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Europe, Rome

Barrato rosa (DTT 306)

ID 8869 | | Visite: 43461 | Documenti Riservati Trasporto ADRPermalink: https://www.certifico.com/id/8869

Barrato rosa  DTT 306    2024

Barrato rosa (DTT 306) / Update Rev. 3.0 Luglio 2024

ID 8869 | Update Rev. 3.0 del 03.07.2024 / Documento completo in allegato

Rev. 3.0 2024 - Direttiva 8/2024/DGTNE
.
..

il rilascio del certificato di approvazione ADR deve avvenire per via amministrativa (ovverosia senza visita e prova) a condizione che la richiesta avvenga contestualmente all'immatricolazione del veicolo, dietro pagamento della prescritta tariffa:

- a) veicolo completo, omologato conformemente alle norme ADR (informazione desumibile dal COC) che non ha subito alcuna modifica successiva;

- b) veicolo completato, per il quale è stato rilasciato un certificato di approvazione ex art. 76 del C.d.S., dal quale risulti esplicitamente la conformità alle norme ADR, che non ha subito ulteriori modifiche successive.
...

Excursus

Il “certificato di approvazione per i veicoli che trasportano alcune merci pericolose” (o certificato d’agrément), DTT 306 comunemente detto “barrato rosa” è previsto dal cap. 9.1.3 dell'ADR.

In rosso novità ADR 2023

ADR Cap. 9
...
9.1.2 Approvazione dei veicoli dei tipi EX/II, EX/III, FL e AT e MEMU NOTA: Nessun tipo di certificato di approvazione sarà richiesto per i veicoli diversi dai tipi EX/II, EX/III, FL e AT e MEMU, a parte quelli richiesti dai regolamenti generali di sicurezza normalmente applicabili ai veicoli nei paesi di origine.

9.1.2.1. Generalità
I veicoli EX/II, EX/III, FL e AT e MEMU devono soddisfare le pertinenti prescrizioni della presente Parte. Ogni veicolo completo o completato deve essere oggetto, da parte dell'autorità competente, di un primo collaudo tecnico secondo le prescrizioni amministrative del presente capitolo, per verificare la conformità con le pertinenti prescrizioni tecniche dei capitoli da 9.2 a 9.8.

L'autorità competente può dispensare dalla prima visita un veicolo trattore per semi-rimorchio omologato per tipo secondo il 9.1.2.2 per il quale il costruttore, il suo rappresentante debitamente accreditato o un ente riconosciuto dall'autorità competente ha rilasciato una dichiarazione di conformità alle prescrizioni del capitolo 9.2.

La conformità dei veicoli deve essere certificata mediante il rilascio di un certificato di approvazione secondo 9.1.3. Qualora i veicoli debbano essere equipaggiati con un sistema di frenatura continuo, il costruttore del veicolo o un suo rappresentante debitamente accreditato deve rilasciare una dichiarazione di conformità alle pertinenti prescrizioni dell'allegato 5 al Regolamento ONU n. 13. Questa dichiarazione deve essere presentata al primo collaudo tecnico.

9.1.2.2. Prescrizione per i veicoli omologati per tipo
A richiesta del costruttore del veicolo o del suo rappresentante debitamente accreditato, i veicoli sottoposti ad approvazione ADR secondo 9.1.2.1, possono essere oggetto di una omologazione del tipo da parte di un'autorità competente. Le pertinenti prescrizioni tecniche del capitolo 9.2, devono considerarsi rispettate se un certificato di omologazione del tipo è stato rilasciato da un'autorità competente in conformità con il Regolamento ONU n. 105 con riserva che le prescrizioni tecniche del suddetto Regolamento corrispondano a quelle del Capitolo 9.2 della presente parte e che nessuna modifica del veicolo alteri la sua validità.

Nel caso di MEMU, il marchio di omologazione del tipo apposto conformemente al Regolamento ONU n. 105 può identificare il veicolo come MEMU o EX/III. Le MEMU devono essere identificate come tali solamente nel certificato d'approvazione rilasciato in conformità al 9.1.3 Questa omologazione del tipo, rilasciata da una Parte contraente, deve essere accettata dalle altre Parti contraenti come garanzia della conformità del veicolo quando lo stesso è sottoposto individualmente al collaudo per l'approvazione ADR. Al momento del collaudo per l'approvazione ADR di un veicolo completo, la conformità con le prescrizioni applicabili del capitolo 9.2 deve essere verificata solo per le parti aggiunte al veicolo incompleto omologato per tipo o modificate in rapporto a queste.

