Decisione di esecuzione (UE) 2023/1646
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/1646 / Norme armonizzate Direttiva Ascensori Agosto 2023
ID 20210 | 21.08.2023
Decisione di esecuzione (UE) 2023/1646 della Commissione del 17 agosto 2023 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/76 per quanto riguarda le norme armonizzate sulle regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori
GU L 206/70 del 21.8.2023
Entrata in vigore: 21.08.2023
I punti 1, 3, 5, 7 e 9 dell’allegato si applicano a decorrere dal 21 febbraio 2025.
Elenco consolidato Norme armonizzate Direttiva ascensori
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all’articolo 14 della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea devono essere considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I della medesima direttiva, contemplati da tali norme o da parti di esse.
(2) Con decisione di esecuzione C(2016) 5884 della Commissione, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) una richiesta di elaborazione di norme armonizzate mediante la revisione delle norme armonizzate esistenti a sostegno della direttiva 2014/33/UE per fare sì che continuino a rispecchiare lo stato dell’arte generalmente riconosciuto, al fine di soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I della direttiva 2014/33/UE e, ove pertinente, i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come stabilito all’allegato I, punto 1.1, della direttiva 2014/33/UE.
(3) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2016) 5884 della Commissione, il CEN ha rivisto le norme armonizzate EN 81-21:2009 quale modificata da EN 81-21:2009+A1:2012, EN 81-28:2003, EN 81-58:2003 e EN 81-70:2003 quale modificata da EN 81-70:2003/A1:2004 nonché la norma armonizzata EN 81-77:2013, i cui riferimenti sono pubblicati con decisione di esecuzione (UE) 2021/76 della Commissione. La revisione è stata effettuata per adeguare tali norme al quadro giuridico della direttiva 2014/33/UE e aumentare la certezza del diritto e la chiarezza, aggiungendo informazioni più precise nell’allegato ZA di tali norme e datando i riferimenti normativi. Di conseguenza, il CEN ha adottato le norme EN 81-21:2022 sugli ascensori nuovi per persone e cose in edifici esistenti, EN 81-28:2022 sui teleallarmi per ascensori e ascensori per merci, EN 81-58:2022 sulle prove di resistenza al fuoco per le porte di piano, EN 81-70:2021+A1:2022 sull’accessibilità agli ascensori delle persone, comprese le persone con disabilità, nonché la norma armonizzata EN 81-77:2022 sugli ascensori sottoposti ad azioni sismiche, ma non sono state apportate modifiche tecniche sostanziali a tali norme.
(4) La Commissione, insieme al CEN, ha valutato se le norme armonizzate EN 81-21:2022, EN 81-28:2022, EN 81-58:2022, EN 81-70:2021+A1:2022 e EN 81-77:2022 siano conformi alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2016) 5884.
(5) Le norme armonizzate EN 81-21:2022, EN 81-28:2022, EN 81-58:2022, EN 81-70:2021+A1:2022 e EN 81-77:2022 soddisfano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza cui intendono riferirsi, stabiliti nella direttiva 2014/33/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(6) Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/76 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/33/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/33/UE siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme armonizzate EN 81-21:2022, EN 81-28:2022, EN 81-58:2022, EN 81-70:2021+A1:2022 e EN 81-77:2022 dovrebbero essere inclusi in tale allegato.
(7) È necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 81-21:2009 quale modificata da EN 81-21:2009+A1:2012, EN 81-28:2003, EN 81-58:2003 e EN 81-70:2003 quale modificata da EN 81-70:2003/A1:2004 nonché della norma armonizzata EN 81-77:2013 dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dato che tali norme sono state riviste. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/76.
(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/76.
(9) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione delle norme riviste, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate EN 81-21:2009 quale modificata da EN 81-21:2009+A1:2012, EN 81-28:2003, EN 81-58:2003 e EN 81-70:2003 quale modificata da EN 81-70:2003/A1:2004 nonché della norma armonizzata EN 81-77:2013.
(10) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/76 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
I punti 1, 3, 5, 7 e 9 dell’allegato si applicano a decorrere dal 21 febbraio 2025.
...
ALLEGATO
L’allegato I è così modificato:
1) la voce 2 è soppressa;
2) è inserita la voce 2 bis seguente:
«2 bis. |
EN 81-21:2022 Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori – Ascensori per il trasporto di persone e cose – parte 21: Ascensori nuovi per persone e cose in edifici esistenti»; |
3) la voce 4 è soppressa;
4) è inserita la voce 4 bis seguente
4 bis. |
EN 81-28:2022 Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori – Ascensori per il trasporto di persone e merci – parte 28: Teleallarmi per ascensori e ascensori per merci»; |
5) la voce 6 è soppressa;
6) è inserita la voce 6 bis seguente:
«6 bis. |
EN 81-58:2022 Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori – Controlli e prove – parte 58: Prove di resistenza al fuoco per le porte di piano»; |
7) la voce 7 è soppressa;
8) è inserita la voce 7 bis seguente:
«7 bis. |
EN 81-70:2021+A1:2022 Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori – Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci – parte 70: Accessibilità agli ascensori delle persone, comprese le persone con disabilità»; |
9) la voce 11 è soppressa;
10) è inserita la voce 11 bis seguente:
11 bis. |
EN 81-77:2022 Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori – Applicazioni particolari per ascensori per persone e per merci – parte 77: Ascensori sottoposti ad azioni sismiche». |
...
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