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Europe, Rome

RAEE: Classificazione alcuni rifiuti in ADR

ID 8382 | | Visite: 13581 | News Merci pericolosePermalink: https://www.certifico.com/id/8382

Sistema RAEE: Indicazioni relative alle nuove regole di classificazione dei rifiuti - aggiornamento

La legge 6 agosto 2015, n. 125 (*) prevede che “Allo scopo di favorire la corretta gestione dei Centri di raccolta comunali per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destino, nonché per l'idonea classificazione dei rifiuti, nelle more dell'adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l'attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP 14 "ecotossico", tale caratteristica viene attribuita secondo le modalità dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) per la classe 9 - M6 e M7”.

(*) Legge superata dal Regolamento (UE) 2017/997 in vigore dal 5 luglio 2017 applicato dal 5 luglio 2018 che definisce i criteri comunitari per l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14, superando in tal modo le disposizioni, relative a tale caratteristica di pericolo, contenute al Regolamento (UE) 1357/2014
Il Regolamento, prevede l’applicazione di regole diverse rispetto a quelle previste dall’accordo ADR. (Vedi news)

Come già definito con nota del giugno 2015, stante la difficoltà e la difformità applicativa registrata ad oggi in materia nella gestione dei RAEE e considerata la peculiarità di tali rifiuti, la filiera di gestione dei RAEE ha scelto di condividere un approccio comune sulla problematica dell’applicazione della nuova normativa al fine di favorire una corretta e omogenea gestione in questo comparto.

Pertanto, in aggiornamento alla sopracitata nota di cui si conferma la validità, visti le ultime novità normative intervenute, le organizzazioni del sistema RAEE presenti al Tavolo Tecnico di Monitoraggio, di cui all’Accordo di Programma ex art. 15 del d.lgs. 49/2014, condividono il presente documento e le seguenti indicazioni ritenute pertinenti e di ausilio per una corretta classificazione del rifiuto:

R1: Apparecchi di refrigerazione - CER 200123*: HP6, HP14 - non sottoposto al trasporto in ADR ai sensi delle disposizioni speciali 119 e 291 (1).
R3: TV e Monitor - CER 200135*: HP5, HP6, HP14 - non sottoposto al trasporto in ADR ai sensi del punto 1.1.3.1 b) (2). (Vedi nota)
R5: Lampade Fluorescenti - CER 200121*: HP5, HP6, HP14 - non sottoposto al trasporto in ADR ai sensi del punto 1.1.3.10 (3).

Le indicazioni sopra riportate si riferiscono a carichi standard di RAEE domestici, e individuano le classi di pericolo attribuibili a tali carichi, fermo restando la responsabilità della classificazione da parte del Produttore/Detentore del rifiuto.

Note
(1) Le macchine frigorifere e i componenti di macchine frigorifere non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR se contengono meno di 12 kg di un gas della classe 2, gruppo A od O secondo 2.2.2.1.3, o meno di 12 litri d’ammoniaca in soluzione (N° ONU 2672).
I gas liquefatti infiammabili devono essere contenuti nei componenti delle macchine frigorifere. Questi componenti, devono essere progettati e provati per resistere ad almeno tre volte la pressione di funzionamento della macchina. Le macchine frigorifere devono essere progettate e costruite per contenere il gas liquefatto ed escludere il rischio di scoppio o di fessurazione dei componenti pressurizzati nelle normali condizioni di trasporto. Quando contengono meno di 12 kg di gas, le macchine frigorifere e i componenti di macchine frigorifere non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR.

(2) Le disposizioni dell’ADR non si applicano ai trasporti di macchinari o dispositivi non specificati dall’ADR e che possono contenere merci pericolose al loro interno o nei loro circuiti di funzionamento, a condizione che siano adottati provvedimenti atti ad impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto.

(3)I seguenti tipi di lampade non sono soggetti ad ADR purché non contengano materie radioattive e non contengono mercurio in quantità superiori a quelle specificate nella Disposizione Speciale 366 del capitolo 3.3:
(a) Lampade che sono raccolte direttamente da privati o famiglie quando sono trasportate ad un centro di raccolta o di riciclaggio ( incluse le lampade portate da privati al primo punto di raccolta, e poi trasportate ad un altro punto di raccolta, impianto di trattamento intermedio o riciclaggio)
(b) Lampade ciascuna contenente non più di 1g di merci pericolose e confezionato in non più di 30 g di merci pericolose per confezione, a condizione che:
(- le lampade siano prodotte in accordo con una sistema di gestione qualità certificato (ISO 9001: 2008 possono essere utilizzati per questo scopo);
- ogni lampada viene individualmente imballata in imballaggi interni, separati da divisori o circondate con materiale ammortizzante per proteggere le lampade e confezionato in imballaggi esterni robusti che soddisfano le disposizioni generali del 4.1.1.1 e in grado di superare una prova di caduta da 1,2 m;
(c) Lampade usate, danneggiate o difettose ciascuna non contenenti più di 1g di materie pericolose con non più di 30 g di merci pericolose per confezione quando trasportate da un centro di raccolta o di riciclaggio.
Le lampade devono essere imballate in imballaggi esterni robusti sufficienti ad impedire il rilascio del contenuto nelle normali condizioni di trasporto in accordo con le disposizioni generali del 4.1.1.1 e che sono in grado di superare una prova di caduta non inferiore a 1,2 m;
(d) Lampade contenenti solo gas dei gruppi A e O (conformemente al paragrafo 2.2.2.1) che siano imballate in modo che gli effetti di proiezioni per rottura delle lampade siano contenute all'interno dell’imballaggio.
Le lampade contenenti materie radioattive sono affrontate in 2.2.7.2.2.2 (b)

ANCI
Centro di Coordinamento RAEE
FISE Assoambiente
FISE UNIRE Assoraee
UTILITALIA

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RAEE 2015
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Tags: Merci Pericolose Rifiuti ADR Abbonati Trasporto ADR

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