(1) Conformemente all’articolo 12 della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i prodotti che sono conformi a norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, devono essere considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza elencati all’allegato II della suddetta direttiva contemplati da tali norme o parti di esse.
(2) Con lettera BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92 del 12 dicembre 1994, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di elaborare e rivedere le norme armonizzate a sostegno della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2014/34/UE senza che fossero modificati i requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute stabiliti nell’allegato II della direttiva 94/9/CE.
(3) In particolare al CEN e al Cenelec è stato chiesto di elaborare le seguenti norme per i prodotti utilizzati nelle stazioni di servizio: costruzione e prestazione delle pistole automatiche di erogazione per utilizzo nei distributori di carburante, requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni dei distributori di carburante e delle unità di pompaggio remote, requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni dei dispositivi di sicurezza per le pompe di dosaggio e distributori di carburante, requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni delle valvole di sicurezza e requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni dei giunti girevoli per le pompe di dosaggio e distributori di carburante. Tale attività di normazione è stata illustrata nel capo I del programma di normazione concordato tra il CEN, il Cenelec e la Commissione e allegato alla richiesta BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92. È stato inoltre chiesto al CEN e al Cenelec di rivedere le norme esistenti al fine di allinearle ai requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute di cui alla direttiva 94/9/CE.
(4) Sulla base della richiesta BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92, il CEN ha elaborato le seguenti norme armonizzate per i prodotti utilizzati nelle stazioni di servizio: EN 13012:2021 Costruzione e prestazione delle pistole automatiche di erogazione per utilizzo nei distributori di carburante, EN 13617-1:2021 Requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni dei distributori di carburante e delle unità di pompaggio remote, EN 13617-2:2021 Requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni dei dispositivi di sicurezza per le pompe di dosaggio e distributori di carburante, EN 13617-3:2021 Requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni delle valvole di sicurezza ed EN 13617-4:2021 Requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni dei giunti girevoli per le pompe di dosaggio e distributori di carburante.
(5) Unitamente al CEN, la Commissione ha valutato la conformità alla richiesta BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92 delle norme EN 13012:2021, EN 13617-1:2021, EN 13617-2:2021, EN 13617-3:2021 ed EN 13617-4:2021 elaborate dal CEN.
(6) Le norme EN 13012:2021, EN 13617-1:2021, EN 13617-2:2021, EN 13617-3:2021 ed EN 13617-4:2021 soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, che sono stabiliti nell’allegato II della direttiva 2014/34/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(7) La norma EN 13012:2021 sostituisce la norma EN 13012:2012. La norma EN 13617-1:2021 sostituisce la norma EN 13617-1:2012. La norma EN 13617-2:2021 sostituisce la norma EN 13617-2:2012. La norma EN 13617-3:2021 sostituisce la norma EN 13617-3:2012. La norma EN 13617-4:2021 sostituisce la norma EN 13617-4:2012. È pertanto necessario ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti delle norme EN 13012:2012, EN 13617-1:2012, EN 13617-2:2012, EN 13617-3:2012 ed EN 13617-4:2012 che sono stati pubblicati con comunicazione della Commissione (2018/C 371/01)
(8) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti alle versioni riviste delle norme EN 13012:2012, EN 13617-1:2012, EN 13617-2:2012, EN 13617-3:2012 ed EN 13617-4:2012 è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme.
(9) Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 della Commissione figurano i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/34/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/34/UE siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme armonizzate EN 13012:2021, EN 13617-1:2021, EN 13617-2:2021, EN 13617-3:2021 ed EN 13617-4:2021 dovrebbero essere inclusi in tale allegato.
(10) Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 figurano i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/34/UE ritirati dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I riferimenti delle norme armonizzate EN 13012:2012, EN 13617-1:2012, EN 13617-2:2012, EN 13617-3:2012 ed EN 13617-4:2012 dovrebbero essere inclusi in tale allegato.
(11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1202.
(12) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,