9.1.2.3. Visita tecnica annuale
I veicoli EX/II, EX/III, FL e AT e MEMU devono essere sottoposti nel loro paese d'immatricolazione ad una visita tecnica annuale per verificare che essi rispondano alle prescrizioni applicabili della presente parte e alle prescrizioni generali di sicurezza (freni, illuminazione, ecc.) secondo la regolamentazione del loro paese d'origine. La conformità del veicolo deve essere certificata sia mediante l'estensione della validità del certificato di approvazione, che mediante il rilascio di un nuovo certificato di approvazione secondo 9.1.3.

9.1.3 Certificato di approvazione
9.1.3.1 La conformità dei veicoli EX/II, EX/III, FL e AT e MEMU con le prescrizioni della presente parte deve essere attestata mediante un certificato di approvazione (certificato di approvazione ADR) rilasciato dall'autorità competente del paese d'immatricolazione per ogni veicolo la cui visita risulta soddisfacente o chi è stato oggetto del rilascio di una dichiarazione di conformità alle prescrizioni del 9.2 secondo il 9.1.2.1 

Un certificato di approvazione rilasciato dall'autorità competente di una Parte contraente per un veicolo immatricolato sul territorio di quella Parte contraente deve essere accettato durante la sua validità dalle autorità competenti delle altre Parti contraenti.

9.1.3.3. Il certificato di approvazione deve presentarsi secondo il modello esposto alla 9.1.3.5. Le sue dimensioni sono del formato A4 (210 mm x 297 mm). Possono essere utilizzati il fronte ed il retro. Il colore deve essere bianco con una diagonale rosa.

Deve essere redatto nella lingua, o in una delle lingue, del paese che lo rilascia. Se questa lingua non è l'inglese, il francese o il tedesco, il titolo del certificato di approvazione così come tutte le osservazioni che figurano sotto il punto 11 devono essere inoltre redatte in inglese, francese o tedesco.

Il certificato di approvazione per un veicolo - cisterna per rifiuti operante sotto vuoto deve recare la seguente dicitura: "veicolo - cisterna per rifiuti operante sotto vuoto".

Il certificato di approvazione di un veicolo EX/III FL o EX/III destinato al trasporto delle materie esplosive in cisterna, conforme alle prescrizioni del 9.7.9, deve recare la seguente dicitura al punto 11: "Veicolo conforme al 9.7.9 dell'ADR per il trasporto di materie esplosive in cisterna".

9.1.3.4. La validità di un certificato di approvazione scade al più tardi un anno dopo la data della visita tecnica del veicolo che precede il rilascio del certificato. Il periodo di validità seguente sarà, tuttavia, correlato alla data dell'ultima scadenza nominale, se la visita tecnica è effettuata nel mese che precede o che segue questa data.

Il veicolo non deve essere utilizzato per il trasporto di merci pericolose dopo la data di scadenza nominale fino a quando il veicolo non abbia un certificato di approvazione valido*.

Tuttavia nel caso delle cisterne soggette all’obbligo di controlli periodici, queste prescrizioni non hanno lo scopo di imporre le ispezioni prove di tenuta, le prove di pressione idraulica o l'ispezione interna delle cisterne ad intervalli più ravvicinati di quelli che sono previsti ai capitoli 6.8 e 6.9, 6.10 e 6.13.

9.1.3.5. Modello di certificato d'approvazione per i veicoli che trasportano alcune materie pericolose
...
9.2 Prescrizioni relative alla costruzione dei veicoli


....
DTT 306 Barrato rosa

Il certificato d’approvazione è necessario per i veicoli completi o completati (autocarri, trattori stradali, rimorchi o semirimorchi) impiegati nel trasporto di merci pericolose classificate ADR con carrozzerie: scarrabili, casse mobili, cisterne classificate FL, AT e carrozzerie furgonate classificate EX/II e EX/III.

Il certificato d’approvazione è previsto anche per veicoli trainanti rimorchi e semirimorchi (trattori stradali).

