Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2024 tiene conto delle modifiche di cui al:
- Regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. (GU L 2024/2865 del 20.11.2024).
Entrata in vigore: 10.12.2024
Applicazione: L’articolo 1, punto 3), lettera b), l’articolo 1, punti da 4) a 7), l’articolo 1, punto 12), lettera a), l’articolo 1, punti 13) e 14), l’articolo 1, punto 15), lettere a) e b), l’articolo 1, punti 17), 18), 22), 23), 26) e 27), l’allegato I, punti 4), 8), 10) e 11), e l’allegato II si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026.
L’articolo 1, punto 1), l’articolo 1, punto 9), l’articolo 1, punto 15), lettera c), l’articolo 1, punto 24), lettere b) e d), l’allegato I, punti 2) e 3), e l’allegato IV si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.
In deroga all’articolo 5, all’articolo 6, paragrafi 3 e 4, all’articolo 9, paragrafi 3 e 4, all’articolo 10, all’articolo 25, paragrafo 3, all’articolo 29, all’articolo 30, all’articolo 31, paragrafo 1, all’articolo 35, all’articolo 40, paragrafi 1 e 2, all’articolo 42, paragrafo 1, terzo comma, e all’articolo 48, all’allegato I, punti 1.2.1, 1.5.1.2 e 1.5.2.4.1, e all’allegato II, parti 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1272/2008, a seconda dei casi, d’applicazione al 9 dicembre 2024, le sostanze e miscele possono essere classificate, etichettate e imballate fino al 30 giugno 2026 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 come modificato dall’articolo 1, punti da 4) a 7), dall’articolo 1, punto 12), lettera a), dall’articolo 1, punti 13) e 14), dall’articolo 1, punto 15), lettere a) e b), dall’articolo 1, punti 18) e 22), dall’articolo 1, punto 23), lettera a), e dall’articolo 1, punto 26), dall’allegato I, punti 4), 8) e 10), e dall’allegato II del presente regolamento.
In deroga all’articolo 1, paragrafo 1, all’articolo 18, paragrafo 3, lettera b), all’articolo 31, paragrafo 3, all’articolo 45, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 e all’allegato I, parte A, punto 1.2.1, all’allegato VIII, parte A, punto 1, all’allegato VIII, parte A, punto 2.1, all’allegato VIII, parte B, punto 2.4, primo capoverso, all’allegato VIII, parte B, punto 1, all’allegato VIII, parte B, punto 3.1, terzo capoverso, all’allegato VIII, parte B, punto 3.6, all’allegato VIII, parte B, punto 3.7, tabella 3, prima riga, all’allegato VIII, parte C, punto 4.1, primo capoverso, all’allegato VIII, punti 1.2 e 1.4, e all’allegato VIII, parte D, punti 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, a seconda dei casi, d’applicazione al 9 dicembre 2024, le sostanze e miscele possono essere classificate, etichettate e imballate fino al 31 dicembre 2026 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 come modificato dall’articolo 1, punti 1) e 9), dall’articolo 1, punto 15), lettera c), dall’articolo 1, punto 24), lettere b) e d), del presente regolamento, e dall’allegato I, punti 2) e 3), e dall’allegato IV del presente regolamento.
Modifiche:
Articolo 1. Inserita nota (N)
Articolo 2. Inserita nota (N)
Articolo 4. Inserite note (N) e (N1)
Articolo 5. Inserite note (N) e (N1)
Articolo 6. Inserite note (N) e (N1)
Articolo 9. Inserita nota (N)
Articolo 10. Inserita nota (N)
Articolo 13. Inserita nota (N)
Articolo 18. Inserita nota (N)
Articolo 23. Inserita nota (N)
Articolo 24. Inserita nota (N)
Articolo 25. Inserite note (N1), (N2) e (N3)
Articolo 29. Inserite note (N) e (N1)
Articolo 30. Inserita nota (N)
Articolo 31. Inserite note (N) e (N1)
Articolo 32. (soppresso paragrafo 6)
Articolo 34 bis. Inserita nota (N)
Articolo 34 ter. Inserita nota (N)
Articolo 35. Inserita nota (N)
Articolo 31. Inserite note (N), (N1) e (N2)
Articolo 37. Inserite note (N), (N1) e (N2)
Articolo 38. Inserita nota (N)
Articolo 40. Inserite note (N), (N1), (N2) e (N3)
Articolo 42. Inserite note (N) e (N1)
Articolo 45. Inserite note (N), (N1) e (N2)
Articolo 46. Inserita nota (N)
Articolo 48. Inserita nota (N)
Articolo 48 bis. Inserita nota (N)
Articolo 50. Inserite note (N) e (N1)
Articolo 52. Inserita nota (N)
Articolo 53. Inserite note (N) e (N1)
Articolo 53 bis. Inserita nota (N)
Articolo 53 quater. Inserita nota (N)
Articolo 54. Inserita nota (N)
Articolo 54 bis. Inserita nota (N)
Articolo 61. Inserita nota (N)
Allegato I parte 1. Inserite note (N) e (N1)
Allegato II parte 3. Inserita nota (N)
Allegato II parte 5. Inserita nota (N)
Allegato VI parte 2. Inserita nota (N)
Allegato VIII. Inserita nota (N)