Decisione di esecuzione (UE) 2022/910
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Decisione di esecuzione (UE) 2022/910 / Norme armonizzate EMC Giugno 2022
ID 16814 | 10.06.2022 / In allegato Dec. di esec. (UE) 2022/910 in IT-EN
Decisione di esecuzione (UE) 2022/910 della Commissione del 9 giugno 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 relativa alle norme armonizzate per la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature a bassa tensione: interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di manovra-sezionatori e unità combinate con fusibili e degli alimentatori esterni per telefoni mobili
GU L 157/70 del 10.6.2022
Entrata in vigore: 10.06.2022
Vedi Elenco completo norme armonizzate EMC
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6, considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 13 della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le apparecchiature elettriche che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono considerate conformi ai requisiti essenziali di cui all’allegato I di detta direttiva, contemplati da tali norme o parti di esse.
(2) Con decisione di esecuzione C(2016) 7641, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN), al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) una richiesta di elaborazione e revisione delle norme armonizzate per la compatibilità elettromagnetica a sostegno della direttiva 2014/30/UE.
(3) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2016) 7641, il Cenelec ha rivisto la norma armonizzata EN IEC 60947-3:2009 e la relativa modifica, EN IEC 60947-3:2009/A1:2012, per quanto riguarda le apparecchiature a bassa tensione: interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di manovra-sezionatori e unità combinate con fusibili, i cui riferimenti sono pubblicati con comunicazione della Commissione (2018/C 246/01).
(4) Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata EN IEC 60947-3:2021 per le apparecchiature a bassa tensione: interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di manovra-sezionatori e unità combinate con fusibili.
(5) La Commissione, in collaborazione con il Cenelec, ha valutato se la norma armonizzata EN IEC 60947-3:2021 sia conforme alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2016) 7641.
(6) La norma armonizzata EN IEC 60947-3:2021 soddisfa i requisiti essenziali cui intende riferirsi, che sono stabiliti nella direttiva 2014/30/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tale norma armonizzata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(7) Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 della Commissione figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/30/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/30/UE siano elencati in un unico atto, il riferimento della norma armonizzata EN IEC 60947-3:2021 dovrebbe essere incluso in tale allegato.
(8) È pertanto necessario ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti della norma armonizzata EN 60947-3:2009 e della relativa modifica EN IEC 60947-3:2009/A1:2012.
(9) Con lettera del 15 novembre 2021 l’ETSI ha informato la Commissione che la norma armonizzata EN 61204-3:2000 sulla compatibilità elettromagnetica degli alimentatori a bassa tensione, con uscita in corrente continua, il cui riferimento è pubblicato con comunicazione (2018/C 246/01), si riferisce ai caricabatterie che rientrano nell’ambito di applicazione della norma armonizzata EN 301 489-34 V1.4.1. Insieme all’ETSI la Commissione ha accertato che la norma armonizzata EN 61204-3:2000 può essere utilizzata al posto della norma armonizzata EN 301 489-34 V1.4.1, in quanto non sono più necessari i requisiti di protezione supplementari stabiliti nella norma EN 301 489-34 V1.4.1 per proteggere il caricabatteria dai campi generati dal telefono mobile.
(10) È pertanto necessario ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti della norma armonizzata EN 301 489-34 V1.4.1.
(11) Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 figurano i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/30/UE ritirati dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno includere in tale allegato i riferimenti della norma armonizzata EN IEC 60947-3:2009 e della relativa modifica EN IEC 60947-3:2009/A1:2012 e della norma armonizzata EN 301 489-34 V1.4.1.
(12) Al fine di concedere ai fabbricanti tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione della norma armonizzata EN IEC 60947-3:2021, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti della norma armonizzata EN IEC 60947-3:2009 e della relativa modifica EN IEC 60947-3:2009/A1:2012.
(13) Al fine di concedere ai fabbricanti tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione della norma armonizzata EN 61204-3:2000 anziché della norma armonizzata EN 301 489-34 V1.4.1, è necessario rinviare il ritiro del riferimento di tale norma armonizzata.
(14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1326.
(15) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.
Articolo 2
L’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
...
ALLEGATO I
Nell’allegato I è aggiunta la seguente voce:
N. |
Riferimento della norma |
«21. |
EN IEC 60947-3:2021 Apparecchiature a bassa tensione - Parte 3: Interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di manovra-sezionatori e unità combinate con fusibili». |
ALLEGATO II
Nell’allegato II sono aggiunte le seguenti voci:
N. |
Riferimento della norma |
Data del ritiro |
«18. |
EN IEC 60947-3:2009 Apparecchiature a bassa tensione - Parte 3: Interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di manovra-sezionatori e unità combinate con fusibili EN IEC 60947-3:2009/A1:2012 |
10 dicembre 2023 |
19. |
EN 301 489 -34 V1.4.1 Compatibilità elettromagnetica e argomenti inerenti lo spettro radio (ERM); Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; parte 34: Condizioni specifiche per telefoni mobili con alimentatore esterno |
10 dicembre 2023». |
Vedi Elenco completo norme armonizzate EMC
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