Quali sono i veicoli interessati al barrato rosa: EX/II, EX/III, FL e AT e MEMU

ADR 9.1.1.2. Definizioni

"Veicolo EX/II o EX/III": un veicolo destinato al trasporto di materie ed oggetti esplosivi (Classe 1);

"Veicolo FL":
a) un veicolo destinato al trasporto di liquidi con un punto di infiammabilità inferiore od uguale a 60 °C [con l'eccezione del combustibile diesel conforme alla norma EN 590:2013 + A1:2017 [13], dell'olio di petrolio, e dell'olio da riscaldamento (leggero) - numero ONU 1202 - con un punto di infiammabilità come specificato nella norma EN 590:2013 + A1:2017 in cisterne fisse o cisterne scarrabili di capacità superiore ad 1 m3 o in contenitori cisterna o cisterne mobili di capacità superiore a 3 m3; o

b) un veicolo destinato al trasporto di gas infiammabili in cisterne fisse o cisterne scarrabili di capacità superiore ad 1 m3 o in contenitori-cisterna, cisterne mobili o CGEM di capacità individuale superiore a 3 m3;

c) un veicolo batteria di capacità superiore ad 1 m3 destinato al trasporto di gas infiammabili; o

d) un veicolo destinato al trasporto di perossido di idrogeno stabilizzato o in soluzione acquosa stabilizzata contenente più del 60% di perossido di idrogeno (classe 5.1, n. ONU 2015) in cisterne fisse o smontabili di capacità superiore a 1 m3 o in contenitori-cisterna o cisterne mobili di capacità individuale superiore a 3 m3;

"Veicolo di tipo AT":
a) un veicolo, diverso da quello dei tipi EX/III o FL o MEMU, destinato al trasporto di merci pericolose in contenitori cisterna, cisterne mobili o CGEM di capacità superiore a 3 m3, in cisterne fisse o scarrabili di capacità superiore a 1 m3;
b) un veicolo batteria avente capacità superiore ad 1 m3 diverso da un veicolo del tipo FL;
"MEMU": un veicolo rispondente alla definizione di Unità mobile di fabbricazione di esplosivi al 1.2.1.
...
"Veicolo completo": ogni veicolo che non necessita di alcun completamento (per esempio veicoli furgonati, autocarri, trattori stradali, rimorchi);

"Veicolo completato": ogni veicolo che è il risultato di più interventi successivi (per esempio telaio o autotelaio provvisto di carrozzeria);
...

V.Tipi di veicoli approvati FL, AT, EX/II, EX/III:

1. Trattori stradali
2. Autocarri
3. Rimorchi
4. Semirimorchi
- con carrozzerie scarrabili, casse mobili, cisterne classificate FL, AT e carrozzerie furgonate classificate EX/II e EX/III.

Il Barrato Rosa (certificato di approvazione) per trasporti internazionali è obbligatorio dal 01/01/2008 per i veicoli classificati FL, AT, EX/II e EX/III, come previsto dal DM 19/09/2005 art.3.

DM 19/09/2005

...
Art. 3. Circolazione dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose

1. Ai fini della circolazione i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada devono essere forniti nei casi previsti da un certificato di approvazione secondo la direttiva 94/55/CE e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I veicoli ammessi, dalla vigente normativa, al trasporto di merci pericolose in esclusivo ambito nazionale e per i quali non e' possibile il rilascio del certificato di cui al comma 1, devono essere forniti di una idoneita' alla circolazione nazionale secondo le disposizioni del Dipartimento per i trasporti terrestri.

Secondo il comma 2, quindi, per i veicoli cisterna, che trasportano in ambito nazionale, merci pericolose ADR,con esclusione della classe 2, rimane vigente il DM 24/11/06, in attuazione dell’art. 2 del DM 19/09/2005, pertanto è concessa la circolazione degli stessi veicoli senza il rilascio del “barrato rosa”.

DM 24/11/06
Procedure di approvazione delle cisterne ad esclusione di quelle destinate al trasporto delle materie della classe 2 - Attuazione delle disposizioni dell'articolo 2 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 19 settembre 2005.
(GU n. 289 del 13 dicembre 2006) 

Il barrato rosa non è rilasciato per allestimenti scarrabili con cassoni anche se in ADR (per i quali è previsto il Certificato integrativo), salvo se l’attrezzatura scarrabile è un veicolo FL o EX/III conforme 9.7.9. (ADR 9.1.3.3).

Il Certificato vale un anno a partire dalla data del primo rilascio e/o dal rinnovo annuale.

