardanti le norme armonizzate EN 12941:1998, quale modificata dalle norme EN 12941:1998/A1:2003 ed EN 12941:1998/A2:2008, ed EN 12942:1998, quale modificata dalle norme EN 12942:1998/A1:2002 ed EN 12942:1998/A2:2008, dovrebbero quindi essere sostituite.

(14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2026/1279.

(15) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2026/1279 è così modificata:

1) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione;

2) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

...

ALLEGATO I

L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2026/1279 è così modificato:

1) le righe 6, 7, 8, 10, 18, 173 e 175 sono soppresse;

2) sono inserite in ordine sequenziale le righe seguenti:

N.

Riferimento della norma

«39 bis.

EN ISO 374-6:2025

Guanti di protezione contro prodotti chimici pericolosi e microorganismi - parte 6: Guanti di protezione per parrucchieri (ISO 374-6:2025)»;

«173 bis.

EN ISO 16321-1:2022

Protezione degli occhi e del viso per uso professionale - parte 1: Requisiti generali (ISO 16321-1:2021)

EN ISO 16321-1:2022/A1:2025»;

«175 bis.

EN ISO 16321-3:2022

Protezione degli occhi e del viso per uso professionale - parte 3: Requisiti aggiuntivi per protezioni a maglia (ISO 16321-3:2021)

EN ISO 16321-3:2022/A1:2026

Avvertenza: questa norma rinvia al riferimento normativo EN ISO 16321-1:2020, la cui data non è corretta. Esso deve invece essere inteso come EN ISO 16321-1:2022.»;

«200 bis.

EN ISO 24232:2025

Indumenti di protezione - Protezione contro la pioggia (ISO 24232:2024)».

 

ALLEGATO II

Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2026/1279, le righe 13 e 14 sono sostituite dalle seguenti:

«13.

EN 12941:1998

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Elettrorespiratori a filtro completi di elmetto o cappuccio - Requisiti, prove, marcatura

EN 12941:1998/A1:2003

EN 12941:1998/A2:2008

8.10.2027»;

«14.

EN 12942:1998

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Elettrorespiratori a filtro completi di maschere intere, semimaschere o quarti di maschere - Requisiti, prove, marcatura

EN 12942:1998/A1:2002

EN 12942:1998/A2:2008

8.10.2027».

 
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