UNI 11927:2023 | Ponteggi di facciata
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UNI 11927:2023 | Ponteggi di facciata
ID 20607 | 17.10.2023 / In allegato Preview
UNI 11927:2023 Attrezzature provvisionali - Ponteggi di facciata con funzione di protezione dei bordi - Requisiti prestazionali e metodi di prova
La norma si applica ai ponteggi di facciata, costituiti da componenti prefabbricati o da tubi e giunti, intesi per proteggere l'utilizzatore dal rischio di caduta dall'alto dai bordi di superfici di lavoro piane e inclinate, diverse dagli impalcati del ponteggio. La norma specifica i requisiti prestazionali e i metodi di prova. Le superfici di lavoro piane e inclinate sono solo quelle il cui bordo non protetto è posizionato a un massimo di 50 cm più in alto rispetto all'ultimo impalcato superiore del ponteggio. Tali ponteggi hanno anche la funzione di trattenere i materiali che possano cadere dalle stesse superfici.
Data entrata in vigore: 12 ottobre 2023
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Il documento fornisce linee guida chiare per la progettazione e la produzione di attrezzature provvisionali per la protezione dei bordi, contribuendo a prevenire il rischio di caduta dall’alto nei cantieri edili
Con l’entrata in vigore della norma Uni 11927 “Attrezzature provvisionali – Ponteggi di facciata con funzione di protezione dei bordi – Requisiti prestazionali e metodi di prova” lo scenario normativo nazionale in tema di tutela della sicurezza nel settore edile si arricchisce di un ulteriore strumento di riferimento per gli operatori del settore. Il testo è stato elaborato da un gruppo di lavoro specifico, coordinato da Luca Rossi, ricercatore del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit) dell’Inail, nell’ambito della Commissione sicurezza Uni presieduta da Fabrizio Benedetti, coordinatore generale della Consulenza tecnica salute e sicurezza centrale (Ctss) dell’Istituto.
Il campo di applicazione della norma. La Uni 11927 si applica ai ponteggi di facciata, che sono costituiti da componenti prefabbricati o da tubi e giunti volti a proteggere dal rischio di caduta dall’alto i lavoratori che operano sui bordi di superfici piane o inclinate. La possibilità di utilizzare questi ponteggi era stata definita dalla circolare n. 29/2010 del ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, in presenza di un progetto specifico per ogni realizzazione e dopo un'adeguata valutazione dei rischi. Con la nuova norma, i fabbricanti possono disporre di uno strumento chiaro e condiviso, valido sia per le fasi di progettazione sia per quelle di realizzazione.
I requisiti dei ponteggi e le prescrizioni di montaggio. Secondo la norma, questo tipo di attrezzature provvisionali devono soddisfare determinati requisiti, come gli aspetti geometrici e quelli di stabilità e di resistenza, specialmente in relazione alle sollecitazioni dinamiche derivanti da impatti potenziali di persone e materiali. In particolare, queste strutture devono essere capaci di assorbire l’energia cinetica originata dal movimento di persone o cose che transitino su di esse, evitandone le cadute. Vengono stabiliti inoltre i criteri da tener presente nelle procedure di montaggio dei ponteggi, tenendo conto di fattori diversi come la posizione del montante interno e dell'ultimo impalcato, la larghezza di quest’ultimo, l'altezza del montante di sommità, la posizione del corrente principale del parapetto e di quello superiore.
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Fonte: UNI
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