Casi

1. Veicoli immatricolati dopo l’1/01/1997

Obbligo del Barrato rosa per i veicoli indicati in V immatricolati dopo l’ 1/01/1997 (entrata in vigore ADR trasporti nazionali)

2. Veicoli già in circolazione all'1/01/1997

Per quanto attiene i veicoli già in circolazione alla suddetta data dell’ 1/01/1997, si possono distinguere una serie di casi tipici:

2a) il veicolo è conforme alle disposizioni ADR in vigore al momento della sua immatricolazione ovvero:

- risulta dalla c.c. la classifica EXII e/o EXIII e/o AT e/o FL
- risulta dal libretto MC 813 pagina 33 che la cisterna è idonea ai trasporti internazionali
- oppure risulta dal libretto MC 452 pagina 2 che la cisterna è costruita in base alle norme ADR
- la cisterna è codificata secondo capitolo 4.3 ADR (l’obbligatorietà scatta il 31/12/2008: prima di questa data, l’autorizzazione ai trasporti delle materie pericolose può consistere di un elenco nominativo delle merci stesse, completato con numero ONU, classe e gruppo di imballaggio)

Obbligo rilascio del Barrato rosa 

2b) il veicolo è parzialmente conforme alle disposizioni ADR nel senso che 

- non risulta la classifica EXII e/o EXIII e/o AT e/o FL e/o OX, ma l’immatricolazione è antecedente al 1-6-1993
- risulta dal libretto MC 813 pagina 33 che la cisterna è idonea ai trasporti internazionali
- oppure risulta dal libretto MC 452 pagina 2 che la cisterna è costruita in base alle norme ADR
- la cisterna è codificata secondo capitolo 4.3 ADR (l’obbligatorietà scatta il 31/12/2008: prima di questa data, l’autorizzazione ai trasporti delle materie pericolose può consistere di un elenco nominativo delle merci stesse, completato con numero ONU, classi e gruppo di imballaggio)

Obbligo rilascio del Barrato rosa che dovrà contenere, nelle osservazioni, una frase del seguente tenore: “il presente certificato, da rinnovarsi annualmente, non può avere validità oltre il 31/12/2009 secondo quanto specificato alle note “b,d,c,g” sottosezione 9.2.1 ADR” (Vedi 

Nota
Entro il 31/12/2009, il veicolo deve essere adeguato con ABS e rallentatore (se veicolo a motore), oppure il veicolo deve essere sostituito

2c) il veicolo è parzialmente conforme alle disposizioni ADR nel senso che 

- risulta la classifica EXII e/o EXIII e/o AT e/o FL e/o OX
- risulta dal libretto MC 813 pagina 33 che la cisterna NON è idonea ai trasporti internazionali
- oppure risulta dal libretto MC 452 pagina 2 che la cisterna NON è costruita in base alle norme ADR

Non è possibile il rilascio del Barrato rosa

2d) il veicolo è parzialmente conforme alle disposizioni ADR nel senso che
 

- non risulta la classifica EXII e/o EXIII e/o AT e/o FL e/o OX, ma l’immatricolazione è compresa tra il 1-6-1993 e il 1/1/1997
- risulta dal libretto MC 813 pagina 33 che la cisterna è idonea ai trasporti internazionali
- risulta dal libretto MC 452 pagina 2 che la cisterna è costruita in base alle norme ADR
- la cisterna è codificata secondo capitolo 4.3 ADR (l’obbligatorietà scatta il 31/12/2008: prima di questa data, l’autorizzazione ai trasporti delle materie pericolose può consistere di un elenco nominativo delle merci stesse, completato con numero ONU, classi e gruppo di imballaggio)

Non è possibile il rilascio del Barrato rosa

2e) il veicolo è completamente difforme dalle disposizioni ADR nel senso che 

- non risulta la classifica EXII e/o EXIII e/o AT e/o FL e/o OX
- risulta dal libretto MC 813 pagina 33 che la cisterna NON è idonea ai trasporti internazionali
- oppure risulta dal libretto MC 452 pagina 2 che la cisterna NON è costruita in base alle norme ADR

Non è possibile il rilascio del Barrato rosa

Libretti MC 813 e MC 452 sostituiti da Certificazione EN 12972 (Costruite dopo 01/07/2007)

Decreto 24 novembre 2006
per le cisterne di tutte le classi (esclusa la 2) costruite dopo la pubblicazione del DM 24/11/06 e per le cisterne di classe 2 costruite dopo il 01/07/2007, i libretti MC 813 e MC 452 sono stati sostituiti dalle certificazioni secondo EN 12972

3. Quando non è possibile il rilascio del Barrato rosa

Nei casi in cui non è possibile il rilascio del Barrato rosa 2c) 2d) ed 2e), il veicolo deve circolare con il libretto di circolazione + MC 813 oppure MC 452 in ordine con i controlli; quanto sopra in applicazione al comma 2 dell’art. 3 del DM 19/09/2005 che a sua volta si riferisce (allo stato attuale) alla circolare 572 MOT2E del 27/2/2005

Infatti il DM 19/09/2005 afferma che “ I veicoli ammessi, dalla vigente normativa al trasporto di merci pericolose in esclusivo ambito nazionale e per i quali non è possibile il rilascio del certificato di cui al comma 1, devono essere forniti di una idoneità alla circolazione nazionale secondo le disposizioni del Dipartimento per i trasporti terrestri "

DM 19/09/2005
...
Art. 3. Circolazione dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose

1. Ai fini della circolazione i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada devono essere forniti nei casi previsti da un certificato di approvazione secondo la direttiva 94/55/CE e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I veicoli ammessi, dalla vigente normativa, al trasporto di merci pericolose in esclusivo ambito nazionale e per i quali non e' possibile il rilascio del certificato di cui al comma 1, devono essere forniti di una idoneita' alla circolazione nazionale secondo le disposizioni del Dipartimento per i trasporti terrestri.

Secondo il comma 2, quindi, per i veicoli cisterna, che trasportano in ambito nazionale, merci pericolose ADR,con esclusione della classe 2, rimane vigente il DM 24/11/06, in attuazione dell’art. 2 del DM 19/09/2005, pertanto è concessa la circolazione degli stessi veicoli senza il rilascio del “barrato rosa”.

Le su citate disposizioni DTT attualmente in vigore sono quelle della circolare 572, ovvero “b) Veicoli cisterna ammessi al trasporto di merci pericolose non in base alla normativa ADR.: I veicoli cisterna di cui al punto b), sono corredati dal libretto MC 813 a dal libretto modello MC 452 e non anche dal modello DTT 306, fatti salvi gli altri documenti previsti dalla norma”.

Circolare 572
...

a) Veicoli cisterna ammessi al trasporto di merci pericolose in base alla normativa ADR.
b) Veicoli cisterna ammessi al trasporto di merci pericolose non in base alla normativa ADR.
I veicoli cisterna di cui al punto a) sono corredati dal Mod. DTT 306 (denominato "barrato rosa"), oltre, naturalmente, dai documenti specifici di trasporto previsti dalla normativa ADR e nazionale.
I veicoli cisterna di cui al punto b), sono corredati dal libretto MC 813 o dal libretto modello MC 452 e non anche dal modello DTT 306, fatti salvi gli altri documenti previsti dalla norma. Conseguentemente la circolazione di merci pericolose con veicoli-cisterna in regime nazionale si intende soddisfatta in presenza del solo libretto modello MC 813 o MC 452.
...

La circolazione di merci pericolose con veicoli cisterna in regime nazionale immatricolati ante 01/01/1997 si intende soddisfatta in presenza del solo libretto modello MC 813 o MC 452 fino al 25° anno di immatricolazione.

Circolazione veicoli non conformi ADR

Inoltre i veicoli che si trovano nelle condizioni 2c) ed 2e) ovvero i veicoli la cui cisterna non è conforme alla norma ADR in vigore al momento della costruzione e non risponde quindi alle disposizioni transitorie del capitolo 1.6, possono continuare a circolare su territorio nazionale fino al 25° anno di anzianità, in applicazione alla circ. 96/92 e 80/93 del Ministero dei Trasporti. 

La verifica che queste cisterne siano conformi alla normativa ADR vigente all’epoca della costruzione può essere effettuata in qualsiasi momento a cura di:

- per le cisterne di tutte le classi : costruttore (che, qualora sussistano i requisiti, ne attesta la rispondenza) con successiva visita ispettiva da parte dell’Ufficio Provinciale MCTC (circc.96/92 e 80/93)

- per la sola casse 2 (gas) : organismo notificato T-PED

Immatricolazione cisterna Circolazione fino al
31.12.1996 31.12.2021
31.12.1995 31.12.2020
31.12.1994 31.12.2019
31.12.1993 31.12.2018

Circolazione restante in relazione all'immatricolazione dei veicoli cisterna classe 2 e 3

Barrato rosa a bordo veicolo
Come visto ai punti 2a) e 2b), quando è possibile rilasciare il barrato rosa, questo deve essere presente a bordo del veicolo, secondo quanto specificato da:

- punto a) della circolare 572 MOT2E del 21/2/2005
- art. 3 comma 1 del DM 19/09/2005
- art. 9 del DM 24/11/2006 (da applicarsi ai veicoli immatricolati dopo il Dicembre 2006, per i quali, sulla c.c. deve essere annotata anche la frase «La circolazione e' subordinata al possesso del certificato di approvazione modello DTT 306»” )

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